N. 473
SENTENZA 19-31 LUGLIO 1989
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 14 della legge 17 maggio 1985, n. 210 (Istituzione dell'Ente Ferrovie dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 12.11.1988 dal Pretore di Bologna nel procedimento civile vertente tra Cenni Sergio e l'Ente Ferrovie dello Stato, iscritta al n. 114 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell'anno 1989;
Visto l'atto di costituzione di Cenni Sergio nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 13 giugno 1989 il Giudice relatore Francesco Greco;
Uditi l'avv. Luciano Ventura per Cenni Sergio e l'Avvocato dello Stato Giuseppe Stipo per il Presidente del Consiglio dei ministri;
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso depositato il 3 giugno 1987, Cenni Sergio conveniva in giudizio l'Ente Ferrovie dello Stato, che lo aveva dichiarato decaduto dalla nomina in prova - conseguente a superamento di concorso - come operaio qualificato, sulla base di accertamenti medici compiuti, con esito negativo, dal servizio sanitario dello stesso Ente.
Il Cenni chiedeva all'adito Pretore di Bologna di dichiarare costituito il rapporto di lavoro tra il ricorrente medesimo e l'Ente Ferrovie dello Stato, e di condannare quest'ultimo al risarcimento dei danni causatigli dalla mancata assunzione.
A sostegno della domanda deduceva, tra l'altro, l'illegittimità costituzionale dell'art. 14 della legge 17 maggio 1985, n. 210, sulla competenza del servizio sanitario delle Ferrovie dello Stato alle visite preassuntive o, comunque, agli accertamenti medico-legali riguardanti il personale dello stesso Ente.
Il giudice adito, con ordinanza emessa il 13 novembre 1988 (R.O. n. 114 del 1989), ha sollevato questione di legittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3, primo comma, e 32, secondo comma, della Costituzione, del citato art. 14 della legge n. 210 del 1985, ove interpretato nel senso che tra le norme inderogabili del codice civile - cui fa riferimento lo stesso articolo - che condizionano la persistenza in vigore delle disposizioni di legge e di regolamento preesistenti in materia di rapporto di lavoro e di servizi di igiene e sanità nei confronti di dipendenti dell'Ente Ferrovie dello Stato, non debba essere compreso l'art. 5 della legge n. 300 del 1970 (Statuto dei lavoratori).
Ad avviso del giudice a quo, ove si accolga la esposta interpretazione dell'art. 14 della legge n. 210 del 1985, la questione di legittimità costituzionale assumerebbe rilevanza nel giudizio in corso, in quanto la deliberazione di dichiarare decaduto dalla nomina il ricorrente si è basata proprio sugli accertamenti medico-legali compiuti dal servizio sanitario delle Ferrovie dello Stato.
Quanto alla non manifesta infondatezza della questione sollevata, nella ordinanza di rimessione si osserva che la norma impugnata discriminerebbe i dipendenti delle Ferrovie dello Stato rispetto agli altri dipendenti di imprese private e pubbliche sottoposti al regime del codice civile e della legge n. 300 del 1970. E tale disparità di trattamento non potrebbe essere ulteriormente giustificata a seguito delle innovazioni intervenute con la legge n. 210 del 1985 sul piano della parificazione, quanto alle essenziali garanzie, dei diritti dei lavoratori delle Ferrovie dello Stato a quelli degli altri dipendenti, anche con riferimento al principio del rispetto della persona umana, di cui all'art. 32, secondo comma, della Costituzione.
2. - Nel giudizio si è costituito Cenni Sergio, chiedendo la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma censurata.
3. - Ha, altresì, spiegato intervento l'Avvocatura Generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, che ha concluso per la manifesta infondatezza della questione.
Ha altresì rilevato che la legge n. 210 del 1985, istitutiva dell'Ente Ferrovie dello Stato, sottrae alla contrattazione collettiva la materia dell'accertamento e del controllo della idoneità fisica e psicoattitudinale dei ferrovieri in servizio, riservandola alla esclusiva sfera regolamentare, e mantenendo in vita, nelle more della emanazione dei regolamenti, la normativa già vigente, racchiusa prevalentemente nella legge sullo stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato (legge 26 marzo 1958, n. 425), che, all'art. 3, penultimo comma, dispone che, ai fini dell'assunzione del personale, il possesso dei requisiti fisici è accertato direttamente dall'Ente a mezzo dei suoi sanitari.
