Sentenza  411/1989 (ECLI:IT:COST:1989:411)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: SAJA - Redattore:  - Relatore: CAIANIELLO
Udienza Pubblica del 13/06/1989;    Decisione  del 06/07/1989
Deposito de˙l 18/07/1989;    Pubblicazione in G. U. 02/08/1989 n.31
Norme impugnate:  
Massime:  13588
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 411

SENTENZA 6-18 LUGLIO 1989

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 82, comma terzo, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato) promosso con ordinanza emessa il 22 giugno 1988 dalla Corte dei conti sul ricorso proposto da Carone Montanaro Michelina, iscritta al n. 121 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di costituzione di Carone Montanaro Michelina nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 13 giugno 1989 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Uditi l'avv. Aldo Maggipinti per Carone Montanaro Michelina e l'Avvocato dello Stato Paolo D'Amico per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio promosso dalla figlia adottiva di una defunta pensionata statale, per ottenere il trattamento pensionistico di riversibilità, negatole sul presupposto che il provvedimento di adozione era intervenuto a seguito di domanda presentata dopo che la adottante aveva compiuto gli anni 60 di età, la Corte dei conti, con ordinanza emessa il 22 giugno 1988 (pervenuta alla Corte il 28 febbraio 1989), ha sollevato questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 31 e 38 della Costituzione, dell'art. 82, terzo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, nella parte in cui impone la condizione che "la domanda di adozione sia stata presentata dal dipendente o dal pensionato prima del sessantesimo anno di età".

Pacifico essendo che tale condizione non si era, nella specie, verificata mentre ricorrevano tutti gli altri presupposti voluti dal legislatore per la concessione dell'invocato trattamento, il giudice rimettente ha preliminarmente richiamato un precedente della Corte costituzionale (sentenza n. 286 del 1987) in cui si afferma che la pensione di riversibilità è una forma di tutela previdenziale nella quale l'evento protetto è la morte, cioè un fatto naturale determinativo della situazione di bisogno per i familiari del defunto, che divengono così i soggetti effettivamente tutelati, anche in ossequio al principio della solidarietà sociale ed alla garanzia delle minime condizioni economiche e sociali di vita per ogni cittadino.

Ha quindi osservato che a siffatti fini ciò che deve avere rilevanza è l'esistenza del vincolo familiare al momento della morte del lavoratore o del pensionato e non invece il momento genetico del rapporto che si è venuto a creare con l'adozione, così come la stessa Corte ha già ritenuto rispetto ai figli naturali giudizialmente dichiarati (sentenza n. 403 del 1988).

2. - Rilevato che il decreto di adozione ordinaria di cui all'art. 298 codice civile, nel costituire un rapporto giuridico di filiazione civile, comporta per l'art. 301, comma secondo, codice civile, tra l'altro, anche l'obbligo dell'adottante di mantenere l'adottato, di istruirlo ed educarlo conformemente a quanto prescritto dall'art. 147 codice civile relativamente ai doveri dei coniugi verso i figli, il giudice a quo ha osservato che la norma denunciata avrebbe disatteso la sostanziale condizione paritaria che il legislatore riconosce ai figli legittimi ed adottivi, atteso che la condizione imposta attribuisce rilievo preclusivo a fatti soggettivi estranei al rapporto familiare cui si ricollega il diritto alla pensione.

La previsione normativa si porrebbe quindi in contrasto con il principio della ragionevolezza, poiché il figlio, adottato da dipendente o pensionato statale ultrasessantenne, ancorché conservi (art. 300 codice civile) tutti i diritti ed i doveri verso la famiglia di origine, potrebbe vedersi precluso il trattamento di riversibilità derivante dal vincolo con il genitore legittimo o naturale per difetto quanto meno del requisito della convivenza, resa di fatto impossibile in forza della costituzione della (nuova) famiglia civile.

Inoltre la discriminazione tra figli adottati, prima o dopo il compimento del sessantesimo anno di età da parte del rispettivo dante causa (adottante), verrebbe determinata da una condizione personale estranea all'adottato, insuscettibile di sanatoria ed in sé irrazionale posto che la legge, nel disciplinare l'istituto dell'adozione, non ha fissato limiti massimi di età per l'adottante proprio per significare che lo scopo tipico dell'istituto, che è quello di costituire un rapporto giuridico di filiazione civile, non viene meno con l'incalzare dell'età.

D'altra parte la palese diffidenza, dimostrata dal legislatore con la norma denunciata, nei confronti di maliziose o fraudolente iniziative preordinate alla realizzazione di meri vantaggi economici e non alla costituzione di un valido vincolo familiare, può agevolmente ritenersi superabile se si ha riguardo al fatto che la costituzione del vincolo di parentela civile si realizza non solo con il consenso dei soggetti del rapporto di adozione ordinaria, bensì anche con l'intervento dell'autorità giudiziaria, la quale nella sua discrezionalità ben può valutare se il vincolo predetto sia preordinato o meno al perseguimento dello scopo tipico voluto dalla norma.

3. - La medesima disposizione legislativa, sempre ad avviso del giudice rimettente, si porrebbe poi in contrasto con l'art. 31 della Costituzione che, tutelando l'istituto della famiglia, prevede agevolazioni anche di carattere economico e non ostacoli alla sua formazione, e confliggerebbe altresì con l'art. 38 della Costituzione, che riconosce ai cittadini inabili e sprovvisti dei mezzi necessari per vivere il diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.

4. - Si è costituita nel presente giudizio la originaria ricorrente, aderendo alle considerazioni svolte nell'ordinanza di rimessione e precisando, in una successiva memoria prodotta in prossimità dell'udienza, che le condizioni temporali, dell'età minima e della differenza di età tra adottante e adottando, sono le uniche imposte dalla legge per l'ammissibilità della adozione, la quale, una volta completa di tutti i suoi elementi, compreso il provvedimento conclusivo del giudice, non può che produrre gli effetti giuridici che le sono propri, senza ulteriori limitazioni, remore o impedimenti.

È intervenuto, altresì, il Presidente del Consiglio dei ministri, il quale ha in primo luogo sottolineato che la Corte costituzionale, in materia analoga, è pervenuta a pronuncie di illegittimità costituzionale di talune norme che fissavano limiti temporali al conseguimento del diritto a pensione da parte dei figli riconosciuti o giudizialmente dichiarati, in ragione della natura meramente dichiarativa del riconoscimento legale e della dichiarazione giudiziale di paternità (sentenze nn. 268 e 403 del 1988). Le argomentazioni svolte in quelle pronunce non sarebbero, pertanto, giustificate nella ipotesi in esame, in considerazione della natura costitutiva del decreto di adozione, prima del quale i rapporti affettivi esistenti tra il futuro adottante e l'adottando non sono suscettibili di determinare alcun effetto giuridico.

Nell'atto di intervento si sostiene altresì che il legislatore, imponendo preclusioni di ordine temporale in subiecta materia, ha inteso accostare, ai fini pensionistici, il trattamento dell'adozione tardiva a quello del tardivo matrimonio, che è stato anch'esso sottoposto all'esame della Corte (sentenza n. 3 del 1975 e n 139 del 1979), essendosi riconosciuta la legittimità costituzionale della relativa disciplina in quanto volta a "garantire in qualche modo la serietà e genuinità del tardivo coniugio" (ordinanza n. 674 del 1988). Nello stesso modo la norma, oggetto della questione, è diretta ad evitare che il vincolo adottivo possa sorgere soltanto per assicurare una pensione all'adottato e quindi con finalità del tutto estranee agli scopi etico-sociali per i quali l'istituto della famiglia è costituzionalmente garantito.

Cosicché gli invocati parametri costituzionali non sarebbero violati, sia perché le norme che limitano in materia pensionistica gli effetti del matrimonio o dell'adozione tardivi non riguardano il campo dei diritti e doveri reciproci tra i membri della famiglia e non impediscono la costituzione degli anzidetti vincoli, poiché comportano soltanto il ridimensionamento di una aspettativa futura ed incerta, quale quella di conseguire la pensione di riversibilità; sia perché è stato già evidenziato che al principio generale del diritto all'assistenza e previdenza possono essere apportate deroghe, in relazione ad interessi generali valutati dal legislatore; sia infine perché le specifiche modalità con le quali la legge provvede a tutelare la genuinità dell'istituto familiare, e quindi la specifica determinazione dei limiti temporali di cui si discute, non possono che essere riservati alla discrezionalità del legislatore.

Considerato in diritto

1. - La Corte dei conti dubita della legittimità costituzionale dell'art. 82, terzo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, che, nell'equiparare agli orfani i figli adottivi di pensionati statali, ai fini del trattamento pensionistico di riversibilità, subordina il relativo diritto alla condizione che "la domanda di adozione sia stata presentata dal dipendente pensionato prima del sessantesimo anno di età".

Tale limitazione contrasterebbe, ad avviso del giudice rimettente, con l'art. 3 della Costituzione sotto vari profili: perché verrebbe con essa disattesa la sostanziale condizione paritaria che il legislatore riconosce ai figli legittimi ed a quelli adottivi; perché il figlio adottato dal pensionato ultrasessantenne sarebbe irrazionalmente privato del trattamento di riversibilità, in quanto, pur conservando tutti i diritti ed i doveri verso la famiglia di origine, si vedrebbe precluso il reciproco beneficio nei confronti del genitore legittimo o naturale, in quanto verrebbe a mancare il prescritto requisito della convivenza, resa di fatto impossibile a causa della costituzione del nuovo vincolo familiare; perché la discriminazione tra figli adottivi di pensionati ultra ed infrasessantenni verrebbe determinata da una condizione estranea alla sfera giuridica dell'adottato.

Si ravvisa altresì un contrasto con l'art. 31 della Costituzione, che tutela l'istituto della famiglia anche con agevolazioni d'ordine economico e non certo frapponendo ostacoli alla sua formazione, nonché con l'art. 38 della Costituzione, che riconosce ai cittadini, inabili e sprovvisti dei mezzi necessari per vivere, il diritto al mantenimento ed all'assistenza sociale là dove per effetto della norma impugnata tale diritto verrebbe in concreto negato per un ingiustificato ostacolo d'ordine temporale riferibile, per di più, ad un altro soggetto.

2.1. - Le questioni non sono fondate.

Per quel che riguarda l'asserita violazione dell'art. 3 della Costituzione, va in primo luogo rilevato che, anche se è vero che il legislatore tende in via di principio ad equiparare la famiglia degli affetti a quella di sangue, non può ritenersi conferente il richiamo alle sentenze di questa Corte n. 403 e n. 268 del 1988 che hanno dichiarato l'illegittimità costituzionale, la prima, della norma che escludeva il diritto alla pensione di riversibilità del figlio naturale quando avesse proposto la domanda di dichiarazione giudiziale di paternità dopo la morte del genitore, la seconda, della norma che escludeva tale diritto per il figlio naturale riconosciuto dopo la cessazione dal servizio del pensionato. Entrambe le dette sentenze muovevano dal presupposto, espressamente da esse indicato, della natura dichiarativa del riconoscimento e della sua retroattività alla data della nascita, il che aveva indotto questa Corte a considerare ininfluente, ai fini del diritto del figlio alla pensione di riversibilità, il momento in cui il riconoscimento fosse intervenuto. Invece l'adozione, non avendo come presupposto un vincolo preesistente, ha natura costitutiva e, quindi, produce i suoi effetti dal momento in cui viene pronunziata (art. 298 del codice civile). Le due situazioni sono fra loro non omogenee e perciò non raffrontabili ai fini della definizione della presente questione.

Né può ritenersi ingiustificata la diversità di trattamento più favorevole per l'adottato da genitore infrasessantenne rispetto a quella prevista per l'adottato da genitore ultrasessantenne, perché l'età avanzata del genitore, e quindi l'attenuarsi delle sue forze, fanno apparire ragionevole la presunzione, su cui la censurata limitazione si fonda, che l'adozione possa essere voluta non per perseguire le finalità proprie dell'istituto, ma al solo scopo di trasferire la pensione ad altra persona. Evenienza, questa, resa ancor più evidente quando si tratti di adozione di persona maggiore di età - come è nel caso del giudizio a quo -, dalla quale esulano gli scopi educativi ed assistenziali propri dell'adozione del minore, le sue finalità essendo prevalentemente patrimoniali.

Quanto alla possibilità, prospettata nell'ordinanza di rinvio, di ovviare - mediante il controllo del giudice che interviene nel procedimento - al rischio che l'istituto dell'adozione possa essere utilizzato solo in funzione del vantaggio economico di far conseguire la pensione di riversibilità, devesi in contrario osservare che il profilo è del tutto irrilevante rispetto al giudizio a quo in cui, come si è già osservato, si è in presenza di una adozione intervenuta nei confronti di un adottato maggiore di età. In questa ipotesi, difatti, il controllo del giudice è estremamente limitato, perché, secondo quanto previsto dall'art. 312 del codice civile (come modificato dall'art. 64 della legge n. 184 del 1983), il tribunale deve soltanto verificare se tutte le condizioni della legge sono state adempiute e se l'adozione convenga all'adottando, il che esclude in quella sede che l'autorità giudiziaria possa "valutare che il vincolo predetto sia preordinato o meno al perseguimento dello scopo tipico voluto dalla norma". Un controllo del genere sarebbe in ipotesi possibile nel caso dell'adozione del minore, in ordine alla quale la normativa vigente prevede un'ampia e penetrante indagine del giudice, proprio a causa del motivo ispiratore dell'istituto costituito dall'intento di dare compiuta attuazione al diritto del minore ad una famiglia, e che perciò presenta struttura ed effetti differenti dall'adozione del maggiore di età. Ma è chiaro come una dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma denunciata, limitata all'ipotesi dell'adozione del minore, sarebbe irrilevante rispetto al giudizio a quo, nel quale la pensione di riversibilità era stata reclamata da persona adottata quando era maggiore di età.

2.2. - Non può poi essere condiviso l'ulteriore argomento del giudice a quo secondo cui, nell'ipotesi di adozione da parte dell'ultrassessantenne, il figlio adottivo, pur conservando tutti i diritti ed i doveri verso la famiglia di origine, potrebbe vedersi precluso il trattamento di riversibilità derivante dal vincolo con il genitore legittimo o naturale per difetto quanto meno del requisito della convivenza, resa di fatto impossibile in forza della costituzione della nuova famiglia civile.

In proposito deve osservarsi che tale rischio è pienamente valutabile a priori dai soggetti interessati ed in particolare da parte dell'autorità giudiziaria che, ai fini del procedimento di adozione, deve sempre valutare se l'adozione convenga all'adottando. Quindi, essendo noto - sin dal momento in cui si assume l'iniziativa dell'adozione - che, nella ipotesi in cui l'adottante abbia superato i sessanta anni, l'adottato non potrà reclamare la riversibilità della sua pensione, sarà certamente possibile valutare in quel momento la convenienza dell'adozione, tenendo conto della perdita da parte dell'adottato della riversibilità della pensione del genitore legittimo o naturale in conseguenza del venir meno del requisito della convivenza.

Ciò comunque non senza considerare che nel caso dell'adozione di persona maggiore di età, come è appunto quella che riguarda il giudizio a quo, il vincolo di adozione non suppone necessariamente il sorgere dell'obbligo di convivenza fra adottante ed adottato. Anche sotto questo profilo il giudice rimettente sembra dunque aver tenuto presente la disciplina propria dell'adozione del minore, che è invece del tutto ininfluente rispetto al caso oggetto del giudizio principale.

3. - Le considerazioni che precedono inducono alla dichiarazione di infondatezza della questione prospettata in riferimento all'art. 31 della Costituzione, perché, vertendo il giudizio a quo sulla pretesa alla pensione di riversibilità avanzata da persona adottata quando era già maggiore di età, non vale richiamarsi ai principi sulla famiglia contenuti nella norma costituzionale invocata, perché essi non riguardano quel tipo di adozione.

4. - Parimenti infondata è la questione sollevata in riferimento all'art. 38 della Costituzione, perché il diritto dei cittadini inabili e sprovvisti dei mezzi necessari per vivere al mantenimento ed all'assistenza sociale non può essere realizzato con l'attribuire a chi sia titolare di una pensione la facoltà di scegliere, mediante un'adozione tardiva, il soggetto inabile da beneficare, con il trasferirgli a vita la pensione: il parametro costituzionale invocato tende non già allo scopo di favorire soggetti particolari, bensì a consacrare il dovere dello Stato e della collettività ad apprestare misure riguardanti tutta la categoria dei soggetti che si trovino nelle condizioni di dover essere assistiti.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 82, terzo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato) sollevate, in riferimento agli artt. 3, 31 e 38 della Costituzione, dalla Corte dei conti con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella Sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 luglio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 18 luglio 1989.

Il cancelliere: DI PAOLA