N. 461
SENTENZA 19-27 LUGLIO 1989
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo e terzo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 2 dicembre 1988 dal T.A.R. della Lombardia, sezione staccata di Brescia, sui ricorsi riuniti proposti da La Terra Vito contro il Ministero di Grazia e Giustizia, iscritta al n. 161 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1989;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 5 luglio 1989 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza del 2 dicembre 1988, emessa su ricorso di un impiegato del Ministero di Grazia e Giustizia avverso il provvedimento reiettivo della sua istanza di mantenimento in servizio anche dopo il sessantacinquesimo anno di età e fino al compimento del quindicesimo di servizio effettivo, l'adi'to T.A.R. della Lombardia, sezione staccata di Brescia, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., dell'art. 4, primo e terzo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, nella parte appunto in cui non prevede, in via generale, il diritto al trattenimento in servizio del personale statale ultrasessantacinquenne che non abbia ancora maturato l'anzianità di servizio minima per il conseguimento del trattamento di quiescenza.
Sul piano della disciplina positiva - osserva il giudice a quo - l'insussistenza di tale diritto risulta sia dal fatto che la deroga a fini previdenziali non è compresa tra quelle testualmente previste dal terzo comma dell'art. 4, sia dalla spettanza, nel caso in esame, di un'indennità una tantum in luogo della pensione (art. 42, ultimo comma, d.P.R. n. 1092 cit.), sia dalla circostanza che siffatta deroga è prevista con norma transitoria per il personale scolastico (art. 15, terzo comma, legge n. 477 del 1973).
In riferimento all'art. 3 Cost., il giudice a quo ravvisa una ingiustificata disparità di trattamento sia tra varie categorie di impiegati statali, alcune delle quali soltanto, in forza di norme particolari, possono superare il limite dei sessantacinque anni ove necessario per maturare i quindici anni di servizio utile a pensione; sia nei confronti del lavoro privato, per il quale vige il diverso principio della salvaguardia della posizione previdenziale anche in deroga al limite dell'età lavorativa (art. 6 decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito nella legge 26 febbraio 1982, n. 54).
Quest'ultima differenziazione non è, a suo avviso, ragionevole poiché l'esigenza di raggiungere un numero di anni di lavoro sufficiente per ottenere il minimo della pensione va ricondotta ad un interesse del lavoratore in quanto tale, essendo indifferente il settore, pubblico o privato, in cui egli risulti inserito.
Sarebbe, inoltre, violato l'art. 38 Cost., in quanto imponendo il collocamento a riposo a prescindere dal raggiungimento dell'anzianità di servizio minima per il conseguimento della pensione si comprometterebbe il diritto del lavoratore a che siano assicurati mezzi adeguati alle sue esigenze di vita in caso di vecchiaia.
2. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri, intervenuto tramite l'Avvocatura dello Stato, ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità della questione, in quanto volta ad ottenere una pronuncia additiva in materia riservata alla discrezionalità del legislatore.
Nel merito, comunque, la questione sarebbe infondata sia per la ragionevolezza della disciplina denunciata, rispondente ad esigenze di buon andamento dell'amministrazione (art. 97 Cost.), sia per l'inestensibilità alla generalità dei dipendenti statali delle specifiche ragioni ispiratrici delle deroghe normativamente previste, attinenti o al carattere rischioso o usurante di determinati lavori (personale di polizia e ferroviario) o alla peculiare organizzazione di taluni settori (scolastico, università, della magistratura).
Non pertinente è poi, secondo l'Avvocatura, il richiamo alla disciplina del lavoro privato, sia per l'incomparabilità tra i vari sistemi previdenziali, sia perché, anche alla stregua del richiamato art. 6, decreto-legge n. 761 del 1981, il limite dei sessantacinque anni è invalicabile.
D'altra parte, l'art. 38 Cost. non impegnerebbe in modo alcuno il legislatore a garantire l'ordinario trattamento di quiescenza ai dipendenti dello Stato i quali non abbiano maturato almeno quindici anni di servizio utile a pensione.
Considerato in diritto
1. - Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale amministrativo regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, dubita, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, Cost., della legittimità costituzionale del combinato disposto del primo e terzo comma dell'art. 4 d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), nella parte in cui non prevede, in via generale, il diritto al trattenimento in servizio del personale statale ultrasessantacinquenne che non abbia ancora maturato l'anzianità di servizio minima per il conseguimento del diritto a pensione, fissata, per i dipendenti civili, in quindici anni di servizio effettivo (art. 42 stesso d.P.R.).
2. - Nel censurare, in riferimento all'art. 3 Cost., la fissazione al sessantacinquesimo anno del limite di età per il collocamento a riposo dei dipendenti civili dello Stato (primo comma), il giudice a quo assume, come tertium comparationis, non le norme - richiamate nel terzo comma del menzionato art. 4 d.P.R. n. 1092 del 1973 - che fissano limiti diversi per particolari categorie di dipendenti, non dettate a fini previdenziali, bensì le disposizioni, poste da "norme particolari" per talune categorie, che consentono il superamento del limite dei sessantacinque anni ai fini del raggiungimento dei quindici anni di servizio utili a pensione.
Nello stesso contesto, il T.A.R. richiama, a riprova dell'attuale inesistenza, in via generale, di siffatto diritto, la disposizione transitoria di cui all'art. 15, terzo comma, della legge 30 luglio 1973, n. 477, che consente al personale statale della scuola di essere trattenuto in servizio qualora al compimento del sessantacinquesimo anno di età non abbia raggiunto il numero di anni richiesto per ottenere il minimo della pensione, purché fosse in servizio al 1° ottobre 1974.
Ciò che dunque viene prospettato come violazione del principio d'uguaglianza è la mancata assunzione a regola generale, valevole per tutti i dipendenti statali, della particolare disposizione ora citata.
In questi termini, la questione è infondata.
Anche prescindendo dalla sua destinazione ad una categoria specifica, la disposizione transitoria suddetta è, invero, essa stessa derogatoria rispetto a quella stabilita in via generale nel primo comma del medesimo art. 15, che fissa al sessantacinquesimo anno il limite di età per il collocamento a riposo del personale scolastico: sicché vale al riguardo il principio, più volte enunciato da questa Corte (cfr., ad es., sentenza n. 237 del 1984), secondo cui una norma derogatoria non può essere assunta a metro di legittimità della regola generale dettata in una determinata materia. A maggior ragione, tale principio va ribadito rispetto ad una disposizione, come quella richiamata, di natura transitoria, dato che le contingenti esigenze - connesse al passaggio dal vecchio al nuovo regime - che ne hanno consigliato l'adozione non possono evidentemente essere addotte rispetto ad una situazione del tutto diversa, come quella oggetto del giudizio a quo.
3. - Del pari infondata è la censura di violazione del principio di eguaglianza che il T.A.R. rimettente vorrebbe desumere dalla comparazione con la disciplina dettata in materia per il rapporto di lavoro privato.
È ben vero, infatti, che rispetto all'esigenza del lavoratore di raggiungere l'anzianità di servizio necessaria per il diritto a pensione non vi è ragione di distinguere a seconda del settore, pubblico o privato, nel quale egli risulta inserito (sentenza n. 238 del 1988). Ma il giudice a quo trascura di considerare che la disposizione di cui all'art. 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791 (convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54) - che si assume come tertium comparationis - prevede bensì la possibilità per il lavoratore privato di proseguire l'attività lavorativa oltre il limite di età fissato in via generale al fine di incrementare la propria anzianità contributiva e di conseguire quella massima utile ai fini pensionistici; ma stabilisce che ciò non possa comunque avvenire "oltre il compimento del sessantacinquesimo anno di età". La possibilità di prosecuzione del rapporto a fini previdenziali si arresta cioè, nel settore privato, col raggiungimento di un'età corrispondente a quella fissata per il collocamento a riposo nel settore pubblico: sicché dalla previsione di superamento del minor limite di età vigente nel settore privato non può inferirsi che possa essere superato anche il limite superiore, che a detti fini è identico per entrambi i settori.
4. - La questione è, infine, infondata anche in riferimento all'art. 38, secondo comma, Cost. Il legislatore, infatti, non ha mancato di considerare la situazione di chi pervenga all'età massima per il collocamento a riposo senza aver prestato i quindici anni di servizio effettivo necessario per il normale trattamento di quiescenza: ed ha previsto per costoro la costituzione di una posizione assicurativa nell'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti presso l'I.N.P.S., nonché la corresponsione, in aggiunta alla liquidazione di buonuscita, di un'indennità una tantum, se di importo superiore all'onere necessario per la costituzione di detta posizione (artt. 42 e 124 d.P.R. n. 1092 del 1973, 5 legge n. 177 del 1976).
Non può perciò dirsi che al lavoratore, tenuto conto del servizio prestato, difettino, allo stato, mezzi adeguati alle esigenze di vita per la vecchiaia. Certo, nella prospettiva di una più ampia attuazione del diritto garantito dall'art. 38, secondo comma, Cost., l'interesse del lavoratore ad essere trattenuto in servizio per il tempo necessario al conseguimento della pensione normale è meritevole di considerazione, tanto che ha potuto eccezionalmente giustificare, in limiti ben definiti (sentenza n. 238 del 1988), una motivata deroga al principio che fissa ai sessantacinque anni il limite massimo per il trattenimento in servizio a fini previdenziali dei dipendenti pubblici e privati. Tale principio si fonda sulla presunzione che, nell'età suddetta, si pervenga ad una diminuita disponibilità di energia incompatibile con la prosecuzione del rapporto (e si vorrebbe perciò ricollegato, nel settore pubblico, ad esigenze di buon andamento dell'amministrazione ex art. 97 Cost.); presunzione che peraltro è destinata ad essere vieppiù inficiata dai riflessi positivi del generale miglioramento delle condizioni di vita e di salute dei lavoratori sulla loro capacità di lavoro (sentenza n. 176 del 1986). Tuttavia, poiché il medesimo principio è frutto pure di complesse valutazioni attinenti alla politica dell'occupazione, specie giovanile, che si riflette anche su valori costituzionalmente rilevanti (v. sentenza n. 248 del 1986), il suo mutamento - sia pure al limitato scopo di consentire il trattenimento in servizio per il solo tempo necessario al conseguimento del diritto a pensione - implica un delicato bilanciamento degli interessi in gioco, rientrando pertanto nell'ambito di discrezionale apprezzamento riservato al legislatore.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo e terzo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato) - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione - dal T.A.R. della Lombardia, sezione staccata di Brescia, con ordinanza del 2 dicembre 1988.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 luglio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 27 luglio 1989.
Il cancelliere: DI PAOLA