Sentenza  401/1989 (ECLI:IT:COST:1989:401)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: SAJA - Redattore:  - Relatore: FERRI
Udienza Pubblica del 13/06/1989;    Decisione  del 05/07/1989
Deposito de˙l 13/07/1989;    Pubblicazione in G. U. 26/07/1989 n.29
Norme impugnate:  
Massime:  13547
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 401

SENTENZA 5-13 LUGLIO 1989

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2399 del codice civile, promosso con l'ordinanza emessa il 10 ottobre 1988 dal T.A.R. del Lazio sui ricorsi riuniti proposti da Rocco Trane e Claudio Emeri contro il Presidente del Consiglio dei ministri ed altri, iscritta al n. 150 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visti gli atti di costituzione di Rocco Trane e di Claudio Emeri nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 13 giugno 1989 il Giudice relatore Mauro Ferri;

Uditi l'avv. Claudio Emeri e l'Avvocato dello Stato Claudio Linda per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto in fatto

1. - L'avvocato Rocco Trane ha impugnato dinanzi al T.A.R. del Lazio il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 13 novembre 1987 con il quale veniva nominato, in sua sostituzione, un nuovo componente effettivo del collegio dei revisori dei conti dell'Ente Ferrovie dello Stato, per essere stato egli sospeso dal ruolo dei revisori ufficiali dei conti in quanto colpito da mandato di cattura.

Avverso il medesimo provvedimento ha ricorso altresì l'avv. Claudio Emeri, quale componente supplente del detto collegio, rivendicando il proprio diritto a subentrare nell'organo in tale veste.

Il T.A.R. adito, riuniti i ricorsi, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 2399, comma secondo, del codice civile, nella parte in cui prevede la sospensione (cautelare) dal ruolo dei revisori ufficiali dei conti come causa di decadenza, anziché di sospensione, dall'ufficio di sindaco, così ingiustificatamente collegando i medesimi effetti (decadenza dall'ufficio di sindaco) a situazioni oggettivamente diverse (sospensione e cancellazione dall'albo dei revisori ufficiali dei conti).

Il giudice remittente premette, in sede di interpretazione della norma, che la medesima appare inequivoca nel prevedere la decadenza del revisore sospeso (anche solo cautelarmente) dal ruolo: non varrebbe perciò richiamare il disposto dell'art. 6 del regio decreto del 10 febbraio 1937, n. 228 (Norme di attuazione del r.d.l. 24 luglio 1936, n. 1548, sui sindaci delle società commerciali e sui revisori dei conti), il quale dispone che fino a quando la sospensione dal ruolo, nel caso di emissione di mandato o ordine di cattura, non sia revocata, il revisore sospeso viene temporaneamente sostituito nella carica.

Senonché, rileva ancora il T.A.R. del Lazio, anche se la normativa in materia antecedente al 1942 prevedeva chiaramente una differenziazione di effetti tra la sospensione cautelare e quella sanzionatoria, il fatto che il legislatore del 1942 abbia poi trasfuso, nel corpo del codice civile, la norma del 1936 sulla decadenza, senza alcun riferimento alla distinzione tra i due diversi tipi di sospensione dal ruolo, deve indurre ad escludere la possibilità di un utile richiamo alla disposizione di cui al ricordato art. 6 r.d. n. 228 del 1937, da ritenersi ormai non più in vigore.

2. - Si sono costituiti in giudizio sia l'avvocato Trane che l'avvocato Emeri, i quali hanno svolto considerazioni adesive all'ordinanza di rimessione, instando per la declaratoria dell'illegittimità costituzionale della disposizione impugnata.

3. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto tramite l'Avvocatura Generale dello Stato, ha chiesto che la questione venga dichiarata inammissibile e, in via gradata, manifestamente infondata.

Sotto il primo profilo l'Avvocatura rileva che essa mira in realtà ad una pronuncia additiva, la quale dovrebbe integrare la disciplina vigente determinando modi, tempi e procedure della sospensione, della sostituzione pro tempore e della riammissione; il che è da ritenersi riservato al legislatore, non essendo estraibile in via di interpretazione dalla disposizione denunciata.

Sotto il secondo profilo, la difesa del Governo afferma che scopo della norma è quello di assicurare la continua funzionalità del delicato organo di controllo e la persistenza di un rapporto fiduciario correlato sempre alla preposizione a termine alla carica, conseguentemente negando ogni irragionevolezza dell'eguale trattamento riservato a situazioni originariamente diverse, le quali, sostiene, "assumono lo stesso effetto e rilevanza per tutto quanto attiene alla funzionalità fisiologica dell'organo societario ed alla natura del rapporto che intercorre fra la società e i suoi organi".

Considerato in diritto

1. - Il T.A.R. del Lazio ha sollevato questione di legittimità costituzionale "dell'art. 2399 cod. civ. per contrasto con l'art. 3 Cost. nella parte in cui (secondo comma) prevede la decadenza dall'ufficio di sindaco sia in caso di cancellazione che in caso di sospensione dall'albo dei revisori dei conti".

