Ordinanza 438/1989 (ECLI:IT:COST:1989:438)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: SAJA - Redattore:  - Relatore: BORZELLINO
Camera di Consiglio del 05/07/1989;    Decisione  del 18/07/1989
Deposito de˙l 25/07/1989;    Pubblicazione in G. U. 09/08/1989 n.32
Norme impugnate:  
Massime:  24540 24541
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 438

ORDINANZA 18-25 LUGLIO 1989

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 28 e 38, secondo e terzo comma, n. 1, del d.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068 (Ordinamento della professione di ragioniere e perito commerciale), promosso con ordinanza emessa il 15 febbraio 1989 dal T.A.R. per l'Emilia-Romagna sul ricorso proposto da Belmonte Giuseppe contro il Collegio dei ragionieri commercialisti del circondario di Rimini, iscritta al n. 231 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Udito nella camera di consiglio del 5 luglio 1989 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 15 febbraio 1989 dal Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, sul ricorso proposto da Belmonte Giuseppe contro il Collegio dei ragionieri commercialisti del circondario di Rimini (Reg. ord. n. 231 del 1989), sono state sollevate questioni di legittimità costituzionale "delle norme di cui all'art. 38, secondo e terzo comma, n. 1, del d.P.R. 27 ottobre 1953 n. 1068 sull'ordinamento professionale dei ragionieri e periti commerciali, nella parte in cui non prevedono, in luogo della prevista radiazione di diritto dall'albo professionale, a seguito delle indicate condanne penale o della dichiarata interdizione dai pubblici uffici o dall'esercizio di una professione, l'esperimento del procedimento disciplinare, unica sede in cui possono essere valutati in concreto i fatti, costituenti il reato commesso dal professionista e così graduata l'applicazione della relativa sanzione" per contrasto con gli artt. 3, 27 e 97 Cost.; nonché dell'art. 28 (sempre del d.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068) "che devolve la cognizione dei ricorsi avverso le decisioni del consiglio nazionale dell'Ordine professionale dei ragionieri e periti commerciali, in materia di iscrizione o cancellazione dagli albi professionali ovvero in materia disciplinare, al Tribunale ordinario del luogo ove ha sede il Consiglio che ha emesso la deliberazione", per contrasto con l'art. 103, primo comma, Cost.;

Considerato che le prospettate questioni si appalesano manifestamente inammissibili, avendo questa Corte già ravvisato che nei procedimenti "comportanti la sospensione o la cancellazione dall'albo professionale (quest'ultima variamente definita nei diversi ordinamenti professionali)" il singolo "è titolare di una posizione di diritto soggettivo perfetto, anche costituzionalmente protetta" (cfr. sentenza n. 284 del 1986), sicché, stante l'affermata giurisdizione del giudice ordinario, nei confronti del giudice a quo "la pronuncia costituzionale che qui ugualmente ne seguisse resterebbe così priva delle positive conseguenze sue proprie" (cfr. sentenza n. 346 del 1987);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale delle norme di cui agli artt. 28 e 38, secondo e terzo comma, n. 1, del d.P.R. 27 ottobre 1953 n. 1068 (Ordinamento della professione di ragioniere e perito commerciale), in riferimento agli artt. 3, 27, 97 e 103, primo comma, della Costituzione, sollevate dal Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 25 luglio 1989.

Il cancelliere: DI PAOLA