N. 435
ORDINANZA 18-25 LUGLIO 1989
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 19, commi primo e secondo, del decreto legge 30 settembre 1982, n. 688 (Misure urgenti in materia di entrate fiscali), convertito nella legge 27 novembre 1982, n. 873, promosso con ordinanza emessa il 20 maggio 1988 dalla Corte d'appello di Torino nel procedimento civile vertente tra l'Amministrazione delle Finanze dello Stato e la S.p.a. Montecatini-Edison, iscritta al n. 52 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell'anno 1989;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1989 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che nel corso di un giudizio avente ad oggetto la restituzione di diritti per servizi amministrativi, indebitamente corrisposti per l'importazione di merci provenienti da paesi - come si evince dall'esame del fascicolo a quo - aderenti al General Agreement on Tariffs and Trade (G.A.T.T.), la Corte d'appello di Torino, con ordinanza in data 20 maggio 1988 (r.o. n. 52 del 1989), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 del decreto legge 30 settembre 1982, n. 688 (Misure urgenti in materia di entrate fiscali), convertito in legge 27 novembre 1982, n. 873;
che la norma denunciata viene censurata nella parte in cui, subordinando con effetto retroattivo la ripetizione di tributi, indebitamente pagati, alla prova documentale che l'ammontare degli stessi non sia stato riversato su altri soggetti, si porrebbe in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione;
che è intervenuta l'Avvocatura generale dello Stato chiedendo che la questione venga dichiarata manifestamente infondata;
Considerato che il giudice a quo non esprime alcun apprezzamento circa il requisito della non manifesta infondatezza, limitandosi ad affermare che la legittimità costituzionale della norma impugnata non appare "incontrovertibile secondo gli attuali orientamenti della dottrina e della giurisprudenza";
che sotto tale profilo la questione va pertanto dichiarata manifestamente inammissibile risultando violata la prescrizione di cui all'art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (vedi ord. n. 102 del 1983);
che, peraltro, ad identiche conclusioni deve pervenirsi anche per quanto concerne il requisito della rilevanza, in quanto l'atto di rimessione non appare sufficientemente motivato, non essendo in alcun modo precisato se si tratta di importazioni provenienti da paesi comunitari o extracomunitari, e, in quest'ultimo caso, se sia comunque applicabile la normativa CEE, dovendosi, nell'eventualità che ricorresse una di tali ipotesi, escludere la rilevanza della questione (vedi in proposito ord. n. 1077 del 1988);
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 del decreto legge 30 settembre 1982, n. 688 (Misure urgenti in materia di entrate fiscali), convertito in legge 27 novembre 1982, n. 873, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Corte d'Appello di Torino, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 25 luglio 1989.
Il cancelliere: DI PAOLA