N. 443
ORDINANZA 18-25 LUGLIO 1989
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1339 (Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione corrisposti dalla Gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti degli artigiani e loro familiari), promosso con ordinanza emessa il 16 febbraio 1989 dal Tribunale di Viterbo nel procedimento civile vertente tra l'I.N.P.S. e Rondini Anna, iscritta al n. 227 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno 1989;
Udito nella camera di consiglio del 5 luglio 1989 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;
Ritenuto che nel corso di un giudizio in cui l'I.N.P.S. aveva appellato la sentenza del Pretore di Viterbo affermativa del diritto della ricorrente, titolare di pensione diretta a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, a percepire l'integrazione al minimo della pensione di riversibilità a carico della Gestione speciale per gli artigiani, il Tribunale di Viterbo, con ordinanza emessa in data 16 febbraio 1989, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1339, nella parte in cui non consente la predetta integrazione;
che, a parere del giudice a quo, l'ipotesi in argomento resterebbe estranea rispetto alle molteplici declaratorie d'illegittimità di cui la normativa impugnata è stata oggetto;
Considerato che, con sentenza n. 81 del 1989, la norma impugnata è stata già dichiarata costituzionalmente illegittima sotto ogni profilo residuo riguardo a tutte le possibili ipotesi in cui essa preclude l'integrazione al minimo delle pensioni erogate dalla Gestione de qua in caso di cumulo con gli altri trattamenti indicati nella medesima disposizione impugnata;
che, pertanto, la questione è manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1339 (Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione corrisposti dalla Gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti degli artigiani e loro familiari), nella parte in cui preclude l'integrazione al minimo della pensione di riversibilità erogata dalla Gestione speciale per gli artigiani ai titolari di pensione diretta a carico dell'assicurazione generale obbligatoria già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 81 del 1989.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 25 luglio 1989.
Il cancelliere: DI PAOLA