Ordinanza 447/1989 (ECLI:IT:COST:1989:447)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente: SAJA - Redattore:  - Relatore: BALDASSARRE
Camera di Consiglio del 05/07/1989;    Decisione  del 18/07/1989
Deposito de˙l 25/07/1989;    Pubblicazione in G. U. 09/08/1989 n.32
Norme impugnate:  
Massime:  13820
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 447

ORDINANZA 18-25 LUGLIO 1989

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 5, primo comma, del decreto-legge 25 marzo 1989, n. 111 (Misure urgenti per la riorganizzazione del Servizio Sanitario Nazionale), promossi con ricorsi della Regione Emilia-Romagna e della Provincia Autonoma di Bolzano, notificati il 28 e 29 aprile 1989, depositati in cancelleria il 6 e il 9 maggio 1989 ed iscritti ai nn. 33 e 35 del registro ricorsi 1989;

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 5 luglio 1989 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

Ritenuto che la Regione Emilia Romagna, con ricorso notificato il 28 aprile 1989 e depositato il 6 maggio 1989, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 3 del decreto-legge 25 marzo 1989, n. 111 (Misure urgenti per la riorganizzazione del Servizio Sanitario Nazionale), per violazione degli artt. 3, 32, 77, 81, 117, 119, 121, 125, 126 e 127 della Costituzione;

che la Provincia autonoma di Bolzano, con ricorso notificato il 29 aprile 1989 e depositato il 9 maggio 1989, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, sesto e settimo comma, 2, 3, primo, secondo, terzo e quinto comma, e 5, primo comma, del medesimo decreto legge 25 marzo 1989, n. 111, per violazione degli artt. 8, primo comma, nn. 1 e 19, 9, primo comma, n. 10, 16, primo comma, 33, 38, 49, 51, 80, 87, 97, 98, 103 e 107 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) e relative norme di attuazione;

che si è costituito, in entrambi i giudizi, il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo la reiezione dei ricorsi;

Considerato che i due ricorsi, proposti contro lo stesso decreto-legge, vanno riuniti per essere decisi congiuntamente;

che il decreto-legge 25 marzo 1989, n. 111, non è stato convertito entro il termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124, serie generale, del 30 maggio 1989;

che, pertanto, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (v., da ultimo, ord. n. 344 del 1989), la questione di legittimità costituzionale deve essere dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti l'art. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e gli artt. 25 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3 e 5, primo comma, del decreto-legge 25 marzo 1989, n. 111 (Misure urgenti per la riorganizzazione del Servizio sanitario nazionale), sollevate, con i ricorsi indicati in epigrafe, dalla Regione Emilia-Romagna, per violazione degli artt. 3, 32, 77, 81, 117, 119, 121, 125, 126 e 127 della Costituzione, e, dalla Provincia autonoma di Bolzano, per violazione degli artt. 8, primo comma, nn. 1 e 19, 9, primo comma, n. 10, 16, primo comma, 33, 38, 39, 51, 80, 87, 97, 98, 103 e 107 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1977, n. 670) e relative norme di attuazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 25 luglio 1989.

Il cancelliere: DI PAOLA