Sentenza  449/1989 (ECLI:IT:COST:1989:449)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: SAJA - Redattore:  - Relatore: CAIANIELLO
Camera di Consiglio del 08/03/1989;    Decisione  del 19/07/1989
Deposito de˙l 27/07/1989;    Pubblicazione in G. U. 02/08/1989 n.31
Norme impugnate:  
Massime:  13825
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 449

SENTENZA 19-27 LUGLIO 1989

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 19 della legge 16 luglio 1984, n. 326 (Modifiche ed integrazioni alla legge 20 maggio 1982 n. 270) in connessione con l'art. 27 della legge 20 maggio 1982, n. 270 (Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente), promosso con ordinanza emessa il 15 ottobre 1986 dal TAR per la Toscana sul ricorso proposto da Chiavacci Anna Maria contro il Provveditorato agli Studi di Grosseto, iscritta al n. 669 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1989 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza del 15 ottobre 1986, pervenuta a questa Corte il 26 ottobre 1988, il TAR della Toscana, su ricorso proposto da Chiavacci Anna Maria per l'annullamento del provvedimento (del Provveditore agli Studi di Grosseto, n. 22830/3 del 29 settembre 1984) di esclusione dalla graduatoria per l'immissione in ruolo del personale docente della scuola materna, ha sollevato in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dagli artt. 1 e 19 della legge 16 luglio 1984, n. 326 e 27 della legge 20 maggio 1982, n. 270.

La ricorrente, avendo prestato servizio nelle scuole materne in qualità di supplente per complessivi 280 giorni nel settennio antecedente il 1° settembre 1982, ed avendo conseguito in un concorso ordinario, bandito in attuazione della legge n. 270 del 1982, una votazione media superiore al punteggio corrispondente a sette decimi, si era vista esclusa dalla graduatoria, compilata in base al combinato disposto dagli artt. 27 della legge 20 maggio 1982, n. 270 e 1 e 19 della legge 16 luglio 1984, n. 326, in quanto il requisito della "votazione media non inferiore a 7/10" doveva intendersi riferito a concorsi svolti prima dell'entrata in vigore della legge n. 270 del 1982.

Ritenendo tale motivazione del tutto conforme alle norme in questione, il TAR remittente dubita della loro legittimità costituzionale nella parte in cui non attribuiscono rilevanza al requisito del punteggio conseguito nei concorsi - di accesso ai ruoli della scuola materna - espletati dopo l'entrata in vigore della legge n. 270 del 1982. Con la successiva legge n. 326 del 1984, difatti, il legislatore, pur mantenendo fermo - ai fini dell'individuazione dei docenti meritevoli di essere immessi in ruolo ope legis - l'ambito temporale di riferimento del servizio (nel senso che quest'ultimo deve essere comunque prestato in epoca anteriore all'entrata in vigore della legge n. 270 del 1982), avrebbe, invece, agli stessi fini, attribuito rilevanza, negli articoli 3, 7 e 15, anche a titoli abilitanti acquisiti nei concorsi espletati posteriormente all'entrata in vigore della legge n. 270 del 1982. Osserva al riguardo il giudice a quo che tale normativa se, da un lato, può trovare spiegazione nella circostanza che il titolo professionale non appare correlato al servizio (essendo indifferente che quest'ultimo sia stato espletato con il possesso o meno dell'abilitazione) e nel fatto che, comunque, il titolo assume rilievo solo al momento dell'effettiva immissione in ruolo, dall'altro, la diversità di trattamento che ne risulta non appare giustificata soprattutto in relazione alla disciplina prevista - per i docenti dello stesso ordine di scuola - dall'art. 7 della legge n. 326 del 1984.

Tale incoerente ed irrazionale discriminazione, per le conseguenze negative che ne deriverebbero sul piano del buon andamento dell'amministrazione, integrerebbe una violazione anche dell'art. 97 della Costituzione.

2. - Non si è costituita la parte, ma è intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato, rilevando che analoghe questioni sono già state dichiarate non fondate da questa Corte con sentenza n. 282 del 1987. In particolare, il principio affermato in riferimento all'art. 19 della legge n. 326 del 1984, secondo cui, ai fini dell'immissione in ruolo, è costituzionalmente legittima l'irrilevanza delle abilitazioni conseguite successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 270 del 1982, ben potrebbe trovare applicazione anche alla fattispecie ora sottoposta all'esame della Corte.

Considerato in diritto

1. - Il tribunale amministrativo regionale della Toscana, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 19 della legge 16 luglio 1984, n. 326 in connessione con l'art. 27, comma secondo, della legge 20 maggio 1982, n. 270, che, ai fini dell'immissione in ruolo dei docenti della scuola materna, non contemplano coloro che abbiano conseguito l'idoneità con il punteggio di sette decimi nei concorsi ordinari in via di espletamento alla data di entrata in vigore della legge n. 326 del 1984.

Tali norme, ad avviso del giudice a quo, contrastano con l'art. 3 della Costituzione, perché creano un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto ad altre categorie di docenti (artt. 3, 7 e 15 della legge n. 326 del 1984), che possono invece usufruire, per l'immissione in ruolo, dei titoli conseguiti anche in concorsi o esami successivi all'entrata in vigore della legge n. 270 del 1982, nonché con l'art. 97 della Costituzione, per le conseguenze negative che deriverebbero da tale ingiustificata discriminazione sul piano del buon andamento dell'amministrazione.

2. - La questione, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, è fondata.

L'ordinanza di rinvio, anche se richiama l'art. 27 della legge n. 270 del 1982 senza specificarne il comma, riguarda in effetti, ai fini del giudizio a quo, soltanto il secondo comma dell'articolo stesso, riferendosi ad una controversia concernente la graduale immissione in ruolo del personale insegnante della scuola materna.

Ai fini della migliore comprensione del problema sottoposto all'esame della Corte va poi chiarito (vedi sul punto la sentenza n. 282 del 1987) che la legge 16 luglio 1984, n. 326 ha assolto precipuamente ad una funzione correttiva della precedente legge 20 giugno 1982, n. 270, avente a sua volta ad oggetto la disciplina dell'inquadramento in ruolo di varie categorie di personale docente precario della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica.

Ciò premesso, in relazione alla questione oggetto del presente giudizio devesi considerare che il citato art. 27, comma secondo, della legge 20 maggio 1982, n. 270, aveva previsto che gli insegnanti già forniti di abilitazione, che avessero svolto, negli anni scolastici 1978/79, 1979/80, o 1980/81, un anno di servizio in qualità di supplente nella scuola materna statale ed avessero svolto un altro anno di servizio di insegnamento nella scuola materna statale nel quinquennio antecedente alla data del 1° settembre 1981, nonché gli insegnanti che avessero svolto almeno 180 giorni di servizio, anche non continuativi, in qualità di supplente della scuola materna statale nel sessennio antecedente alla data del 1° settembre 1981 e che avessero conseguito nel concorso di accesso ai ruoli una votazione media non inferiore al punteggio corrispondente ai sette decimi, avevano titolo ad essere gradualmente immessi in ruolo in ambito provinciale nei limiti del 50% dei posti disponibili a partire dall'anno scolastico 1985/86.

Dall'esame di tale disposizione risulta evidente che il legislatore, nel suo discrezionale apprezzamento, aveva ritenuto più qualificante l'aver ottenuto il punteggio di sette decimi in un concorso ordinario di accesso ai ruoli (punteggio peraltro equiparato all'abilitazione in virtù dell'art. 28 della legge n. 463 del 1978) rispetto al conseguimento della mera abilitazione, essendosi richiesto, ai fini dell'immissione in ruolo, un periodo di servizio maggiore per coloro che avevano conseguito quest'ultimo titolo rispetto a coloro che avessero conseguito il primo.

Oltre a considerare tale giudizio di valore espresso dallo stesso legislatore, devesi soggiungere che questa Corte ha già preso atto nella sentenza n. 282 del 1987 del carattere particolarmente qualificato delle abilitazioni conseguite per effetto della idoneità nei concorsi ordinari per la nomina in ruolo, avendo ritenuto ragionevole che l'art. 19 della legge n. 326 del 1984 ai fini della immissione in ruolo delle categorie di insegnanti contemplati dall'art. 38, comma secondo, della legge n. 270 del 1982, abbia attribuito validità a quelle ottenute nei concorsi in via di espletamento alla data di entrata in vigore della legge del 1984 e non anche alle abilitazioni conseguite in base agli esami speciali previsti dalla legge del 1982, ancorché conseguite prima della entrata in vigore della legge del 1984.

Se è vero, come affermato nella richiamata sentenza n. 282 del 1987, che in una sede legislativa avente precipuamente finalità correttive di una legge precedente spettava al legislatore stabilire se e quali delle situazioni nel frattempo maturatesi dovessero essere prese in considerazione, è pur vero, come si evidenzia nella medesima sentenza, che tale valutazione non può contrastare con il limite della ragionevolezza. Questo nel caso ora in esame appare violato perché, una volta che alcune disposizioni della legge del 1984 (artt. 7 e 15 indicati come tertium comparationis) hanno, per alcune categorie di insegnanti in possesso di certi requisiti, riconsiderato le abilitazioni comunque conseguite fino al momento di entrata in vigore della legge, uguale riconoscimento non vi è stato per la categoria di insegnanti, cui si riferisce il presente giudizio, in relazione alle abilitazioni ottenute per effetto della partecipazione a concorsi ordinari in via di espletamento nel periodo intercorrente fra le due leggi.

Né è così derivata rispetto ad essi una ingiustificata svalutazione di un titolo abilitante qualificato che, invece, un'altra disposizione della stessa legge n. 326 del 1984, e cioè l'art. 3, ha ritenuto in genere valido.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 19 della legge 16 luglio 1984, n. 326 (Modifiche ed integrazioni alla legge 20 maggio 1982 n. 270), nella parte in cui non contemplano, ai fini della immissione in ruolo degli insegnanti della scuola materna di cui all'art. 27, comma secondo, della legge 20 maggio 1982, n. 270 (Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione del precariato e sistemazione del personale precario esistente), coloro che abbiano conseguito una votazione media non inferiore al punteggio corrispondente ai sette decimi nei concorsi di accesso ai ruoli della scuola materna statale in via di espletamento fino alla entrata in vigore della legge 16 luglio 1984, numero 326.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 luglio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 27 luglio 1989.

Il cancelliere: DI PAOLA