Sentenza  471/1989 (ECLI:IT:COST:1989:471)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: SAJA - Redattore:  - Relatore: GRECO
Camera di Consiglio del 14/06/1989;    Decisione  del 19/07/1989
Deposito de˙l 31/07/1989;    Pubblicazione in G. U. 09/08/1989 n.32
Norme impugnate:  
Massime:  13831
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 471

SENTENZA 19-31 LUGLIO 1989

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali), promosso con ordinanza emessa il 12 dicembre 1988 dal Pretore di Bologna nel procedimento civile vertente tra Maccarelli Walter e l'I.N.A.D.E.L., iscritta al n. 113 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di costituzione di Maccarelli Walter nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 giugno 1989 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto in fatto

1. - Maccarelli Walter, con ricorso al Pretore di Bologna, nella qualità di erede testamentario di lavoratrice assicurata presso l'I.N.A.D.E.L. ed in presenza di "formale accettazione della volontà testamentaria della defunta da parte degli eredi legittimari e legittimi", chiedeva che il detto Istituto fosse condannato a corrispondergli l'indennità premio di servizio maturata dalla de cuius.

L'Istituto convenuto resisteva alla domanda, opponendovi il disposto dell'art. 3, secondo comma, della legge n. 152 del 1968 (nel testo risultante dalle sentenze di questa Corte nn. 115/1979, 110/1981 e 821/1988), che precisa le categorie di superstiti aventi diritto, secondo il prestabilito ordine di precedenza, all'indennità premio di servizio in "forma indiretta", in nessuna delle quali poteva ritenersi compreso il ricorrente.

Il giudice adito, ritenendone in re ipsa la rilevanza, atteso il descritto oggetto del giudizio, sollevava questione di legittimità costituzionale della testé citata norma, in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevede la possibilità di disporre per testamento dell'indennità premio di servizio, qualora manchino soggetti titolati iure proprio del diritto ovvero, se esistenti, abbiano validamente accettato le volontà testamentarie.

Ad avviso del giudice a quo, tale disposizione sarebbe, invero, priva di qualsiasi ragionevolezza e determinerebbe lesione del principio di eguaglianza, traducendosi la specifica esclusione della facoltà di disporre per testamento in un trattamento ingiustificatamente differenziato in danno di una categoria di cittadini.

2. - Nel susseguente giudizio davanti a questa Corte è intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, concludendo per l'inammissibilità o, in subordine, per l'infondatezza della questione. Ciò perché, da un lato, non ricorre, nella specie, l'ipotesi di "assenza" di soggetti aventi titolo iure proprio all'indennità premio di servizio; dall'altro, proprio la sussistenza di detti soggetti esclude, per definizione, che possa aprirsi la successione nel diritto a siffatta indennità; ed infine, i connotati precipuamente assistenziali e previdenziali di quest'ultima giustificano coerentemente la sottrazione del relativo diritto alle ordinarie regole successorie.

La parte privata si è costituita fuori termine.

Considerato in diritto

1. - Il Pretore di Bologna dubita della legittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, della legge 8 marzo 1968, n. 152, nella parte in cui non prevede la possibilità di disporre per testamento dell'indennità premio di servizio, qualora manchino soggetti titolari iure proprio del diritto ovvero, se esistenti, abbiano validamente accettato le volontà testamentarie, in quanto risulterebbe violato l'art. 3, primo comma, della Costituzione, traducendosi l'esclusione di detta possibilità in un trattamento ingiustificatamente deteriore in danno di una categoria di cittadini.

2. - La questione è fondata.

L'art. 3 della legge 8 marzo 1968, n. 152, indica le categorie di superstiti dell'iscritto all'INADEL aventi diritto alla indennità premio di servizio nella forma indiretta; e cioè la vedova non separata legalmente per sentenza passata in giudicato e pronunciata per di lei colpa, oppure, nel caso di morte della iscritta che abbia contratto matrimonio prima del cinquantesimo anno di età, il vedovo non separato legalmente per sentenza passata in giudicato e pronunciata per di lui colpa, la prole (figli legittimi, legittimati, figli naturali riconosciuti o giudizialmente dichiarati, affiliati o adottivi sempre che il relativo atto sia avvenuto prima della cessazione dal servizio dell'iscritto) minorenne ed in concorso con essa, la prole maggiorenne permanentemente inabile a proficuo lavoro, nullatenente ed a carico dell'iscritto alla data del suo decesso; le orfane che siano nubili o vedove; i superstiti dell'iscritto cessato dal servizio senza diritto a pensione, deceduto entro il triennio dalla data di cessazione.

Per effetto di decisioni di questa Corte si aggiungono: i collaterali (sentenze nn. 115 del 1979 e 821 del 1988); e i genitori ultrasessantenni (sentenza n. 110 del 1981), inabili a proficuo lavoro, nullatenenti e a carico dell'iscritto.

L'indennità si acquista dai soggetti suddetti ope legis, senza possibilità per il de cuius di disporne per testamento.

Ora siffatta esclusione non ha più un'adeguata giustificazione.

L'istituto ha subito una radicale evoluzione sia per effetto della nuova legislazione (specie dell'art. 22 della legge 29 ottobre 1987, n. 440, di conversione del decreto-legge n. 359 del 1987), sia per effetto di numerosi interventi di questa Corte (in particolare sentenze nn. 208 del 1986 e 763 del 1988).

Per una nutrita categoria di dipendenti l'indennità premio di servizio tiene luogo dell'indennità di anzianità che essi non percepiscono.

È conteggiata sulla retribuzione contributiva con inclusione degli aumenti periodici, della tredicesima mensilità, degli eventuali assegni in natura e anche, dal 1° gennaio 1974, dell'indennità integrativa speciale.

È quindi un vero e proprio trattamento di fine rapporto correlato alla capitalizzazione dei contributi all'uopo versati dal dipendente. È un diritto del lavoratore che egli consegue durante la prestazione della sua attività lavorativa e frutto di essa.

Se ne deve riconoscere una natura mista, retributiva, previdenziale e assistenziale.

Il legislatore tutela l'interesse di coloro che, per essere integrati nel nucleo familiare del dipendente, ricevevano sostentamento dalla retribuzione che egli percepiva e che per la di lui morte sono rimasti privi in tutto o in parte del sostentamento. Ma siccome l'indennità entra nel patrimonio del dipendente, non può dubitarsi che essa possa formare oggetto di successione testamentaria nei casi in cui manchino le suddette persone tutelate in via principale.

Trovano in sostanza applicazione quegli stessi principi posti a fondamento della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 2122, comma terzo, del codice civile nella parte in cui escludeva che, in mancanza delle persone indicate nei primi due commi dello stesso articolo, che sostanzialmente corrispondono a quelle indicate nella norma in esame, il lavoratore subordinato potesse disporre per testamento della indennità di anzianità (sentenza n. 8 del 1972).

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 3, secondo comma, della legge 8 marzo 1968, n. 152 (Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali) e successive modificazioni, nella parte in cui non prevede la possibilità di disporre per testamento dell'indennità premio di servizio, qualora manchino le persone indicate nella norma stessa.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 luglio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 31 luglio 1989.

Il cancelliere: DI PAOLA