Nella fattispecie oggetto del giudizio a quo, il ricorrente era stato ritenuto decaduto dall'ufficio di sindaco revisore, in quanto sospeso dal ruolo dei revisori dei conti, con decreto del Ministro di grazia e giustizia del 19 ottobre 1987 ai sensi dell'art. 6, primo e terzo comma, del regio decreto 10 febbraio 1937, n. 228 - contenente "Norme per l'attuazione del Regio decreto legge 24 luglio 1936 n. 1548, sui sindaci delle Società commerciali (revisori dei conti)" - per essere stato emesso nei suoi confronti mandato di cattura.

L'art. 6 del regio decreto citato stabilisce al quarto comma che in tale ipotesi di sospensione cautelativa "il revisore dei conti viene temporaneamente sostituito nelle cariche di sindaco secondo le norme in vigore per i casi di decadenza".

Ma il T.A.R. remittente ha ritenuto che non possa essere invocata tale disposizione perché incompatibile con la successiva e compiuta previsione dell'art. 2399 del codice civile, il quale - come si è visto - sancisce al secondo comma la decadenza dall'ufficio di sindaco, per coloro che siano stati scelti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti o negli albi professionali determinati dalla legge, in caso di cancellazione o sospensione dal ruolo o dall'albo, senza operare alcuna distinzione fra sospensione sanzionatoria e sospensione cautelare. Sul presupposto di questa interpretazione, il giudice a quo dubita della costituzionalità del citato art. 2399, secondo comma, del codice civile per contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

2. - L'Avvocatura dello Stato solleva, innanzitutto, un'eccezione di inammissibilità, sostenendo che la proposta questione non mira in realtà alla caducazione dell'art. 2399 del codice civile (non essendo ipotizzabile la permanenza nel collegio sindacale dei revisori sospesi dal ruolo), bensì alla introduzione, mediante pronuncia additiva, di una nuova e completa disciplina in tema di sostituzione temporanea del sindaco sospeso, la quale tuttavia, implicando scelte discrezionali, non potrebbe essere dettata da questa Corte, ma rimessa al legislatore.

L'eccezione va disattesa.

Invero, il giudice remittente chiede in sostanza che questa Corte, ove ritenga fondata la questione, espunga dalla previsione del secondo comma dell'art. 2399 del codice civile - e cioè dal novero delle cause di decadenza dall'ufficio di sindaco - l'ipotesi della sospensione cautelare dal ruolo dei revisori dei conti. Le conseguenze di una tale eventuale pronuncia caducatoria potranno essere tratte dall'interprete nel quadro della disciplina generale dettata dal codice sui collegi sindacali; ma anche ove dovesse ritenersi necessario od opportuno l'intervento del legislatore, ciò non può di per sé incidere sull'ammissibilità della questione.

3. - Nel merito la questione non è fondata.

Il T.A.R. remittente ha motivato il dubbio di costituzionalità argomentando sia sotto il profilo del principio di eguaglianza, che sarebbe vulnerato per il fatto che due posizioni oggettivamente diverse - il revisore dei conti cancellato dal ruolo ed il revisore dei conti sospeso (anche in via cautelativa) dal ruolo - sono disciplinate in modo identico, nel senso che ambedue danno luogo alla decadenza dall'ufficio di sindaco revisore, sia sotto il profilo della ragionevolezza, poiché nel caso di sospensione in via cautelativa le esigenze di funzionamento del collegio dei sindaci revisori e di onorabilità di tutti i suoi membri potrebbero ugualmente essere assicurate - secondo quanto disponeva l'art. 6, quarto comma, del regio decreto n. 228 del 1938 - da una sospensione temporanea dall'ufficio con conseguente temporanea sostituzione mediante il sindaco revisore supplente, come del resto prevede l'art. 2401 del codice civile.

Questa Corte ritiene che siffatte argomentazioni non possano essere condivise.

Invero, tenute presenti le funzioni, le finalità e le caratteristiche del collegio sindacale, cui spettano, ai sensi dell'art. 2403 del codice civile, compiti di vigilanza continua sulla gestione della società, e funzioni, quali quelle ispettive, che i sindaci possono esercitare anche individualmente, il legislatore ha privilegiato l'esigenza di piena e permanente funzionalità dell'organo di controllo ed ha considerato che, quando il sindaco è scelto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti o in un albo professionale determinato dalla legge, la semplice sospensione temporanea (sia essa sanzionatoria o cautelare) rende impossibile la permanenza nell'ufficio del sospeso in quanto fa venir meno un requisito essenziale all'esercizio della funzione.

La previsione della decadenza in entrambe dette ipotesi risponde quindi all'esigenza di ricostituire al più presto il collegio sindacale nella sua integrità, e non appare né irragionevole né incoerente col sistema del codice civile relativo a detto organo.

Ciò posto, è di tutta evidenza che anche la prospettazione di una possibile violazione del principio di eguaglianza risulta inconsistente: alla luce delle esigenze e delle finalità suesposte non è configurabile una diversità di situazioni fra la sospensione sanzionatoria e la sospensione cautelare, e d'altro canto, una volta riconosciuta non illegittima la previsione della decadenza dall'ufficio come conseguenza della sospensione dal ruolo o dall'albo, non esiste altro effetto più grave che possa prevedersi per la più grave ipotesi della cancellazione dal ruolo dei revisori dei conti o dall'albo professionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2399, secondo comma, del codice civile, sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione dal T.A.R. del Lazio con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: FERRI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 13 luglio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI