Ordinanza 430/1989 (ECLI:IT:COST:1989:430)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: SAJA - Redattore:  - Relatore: DELL'ANDRO
Camera di Consiglio del 22/02/1989;    Decisione  del 18/07/1989
Deposito de˙l 25/07/1989;    Pubblicazione in G. U. 09/08/1989 n.32
Norme impugnate:  
Massime:  13806
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 430

ORDINANZA 18-25 LUGLIO 1989

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, avv. Mauro FERRI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 177, primo comma, del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 27 maggio 1988 dal Tribunale di sorveglianza di Genova nel procedimento per incidente d'esecuzione proposto da Sanzo Salvatore, iscritta al n. 739 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 febbraio 1989 il Giudice relatore Renato Dell'Andro;

Ritenuto che, con l'ordinanza in epigrafe indicata, il Tribunale di sorveglianza di Genova ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 177, primo comma, del codice penale, nella parte in cui statuisce che, nell'ipotesi di revoca della liberazione condizionale, il tempo trascorso in libertà condizionale non è computato nella durata della pena;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la non fondatezza della questione;

Considerato che, con sentenza n. 282 del 1989, questa Corte ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 177, primo comma, del codice penale, nella parte in cui, nel caso di revoca della liberazione condizionale, non consente al Tribunale di sorveglianza di determinare la pena detentiva ancora da espiare, tenendo conto del tempo trascorso in libertà condizionale nonché delle restrizioni di libertà subite dal condannato e del suo comportamento durante tale periodo";

che, pertanto, la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di sorveglianza di Genova va dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 177, primo comma, del codice penale, sollevata dal Tribunale di sorveglianza di Genova con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: DELL'ANDRO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 25 luglio 1989.

Il cancelliere: DI PAOLA