N. 423
ORDINANZA 6-18 LUGLIO 1989
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, avv. Mauro FERRI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 13 e 22, primo comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) promossi con tre ordinanze emesse il 15 dicembre 1988 dal Pretore di Milano, rispettivamente iscritte ai nn. 151, 152 e 153 del registro ordinanze 1989 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 1, prima serie speciale, dell'anno 1989;
Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 14 giugno 1989 il Giudice relatore Renato Dell'Andro;
Ritenuto che il Pretore di Milano, con le ordinanze indicate in epigrafe, ha sollevato, in riferimento all'art. 112 Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt. 13 e 22 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) sostenendo che, poiché l'azione penale resta sospesa fino all'esaurimento del procedimento amministrativo di sanatoria e poiché tale procedimento (per incuria dell'amministrazione o per il comportamento dilatorio dell'interessato) può durare per un tempo indeterminato senza che venga espressamente preso un provvedimento di diniego o di rilascio di sanatoria, esiste la possibilità d'una sospensione illimitata dell'azione penale;
che nei giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo la declaratoria di manifesta infondatezza della questione;
Considerato che, i giudizi, avendo ad oggetto identica questione, possono essere riuniti;
che il secondo comma dell'art. 13 cit. dispone che, trascorsi sessanta giorni dalla richiesta di concessione o di autorizzazione in sanatoria senza che il Sindaco si pronunci, la richiesta s'intende respinta;
che, pertanto, il procedimento amministrativo dinanzi al Sindaco può durare al massimo sessanta giorni dalla data della richiesta, trascorsi i quali lo stesso procedimento si esaurisce con provvedimento di diniego per effetto del silenzio-rifiuto;
che, di conseguenza, l'azione penale può essere sospesa al massimo per un periodo di sessanta giorni;
che la sentenza n. 370 del 1988 di questa Corte ha già statuito che l'art. 22, primo comma, della legge n. 47 del 1985 non viola l'art. 112 Cost. proprio perché la sospensione dell'azione penale (non si estende all'eventuale procedimento giurisdizionale instaurato contro il provvedimento di diniego ma) è limitata al tempo necessario all'esaurimento del procedimento realizzato dall'amministrazione attiva in sede di richiesta di concessione in sanatoria; che, di conseguenza, la proposta questione di legittimità costituzionale va dichiarata manifestamente infondata;
visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 13 e 22 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) sollevata, in riferimento all'art. 112 Cost., dal Pretore di Milano con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 luglio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: DELL'ANDRO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 18 luglio 1989.
Il cancelliere: DI PAOLA