N. 44
ORDINANZA 8-14 FEBBRAIO 1989
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 40 della legge 11 gennaio 1979, n. 12 (Norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro), promosso con ordinanza emessa il 17 marzo 1988 dal Tribunale di Treviso nel procedimento civile vertente tra Dal Bello Dino e l'Ordine dei consulenti del lavoro della Provincia di Treviso, iscritta al n. 353 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 31, prima serie speciale, dell'anno 1988;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 30 novembre 1988 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;
Ritenuto che il Tribunale di Treviso, con ordinanza del 17 marzo 1988 (r.o. n.353/1988) ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 40 della l. 11 gennaio 1979, n. 12, nella parte in cui limita il diritto all'iscrizione all'albo dei consulenti del lavoro a coloro per i quali, alla data di entrata in vigore della legge, fossero già fissati o in corso di svolgimento gli esami di abilitazione disciplinati dal regime previgente, e non la estende a chi, pur in possesso degli altri requisiti prescritti, avesse già in precedenza superato detto esame, senza tuttavia iscriversi al vecchio albo. Tale disposizione tratterebbe due situazioni analoghe in modo ingiustificatamente differenziato, e ciò in violazione dell'art. 3 Cost.;
che, il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto in giudizio a mezzo dell'Avvocatura Generale dello Stato, ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile, o manifestamente infondata in ragione della precedente sentenza n. 508 del 1988;
Considerato che una questione in tutto analoga alla presente è stata già dichiarata non fondata con la sentenza n. 508 del 1988;
che, la presente censura, non prospettando profili o motivi sostanzialmente nuovi che inducano questa Corte a mutare la propria precedente decisione, deve essere ritenuta manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma della l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 40 legge 11 gennaio 1979, n. 12 (Norme per l'ordinamento della professione di consulente del lavoro), in riferimento all'art. 3 Cost., sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 febbraio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 14 febbraio 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI