N. 4
ORDINANZA 9-18 GENNAIO 1989
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI.
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 314 del codice penale militare di pace, promosso con l'ordinanza emessa il 26 gennaio 1988 dal Tribunale militare di Padova, nel procedimento penale a carico di Giuliani Antonio, iscritta al n. 216 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale dell'anno 1988;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 30 novembre 1988 il Giudice relatore Ettore Gallo;
Ritenuto che il Tribunale di Padova, con ordinanza 26 gennaio 1988, sollevava questione di legittimità costituzionale dell'art. 314 c.p.m.p. con riferimento agli artt. 3 e 13 della Costituzione;
che la questione veniva sollevata in sede di riesame dell'ordine di cattura emesso il 23 dicembre 1987, ai sensi dell'art. 314 c.p.m.p., dal Procuratore militare della Repubblica presso lo stesso Tribunale, nei confronti di un imputato del delitto di diserzione continuata, ai sensi dell'art. 148 n. 2 c.p.m.p. e 81, secondo comma, cod.pen.;
che, peraltro, l'imputato - arrestato in flagranza di reato l'11 gennaio 1988 - era stato posto in libertà provvisoria il 18 successivo;
che, secondo l'ordinanza, la diversità di trattamento che si verifica fra il militare sottoposto alla giurisdizione militare (esposto alla cattura facoltativa per ogni reato non colposo che comporti una pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione), e quello sottoposto alla giurisdizione ordinaria nei casi di connessione (cattura facoltativa solo per i delitti non colposi puniti con la reclusione superiore nel massimo a tre anni), viola l'art. 3 Costituzione, ma anche l'art. 13 nella parte in cui esprime il principio di favor libertatis;
che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato, che ha chiesto declararatoria d'inammissibilità della questione per irrilevanza o, comunque, di infondatezza;
Considerato che, essendo stato l'imputato arrestato nella flagranza del reato, la sua cattura era obbligatoria ex art. 308 c.p.m.p., poco rilevando che il P.M. avesse erroneamente invocato nell'ordine di cattura l'art. 314 c.p.m.p., giacché il Tribunale avrebbe dovuto comunque avere riguardo alla sostanza della situazione giuridica nella quale l'imputato versava, e non a quella artificiosa che veniva a crearsi per l'erronea procedura instaurata; in guisa che la legittimità dell'art. 314 c.p.m.p. sarebbe dovuta semmai venire in causa per l'erronea procedura instaurata; in guisa che la legittimità dell'art. 314 c.p.m.p. sarebbe dovuta semmai venire in causa per la sua erronea utilizzazione, e non per la sua compatibilità costituzionale nella specie irrilevante;
che, d'altra parte, il riferimento all'art. 3 Costituzione viene fondato sull'ipotesi di una connessione che trasferisca il procedimento alla giurisdizione ordinaria: ipotesi la quale nemmeno sussiste nella specie, essendo il procedimento pacificamente di competenza del Giudice militare;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 314 c.p.m.p., sollevata dal Tribunale militare di Padova con ordinanza 26 gennaio 1988 e con riferimento agli artt. 3 e 13 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il 9 gennaio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GALLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 18 gennaio 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI