Ordinanza 442/1989 (ECLI:IT:COST:1989:442)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: SAJA - Redattore:  - Relatore: CASAVOLA
Camera di Consiglio del 05/07/1989;    Decisione  del 18/07/1989
Deposito de˙l 25/07/1989;    Pubblicazione in G. U. 09/08/1989 n.32
Norme impugnate:  
Massime:  13812
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 442

ORDINANZA 18-25 LUGLIO 1989

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), promosso con ordinanza emessa il 16 febbraio 1989 dal Tribunale di Viterbo nel procedimento civile vertente tra l'I.N.P.S. e Cherubini Mario, iscritta al n. 226 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Udito nella camera di consiglio del 5 luglio 1989 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che nel corso di un giudizio in cui l'I.N.P.S. aveva appellato la sentenza del Pretore di Viterbo affermativa del diritto del ricorrente, titolare di pensione diretta a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, a percepire l'integrazione al minimo della pensione di riversibilità a carico del Fondo speciale per i coltivatori diretti, il Tribunale di Viterbo con ordinanza emessa in data 16 febbraio 1989, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9, nella parte in cui non consente la predetta integrazione;

che, ad avviso del giudice rimettente, l'ipotesi in questione rimane estranea alle molteplici declaratorie d'illegittimità di cui è stata oggetto la normativa impugnata;

Considerato che la norma impugnata è stata già dichiarata costituzionalmente illegittima, con specifico riguardo all'ipotesi de qua, con la sentenza n. 373 del 1989;

che, pertanto, la questione è manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), nella parte in cui preclude l'integrazione al minimo della pensione di riversibilità erogata dal Fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni ai titolari di pensione diretta a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 373 del 1989.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 25 luglio 1989.

Il cancelliere: DI PAOLA