Essendo l'Ente Ferrovie dello Stato persona giuridica di diritto pubblico con esigenze tecniche ed organizzative del tutto peculiari, la legge ha inteso prescrivere in tema di reclutamento del personale - che resta al di fuori della disciplina collettiva - l'adozione di procedure selettive concorsuali, mentre il richiamo all'art. 5 dello Statuto dei lavoratori non sembra all'Avvocatura giustificato nella fattispecie per l'insussistenza di un rapporto di lavoro costituito.
Ha richiamato poi l'art. 6, punto z, della legge n. 883 del 1978, che ha riservato alla competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti, tra l'altro, i servizi dell'Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato relativi all'accertamento tecnico-sanitario delle condizioni del personale dipendente, nonché l'art. 24, sesto comma, della legge n. 210 del 1955, il quale ha disposto che, fino alla riforma del Ministero dei trasporti, nel cui quadro troverà adeguata sistemazione il servizio sanitario, già appartenente all'Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato, continua ad esercitare il controllo sul personale e sull'ambiente del lavoro, conformemente al disposto dell'art. 6 della legge n. 833 del 1978.
Ha rilevato, poi, la non configurabilità di una disparità di trattamento in presenza di situazioni giuridiche soggettive diverse e l'insussistenza di un contrasto con l'art. 32 della Costituzione essendo il rispetto della persona umana garantito di più dagli accertamenti dei servizi aziendali ferroviari, unici competenti nella materia, per il particolare rischio connesso all'esercizio dell'attività ferroviaria.
Nell'imminenza dell'udienza pubblica la parte privata ha presentato memoria insistendo sulle ragioni di illegittimità costituzionali già dedotte ed eccependo anche la incostituzionalità della normativa censurata per contrasto con l'art. 24 della Costituzione ove sia accertato che il servizio sanitario ferroviario esercita poteri discrezionali sottratti al sindacato giurisdizionale.
Considerato in diritto
Il giudice dubita della legittimità costituzionale dell'art. 14 della legge 17 maggio 1985, n. 210, ove interpretato nel senso che l'art. 5 della legge n. 300 del 1970 non sia da comprendersi, tra le norme del codice civile inderogabili, le quali, in materia di lavoro e di servizi igienici, condizionano la persistenza in vigore, fino all'emanazione di nuovi regolamenti, delle preesistenti norme regolamentari e legislative, in quanto risulterebbe violato l'art. 3 della Costituzione per la disparità di trattamento che si verifica tra lavoratori privati, tra cui si annoverano anche quelli del settore ferroviario, e l'art. 32 della Costituzione, per la violazione del principio del rispetto della persona umana.
La questione è inammissibile.
Invero, nella ordinanza di remissione, il giudice a quo dà atto del contrasto esistente in dottrina ed in giurisprudenza sulla interpretazione della norma censurata in ordine alla identificazione delle norme inderogabili del codice civile che, a seguito della istituzione dell'Ente Ferrovie dello Stato, precludono il mantenimento in vigore, fino all'emanazione di nuovi regolamenti, delle norme e dei regolamenti preesistenti che, tra l'altro, demandano al servizio sanitario ferroviario il controllo sanitario del personale; subordina l'esistenza della rilevanza della questione di costituzionalità all'interpretazione che esclude l'art. 5 dello Statuto dei lavoratori.
Il giudice a quo, quindi, non fa propria nessuna di esse e prospetta come meramente eventuale quella che, secondo lui, contrasta con i precetti costituzionali addotti in riferimento. In definitiva, quindi, demanda alla Corte costituzionale la scelta tra le due interpretazioni, quella cioè che è per l'inclusione e quella contraria.
Questa Corte ha più volte affermato (sentenza n. 171 del 1986, ordinanza n. 63 del 1989) che spetta al giudice a quo lo scioglimento dei dubbi esegetici sulla norma impugnata e la scelta tra le varie interpretazioni possibili.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 della legge 17 maggio 1985, n. 210 (Istituzione dell'Ente Ferrovie dello Stato), in riferimento agli artt. 3 e 32 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Bologna con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 luglio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 31 luglio 1989.
Il cancelliere: DI PAOLA