N. 397
SENTENZA 5-13 LUGLIO 1989
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, terzo comma, n.3, della legge 21 febbraio 1980, n. 28 (Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione, e per la sperimentazione organizzativa e didattica), e dell'art. 50, n. 3, del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica) promosso con ordinanza emessa il 27 maggio 1988 dal Consiglio di Stato sul ricorso proposto dal Ministero della pubblica istruzione ed altro contro Vizzone Antonio ed altri, iscritta al n. 31 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1989;
Visti gli atti di costituzione di Vizzone Antonio ed altri, di Afeltra Antonella ed altri e di Borgia Maria Clotilde e Cesare Domenico nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 13 giugno 1989 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;
Uditi gli avv.ti Massimo Colarisi per Vizzone Antonio ed altri, Fabrizio Salberini per Afeltra Antonella ed altri e l'Avvocato dello Stato Giuseppe Orazio Russo per il Presidente del Consiglio dei ministri;
Ritenuto in fatto
1.1 - Con ordinanza emessa il 27 maggio 1988 (pervenuta il 24 gennaio 1989) dal Consiglio di Stato, Sez.VI, su ricorso proposto dal Ministero della pubblica istruzione contro Vizzone Antonio ed altri (Reg. ord. n. 31/1989), è stata sollevata, in riferimento all'art.3 della Costituzione, "questione di legittimità costituzionale degli articoli 5, terzo comma, n.3 della legge 21 febbraio 1980 n. 28 e 50 n. 3, del d.P.R. 11 luglio 1980 n. 382, nella parte in cui non contemplano, tra i soggetti da ammettere ai giudizi di idoneità a professore associato, i titolari dei contratti di cui all'art. 5 del decreto-legge 1° ottobre 1973 n.580, che entro l'anno accademico 1979-1980 abbiano svolto, per un triennio, attività didattica e scientifica, quest'ultima comprovata da pubblicazioni edite documentate dal preside della facoltà in base ad atti risalenti al periodo di svolgimento delle attività medesime, in tal modo introducendo una irrazionale disparità di trattamento, ai fini dell'ammissione ai cennati giudizi di idoneità, tra i titolari di contratti ex art. 5 del d.-l. n. 580 del 1973 muniti dei requisiti didattici e scientifici previsti dalle norme ed i tecnici laureati ed i medici interni in possesso dei medesimi requisiti didattici e scientifici".
In punto di fatto si evince che i proff. Antonio Vizzone, Lidia Moschini, Alberto Calugi prestano servizio presso la facoltà di medicina e chirurgia del Policlinico Umberto I di Roma, hanno tutti il titolo di liberi docenti ed hanno conseguito, per pubblico concorso, la qualifica di contrattisti, svolgendo compiti di carattere scientifico, didattico, assistenziale.
Con decreti rispettivamente del 29 dicembre 1983, dell'11 gennaio e del 31 gennaio 1984 il Ministero della pubblica istruzione disponeva la esclusione dei medesimi dai cennati giudizi di idoneità a professore associato, ritenendoli privi dei requisiti all'uopo necessari.
Gli interessati impugnavano, in sede giurisdizionale, i decreti di esclusione, denunciando la disparità di trattamento, ai fini dell'accesso alla fascia dei professori associati, con i tecnici laureati, ammessi ai giudizi di idoneità pur essendo in possesso di titolo di valenza universitaria pari o addirittura inferiore.
Il T.a.r. del Lazio esaminava lo status dei ricorrenti alla luce della decisione della Corte costituzionale n. 89 del 1986, riconoscendo che la loro posizione appariva riconducibile alle categorie dei soggetti destinatari delle disposizioni di riordino universitario anzicennate. Si ravvisava cioè "la sussistenza, in capo ai ricorrenti, della posizione funzionale di assistenti (o aiuto) nell'ambito di strutture cliniche universitarie", conseguita "se non per effetto, certamente a seguito di procedure selettive pubbliche e concorsuali", tra cui quelle previste dall'art. 5 del decreto-legge n. 580 del 1973; procedure, queste, che avevano determinato l'ingresso dei ricorrenti nell'ambito universitario "con quelle garanzie di scelta imparziale ed obiettiva che la Corte costituzionale ha inteso assicurare con la citata decisione n. 89/1986".
1.2 - La pronuncia di primo grado veniva impugnata dal Ministero della pubblica istruzione avanti al Consiglio di Stato.
Il Collegio a quo rileva innanzitutto di non condividere l'avviso espresso dal primo giudice, secondo cui la posizione degli appellati sarebbe senz'altro riconducibile a quella presa in considerazione dalla Corte costituzionale con la decisione indicata, poiché è ivi contenuta una elencazione di categorie a carattere tassativo.
Peraltro, si ravvisano dubbi di costituzionalità della normativa in relazione al diverso trattamento riservato in virtù delle norme sopraindicate (ai fini dell'ammissione ai giudizi di idoneità a professore associato) ai contrattisti (che abbiano, entro l'anno accademico 1979-1980, svolto per un triennio attività didattica e scientifica, quast'ultima comprovata da pubblicazioni edite documentate dal preside della facoltà in base ad atti risalenti al periodo di svolgimento delle attività medesime) rispetto a quello assicurato, invece, ai tecnici laureati e, dopo la pronuncia della Corte costituzionale n. 89 del 1986, ai medici interni forniti dei predetti requisiti didattici e scientifici.
Non potrebbe pertanto essere negato, ad avviso dei giudici remittenti, l'identico beneficio ai contrattisti, che l'attività scientifica e didattica hanno svolto in via istituzionale: i titolari dei contratti di cui all'art. 5 del decreto-legge 1° ottobre 1973 n. 580, non soltanto hanno superato, si osserva, le relative procedure concorsuali bandite dalle Università (art. 5, sesto comma), ma sono chiamati in via istituzionale a svolgere attività didattica e scientifica, essendo tenuti a prestare assistenza agli studenti, controllo del relativo profitto, attività di esercitazioni, e potendo, d'altra parte, avvalersi, ai fini di studio e di ricerca, delle attrezzature degli istituti (art. 5, undicesimo comma).
Del resto, per i detti contrattisti presso le facoltà di medicina e chirurgia, sempre l'art. 5 del decreto-legge n. 580 del 1973 prescrive che, qualora i medesimi svolgano attività di assistenza e cura oltre i limiti precisati dalla norma, gli stessi sono equiparati, ai fini delle rispettive leggi, agli assistenti ospedalieri. Tale esplicita previsione renderebbe palese come i contrattisti che svolgono attività assistenziale (e così, appunto, gli odierni interessati, che sono tutti "strutturati", ai fini assistenziali) si trovino in una posizione sostanzialmente analoga a quella dei medici interni universitari pure con compiti assistenziali.
2. - Si sono costituiti nel presente giudizio con distinte memorie i resistenti Antonio Vizzone ed altri, nonché gli interventori Antonella Afeltra ed altri e Maria Clotilde Borgia ed altro, ribadendo l'equiparazione delle varie figure, operata dal legislatore nella materia sanitaria, ai casi già richiamati dal Consiglio di Stato.
Quanto agli interventori, costoro premettono di essere intervenuti nel giudizio a quo "avendo interesse alla conservazione" della sentenza di primo grado nella loro qualità di contrattisti, assegnisti, borsisti e medici interni, presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Roma, tutti svolgenti, pur attraverso forme e qualifiche diverse, identiche prestazioni concernenti attività didattiche e scientifiche.
3. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, a mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo una dichiarazione di infondatezza.
L'attività del contrattista, come evidenziato dallo stesso art. 5 decreto-legge n. 580 del 1973, sarebbe intesa, infatti, alla attività di studio e di ricerca meramente "a livello di formazione individuale dell'interessato".
Considerato in diritto
1. - La questione prospettata nell'ordinanza di rimessione consiste nello stabilire se l'art. 5, terzo comma, n. 3 della legge 21 febbraio 1980, n. 28 (Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione, e per la sperimentazione organizzativa e didattica) e l'art. 50, n. 3 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica) contrastino con l'art. 3 della Costituzione, in quanto non contemplano, tra le qualifiche da ammettere, in via transitoria, ai giudizi d'idoneità a professore associato i titolari di contratto presso la facoltà di medicina e chirurgia ( ex art. 5 decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580) che, entro l'anno accademico 1979-80, abbiano svolto per un triennio attività didattica e scientifica, quest'ultima comprovata da pubblicazioni edite documentate dal preside della facoltà in base ad atti risalenti al periodo di svolgimento delle attività medesime. Ciò per la differenza di trattamento rispetto alle categorie sia dei tecnici laureati, specificamente contemplati dalla normativa, sia degli assistenti delle cliniche universitarie, con pari requisiti, così come stabilito con sentenza di questa Corte n. 89 del 1986.
2.1 - La questione è fondata.
L'indicato art. 5 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580 (Misure urgenti per l'Università), convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766, con modificazioni, dispone (comma 12) che i titolari di contratto di cui trattasi qualora, oltre i limiti d'impegno attinenti alla loro qualità specifica previsti nello stesso articolo, svolgano altresì attività di assistenza e cura, sono equiparati agli assistenti ospedalieri. Tale esplicita precisazione rende palese, come lo stesso Collegio remittente mette in luce, che i partecipi dell'odierna situazione vengono a trovarsi, in apice, in posizione sostanzialmente analoga a quella dei medici interni oggetto della precedente sentenza n. 89. Sempre che - è appena il caso di sottolineare - ricorrano, per i fini di ammissione al giudizio di idoneità, i requisiti dell'aver superato una prova selettiva concorsuale, nonché aver esplicato, nell'arco di tempo apprezzabile, attività didattica e di ricerca.
2.2 - Ritiene la Corte che le previsioni anzidette siano tutte contenute - in astratto - nel più volte indicato art. 5 del decreto-legge n. 580.
La procedura concorsuale per il contratto è esplicitamente prevista al comma sesto dell'articolo, mentre nel successivo comma undicesimo sono fissati per i titolari di contratto rigorosi impegni, anche in termini di orario, di assistenza agli studenti e soprattutto di controllo del loro profitto e di obbligo di esercitazioni: elementi tutti, questi, che appaiono validi ad integrare l'espletamento di istituzionali prestazioni d'ordine didattico.
Quanto all'ulteriore presupposto inerente all'attività scientifica (pure ricompreso nell'indicato art. 5) non può darsi pregio all'obiezione dell'Avvocatura dello Stato secondo cui la ricerca resterebbe meramente circoscritta - senza cioè poter essere altrimenti utilizzata - "a livello di formazione individuale"; essa, infatti, è sempre sì frutto di personale studio, fruibile, tuttavia - per i principi di libertà che costituzionalmente la assistono - da chiunque sia interessato, per il proprio arricchimento, ai suoi contenuti esternati in pubblicazioni edite.
Conclusivamente, perciò, ricorre una ingiustificata sperequazione della categoria qui contemplata rispetto alle altre ammesse ai giudizi di idoneità per il conseguimento della qualifica di professore associato; a ciò consegue la dichiarazione di incostituzionalità sospettata dal Collegio a quo.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 5, terzo comma, n. 3, della legge 21 febbraio 1980, n. 28 (Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione, e per la sperimentazione organizzativa e didattica) e dell'art. 50 n. 3 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica) nella parte in cui non contemplano tra le qualifiche da ammettere ai giudizi di idoneità i titolari di contratto presso la facoltà di medicina e chirurgia, nominati in base a concorso, svolgenti attività di assistenza e cura oltre i limiti d'impegno del contratto, e che, entro l'anno accademico 1979-80, abbiano posto in essere per un triennio attività didattica e scientifica, quest'ultima comprovata da pubblicazioni edite documentate dal preside della facoltà in base ad atti risalenti al periodo di svolgimento delle attività medesime.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 13 luglio 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI