N. 445
ORDINANZA 18-25 LUGLIO 1989
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, primo comma, lett. b), e 4, primo comma, del decreto-legge 25 marzo 1989, n. 109 (Disposizioni urgenti im materia di trasporti ferroviari), promosso con ricorso della Provincia autonoma di Bolzano, notificato il 28 aprile 1989, depositato in cancelleria l'8 maggio 1989 ed iscritto al n. 34 del registro ricorsi 1989;
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 5 luglio 1989 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;
Ritenuto che la Provincia autonoma di Bolzano, con ricorso notificato il 28 aprile 1989 e depositato l'8 maggio 1989, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, primo comma, lett. b), e 4, primo comma, del decreto-legge 25 marzo 1989, n. 109 (Disposizioni urgenti in materia di trasporti ferroviari), per violazione degli artt. 3, terzo comma, 16, primo comma, 89, 100 e 107 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) e delle relative norme di attuazione (d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni);
che si è costituito nel presente giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo la reiezione del ricorso;
Considerato che il decreto-legge 25 marzo 1989, n. 109, non è stato convertito in legge entro il termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123, serie generale, del 29 maggio 1989;
che, pertanto, secondo il consolidato orientamento di questa Corte (v., da ultimo, ord. n. 344 del 1989), le questioni di legittimità costituzionale devono essere dichiarate manifestamente inammissibili;
Visti l'art. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e gli artt. 25 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2, primo comma, lett. b), e 4, primo comma, del decreto-legge 25 marzo 1989, n. 109 (Disposizioni urgenti in materia di trasporti ferroviari), sollevate, con il ricorso indicato in epigrafe, dalla Provincia autonoma di Bolzano, per violazione degli artt. 3, terzo comma, 16, primo comma, 89, 100 e 107 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) e relative norme di attuazione (d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 25 luglio 1989.
Il cancelliere: DI PAOLA