N. 426
ORDINANZA 6-18 LUGLIO 1989
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 292 del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 20 luglio 1988 dal Tribunale di Ancona nel procedimento civile vertente tra Gamma Costruzioni s.r.l. e Tonti Elsa ed altro, iscritta al n. 95 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale dell'anno 1989;
Udito nella camera di consiglio del 5 luglio 1989 il Giudice relatore Aldo Corasaniti;
Ritenuto che il Tribunale di Ancona, nel giudizio civile promosso dalla S.r.l. Gamma Costruzioni contro Tonti Elsa e altro, contumaci, ritenendo di dover decidere la controversia sulla base di un documento prodotto dall'attrice nel corso del processo, ha sollevato questione di legittimità, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, dell'art. 292 del codice di procedura civile, in relazione all'art. 215, numero 1, dello stesso codice, nella parte in cui non prevede che, nei giudizi di cognizione ordinaria innanzi al Tribunale, al contumace sia notificata personalmente copia del verbale in cui si dà atto della produzione di una scrittura privata;
che non vi è stata costituzione di parte né intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Considerato che questa Corte, con la sentenza n. 317 del 1989, ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 292, primo comma, del codice di procedura civile, in relazione all'art. 215, numero 1, dello stesso codice, nella parte in cui non prevede la notificazione al contumace del verbale in cui si dà atto della produzione della scrittura privata non indicata in atti notificati in precedenza;
che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 292, primo comma, del codice di procedura civile, in relazione all'art. 215, numero 1, dello stesso codice, già dichiarato costituzionalmente illegittimo con la sentenza n. 317 del 1989.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 luglio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CORASANITI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 18 luglio 1989.
Il cancelliere: DI PAOLA