Ordinanza 421/1989 (ECLI:IT:COST:1989:421)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: SAJA - Redattore:  - Relatore: DELL'ANDRO
Camera di Consiglio del 14/06/1989;    Decisione  del 06/07/1989
Deposito de˙l 18/07/1989;    Pubblicazione in G. U. 02/08/1989 n.31
Norme impugnate:  
Massime:  13804
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 421

ORDINANZA 6-18 LUGLIO 1989

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, avv. Mauro FERRI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 69 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) come modificato dalla legge 10 ottobre 1986, n. 663 (Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) promosso con ordinanza emessa il 1° dicembre 1988 dal magistrato di sorveglianza di Trento nel procedimento di sorveglianza relativo a Lair Ulrich, iscritta al n. 73 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1989.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 giugno 1989 il Giudice relatore Renato Dell'Andro;

Ritenuto che, con ordinanza 1° dicembre 1988, il magistrato di sorveglianza di Trento ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e restrittive della libertà) così come modificato dall'art. 21 della legge 10 ottobre 1986, n. 663 (Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) nella parte in cui esclude che si possa richiedere la revoca della dichiarazione di delinquenza abituale, professionale o per tendenza ove non risulti pendente od in corso una misura di sicurezza;

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, concludendo per l'infondatezza della questione;

considerato che identica questione di legittimità costituzionale è stata dichiarata non fondata con sentenza interpretativa di rigetto n. 443 del 1988, con la quale è stato ritenuto che la disposizione impugnata, interpretata nel senso che la dichiarazione di delinquenza abituale, professionale o per tendenza possa essere revocata anche indipendentemente dalla pendenza d'una misura di sicurezza, non contrasta con l'art. 3 Cost.;

che siffatta interpretazione è stata ribadita dalla Corte con le ordinanze nn. 911 e 1026 del 1988, che hanno concluso per la manifesta infondatezza di identiche questioni;

che nell'ordinanza di rimessione non vengono addotti profili o motivi nuovi rispetto a quelli già esaminati;

che, pertanto, la questione sollevata con l'ordinanza in epigrafe va dichiarata manifestamente infondata;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, quarto comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) così come modificato dall'art. 21 della legge 10 ottobre 1986, n. 663 (Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal magistrato di sorveglianza di Trento con ordinanza 1° dicembre 1988.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 luglio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: DELL'ANDRO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 18 luglio 1989.

Il cancelliere: DI PAOLA