Sentenza  396/1989 (ECLI:IT:COST:1989:396)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: SAJA - Redattore:  - Relatore: CONSO
Udienza Pubblica del 16/05/1989;    Decisione  del 05/07/1989
Deposito de˙l 13/07/1989;    Pubblicazione in G. U. 19/07/1989 n.29
Norme impugnate:  
Massime:  13529
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 396

SENTENZA 5-13 LUGLIO 1989

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8, secondo comma, della legge 18 febbraio 1987, n. 34 (Misure a favore di chi si dissocia dal terrorismo), in relazione all'art. 7 della stessa legge, promosso con ordinanza emessa il 29 dicembre 1988 dalla Corte d'assise d'appello di Roma nel procedimento sorto a seguito di incidente d'esecuzione promosso da Vitelli Roberto, iscritta al n. 142 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di costituzione di Vitelli Roberto, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 16 maggio 1989 il Giudice relatore Giovanni Conso;

Uditi l'avvocato Tommaso Mancini per il Vitelli e l'avvocato dello Stato Paolo Di Tarsia di Belmonte per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto in fatto

1. - A seguito di istanza proposta dal difensore di Vitelli Roberto per ottenere l'applicazione dei "benefici" previsti dalla legge 18 febbraio 1987, n. 34, la Corte d'assise d'appello di Roma, con ordinanza del 29 dicembre 1988, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 8, secondo comma, della stessa legge 18 febbraio 1987, n. 34, "nella parte in cui detta norma dispone la inapplicabilità delle disposizioni contenute nel precedente art. 7 nei confronti di chi ha usufruito dei benefici previsti dagli artt. 2 e 3 della legge 29.5.1982 n. 304".

Nella specie, il Vitelli, dopo aver riportato quattro condanne irrogate con più sentenze per fatti di terrorismo, aveva invocato l'applicazione del regime del "cumulo" previsto dall'art. 7 della legge n. 34 del 1987, nonostante che, per una di tali condanne, avesse già fruito della diminuzione di pena di cui all'art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 304.

A tale cumulo si era opposto il Procuratore generale, deducendo che l'art. 8 della legge n. 34 del 1987 esclude dal beneficio coloro i quali hanno usufruito o possono usufruire dei vantaggi previsti dagli artt. 2 e 3 della legge 29 maggio 1982, n. 304, con la conseguenza che il Vitelli non poteva godere dello speciale cumulo previsto dall'art. 7 della legge n. 34 del 1987, secondo cui è consentito fissare nella misura complessiva di anni 22 e mesi 6 di reclusione (pena concretamente applicata al Vitelli, per effetto del cumulo "parziale") la pena da espiare "per tutte le condanne pronunciate con più sentenze attinenti a reati di terrorismo".

Ad avviso del giudice a quo, si sarebbe in tal modo determinata una evidente disparità di trattamento sanzionatorio. La disciplina impugnata, se razionale per ciò che riguarda l'esclusione di una nuova diminuzione di pena, risulterebbe, invece, irrazionale nell'escludere dall'operatività dei limiti di pena previsti dall'art. 7 chi, in modo concreto e non con mere dichiarazioni, già avesse in precedenza manifestato il proprio ravvedimento; così, in ipotesi, discriminandosi anche tra soggetti condannati per gli stessi fatti e favorendo, invece, esclusivamente chi si sia dissociato solo in ultimo.

2. - L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 12, prima serie speciale, del 22 marzo 1989.

3. - Si è costituito il Vitelli, a mezzo dei suoi difensori avv. prof. Tommaso Mancini e avv. Alberto Pisani, con atto depositato nella cancelleria della Corte il 15 marzo 1989.

Nel formulare deduzioni adesive all'ordinanza di rimessione, la difesa del Vitelli ritiene di individuare in "un macroscopio errore di coordinamento", frutto "di una tecnica legislativa imprecisa e frettolosa", le ragioni della illegittimità della norma impugnata. Si insiste, più specificamente, sull'impossibilità, per chi abbia goduto di precedenti benefici, di usufruire dell'ulteriore beneficio "costituito dal tetto massimo di 22 anni e 6 mesi di reclusione': un'impossibilità del tutto irrazionale, anche considerando che l'applicazione della disciplina "premiale" prevista dalla legge n. 304 del 1982 presupponeva un ravvedimento "assai operoso", con "caratteri estremamente più incisivi e impegnativi rispetto alla tipizzazione" di cui all'art. 1 della legge n. 34 del 1987.

4. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.

Secondo l'Avvocatura, la preclusione derivante dall'art. 8 della legge n. 34 del 1987, "potrebbe forse apparire irragionevole se risultasse provato che nella specie l'interessato non aveva potuto tenere anche negli altri procedimenti in cui era imputato le condotte di cui agli artt. 2 e 3 della l. n. 304 del 1982 e, dunque, godere appieno del regime di maggiore favore apportato da tale legge anche per quel che riguarda il cumulo delle pene".

Poiché questa situazione non risulta essersi verificata, deve ritenersi non irragionevole "che una scelta di "dissociazione" parziale importi un trattamento sanzionatorio differenziato", un trattamento conseguente a precise opzioni dell'interessato, pur posto in grado, nel vigore della l. n. 304 del 1982, di avvalersi, al pari degli altri soggetti che si trovavano nella medesima situazione, delle previsioni di favore dalla stessa introdotte per tutte le imputazioni ascrittegli. Senza contare che la legge n. 34 del 1987 non avrebbe il compito di "completare" la legge n. 304 del 1982, ma solo quello di erogare un trattamento premiale per coloro che non avessero ritenuto di far luogo a "comportamenti dissociativi o collaborativi del tipo di quelli indicati" negli artt. 2 e 3 della legge n. 304 del 1982.

Considerato in diritto

1. - Il controllo di legittimità richiesto, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte d'assise d'appello di Roma ha per oggetto, secondo il dispositivo dell'ordinanza di rimessione, "l'art. 8 comma 2 in relazione all'art. 7 della legge 18.2.1987 n. 34" e, secondo le parole conclusive della motivazione, "l'art. 8 comma 2 nella parte in cui dispone l'inapplicabilità del precedente art. 7 nei confronti di chi ha usufruito dei benefici previsti dagli artt. 2 e 3 della legge 29.5.82 n. 304".

Più specificamente, il giudice a quo dubita della legittimità costituzionale della norma che esclude l'estensibilità dello speciale cumulo giuridico contemplato dall'art. 7 della legge 18 febbraio 1987, n. 34 ('Quando contro la stessa persona sono state pronunciate più sentenze di condanna per reati di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, a ciascuna delle quali è stata applicata una delle diminuzioni di pena di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge, la pena complessiva da espiare non può eccedere anni ventidue e mesi sei per la reclusione e anni quattro per l'arresto'), a precedenti sentenze di condanna per altri reati commessi con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale eventualmente pronunciate a carico dello stesso condannato facendo applicazione di una delle diminuzioni di pena previste dagli artt. 2 e 3 della legge 29 maggio 1982, n. 304. Ne consegue che ad essere posta in discussione sotto il profilo della legittimità costituzionale non è tanto l'inapplicabilità del suddetto cumulo nei confronti di chi abbia usufruito dei benefici previsti dagli artt. 2 e 3 della legge n. 304 del 1982, quanto la sua inapplicabilità "anche" nei confronti di eventuali sentenze concorrenti alle quali sia stato o possa essere applicato uno dei detti benefici.

L'oggetto della questione va, dunque, individuato nel combinato disposto degli artt. 7 e 8, secondo comma, della legge 18 febbraio 1987, n. 34, nella parte in cui esclude che il cumulo delle pene previsto dal primo di tali articoli possa essere applicato anche nei confronti di una o più sentenze di condanna pronunciate contro la stessa persona ai sensi degli artt.2 e 3 della legge 29 maggio 1982, n.304.

2. - Ad avviso del giudice a quo, la normativa denunciata non sarebbe conforme all'art. 3 della Costituzione, potendo determinare risultati contrastanti con l'"obbligo del legislatore di assicurare a tutti i cittadini lo stesso trattamento sanzionatorio, ove gli interessati vengano a trovarsi in situazioni praticamente coincidenti". Se "è razionale... l'esclusione di una nuova riduzione di pena" per sentenze di condanna in ordine alle quali già sia stata fatta applicazione dell'attenuante prevista dall'art. 2 o dell'attenuante prevista dall'art. 3 della legge n. 304 del 1982, non altrettanto si può dire per la non estensibilità ad esse dello speciale cumulo giuridico previsto dall'art. 7 della legge n. 34 del 1987: ove, infatti, il condannato "non avesse in precedenza tenuto il comportamento che gli ha consentito di godere della riduzione di pena accordata ai terroristi "pentiti", ben avrebbe potuto, al momento attuale, invocare la diminuzione di pena accordata ai terroristi "dissociati" dalla più recente legge n. 34 e, quel che più conta, avrebbe potuto giovarsi anche della prescrizione contenuta" nell'art. 7 per tutte le condanne comunque inflittegli per reati di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale. In altre parole, la limitata operatività del cumulo in questione "favorisce chi si è dissociato solo in ultimo rispetto a chi, in modo concreto e non con mere dichiarazioni, già aveva manifestato in precedenza il proprio ravvedimento': una disparità tanto più grave in quanto verificabile "persino tra soggetti condannati per gli stessi fatti".

Ad avvalorare la portata di queste argomentazioni, l'ordinanza di rimessione si sofferma in particolare sugli inconvenienti pratici derivanti dalla norma denunciata, prendendo come termine di riscontro, da utilizzare non soltanto ai fini della rilevanza, lo specifico caso al centro del procedimento a quo: un caso in cui il cumulo previsto dall'art. 7 della legge n. 34 del 1987 era stato operato nella misura massima di ventidue anni e sei mesi di reclusione con riguardo a tre sentenze di condanna, tutte caratterizzate dall'applicazione allo stesso condannato della diminuente di cui all'art. 2 di tale legge, ma non anche con riguardo ad una precedente sentenza di condanna a due anni e sette mesi di reclusione, caratterizzata dall'applicazione della diminuente di cui all'art. 2 della legge n. 304 del 1982.

Come sottolinea l'ordinanza di rimessione, l'inapplicabilità del cumulo alla quarta sentenza di condanna, non consentendo di ricondurre tutte le sentenze nell'ambito della misura massima di ventidue anni e sei mesi di reclusione, comporterebbe per il condannato la necessità di espiare, oltre la pena risultante dal cumulo, l'ulteriore pena di due anni e sette mesi di reclusione.

3. - La questione è fondata.

Più ancora che in una disparità di trattamento fra "situazioni praticamente coincidenti" (come sono, invero, quelle oggetto del caso di specie, caratterizzate dalla presenza di una pluralità di sentenze di condanne per reati tutti commessi con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, a ciascuna delle quali era stata applicata una diminuzione di pena in seguito a particolari comportamenti di dissociazione dal terrorismo tenuti in ciascun processo prima del formarsi del giudicato dalla persona imputata), la non prevista riconducibilità, nell'ambito dello speciale cumulo di cui all'art. 7 della legge 18 febbraio 1987, n. 34, delle sentenze di condanna attenuate ai sensi degli artt. 2 e 3 della legge 304 del 1982, che si trovino eventualmente a concorrere con due o più sentenze di condanna attenuate ai sensi degli artt. 2 e 3 della legge n. 34 del 1987, si risolve in un trattamento deteriore proprio per le situazioni normalmente ritenute dallo stesso legislatore più meritevoli di apprezzamento dal punto di vista degli interessi della collettività, quali sono, appunto, le situazioni sottostanti alla concessione delle diminuzioni di pena previste dagli artt. 2 e 3 della legge n. 304 del 1982.

Tanto è vero che, in forza del cumulo giuridico a sua volta contemplato dall'art. 4 di tale legge, "quando contro la stessa persona sono state pronunciate più sentenze di condanna per reati diversi, per ciascuno dei quali siano state applicate le disposizioni degli artt. 2 e 3", la pena da espiare non può superare il "massimo complessivo" di sedici anni, se per tutti i reati è stata applicata una delle attenuanti previste dall'art. 3 (cosiddetto "caso di collaborazione"), e di ventidue anni, se per uno o più reati è stata applicata l'attenuante prevista dall'art. 2 (cosiddetto "caso di dissociazione", senza dubbio più vicino alle ipotesi disciplinate dagli artt. 2 e 3 della legge n.34 del 1987). La differenza di sei mesi in più, che contraddistingue il massimo fissato per queste ultime dal qui impugnato art. 7, rappresenta un inequivoco segnale dell'intento legislativo di "privilegiare" i comportamenti configurati dalla legge n. 304 del 1982 rispetto alle condotte contemplate dalla legge n. 34 del 1987, anche per ciò che riguarda i cumuli giuridici rispettivamente previsti.

A conferma di quanto la disciplina denunciata inopinatamente si discosti da tale impostazione appare decisiva l'ancor più grave disparità che, come sottolinea l'ordinanza di rimessione, in certi casi potrebbe verificarsi fra due soggetti processati e condannati per gli stessi fatti: la norma sottoposta a controllo finirebbe, invero, con il favorire quel concorrente che per tutti i fatti addebitatigli si fosse "dissociato" dal terrorismo soltanto nelle forme e nei termini stabiliti dalla legge n. 34 del 1987 rispetto al concorrente che - avendo già manifestato nelle forme e nei termini stabiliti dalla legge n. 304 del 1982 il proprio ravvedimento "in modo concreto e non con mere dichiarazioni" per uno o più degli stessi fatti - si fosse poi avvalso della nuova legge unicamente per i restanti addebiti.

4. - Non appaiono determinanti in contrario le osservazioni svolte in favore della norma dall'Avvocatura dello Stato sia nell'atto di intervento per il Presidente del Consiglio dei ministri sia nelle conclusioni d'udienza.

Che le leggi n. 304 del 1982 e n. 34 del 1987 siano "leggi a tempo", con scadenze variamente differenziate, è dato storico non sufficiente a precludere confronti ed integrazioni reciproche, essendo non assoluta la diversità dei rispettivi termini: poiché, infatti, l'art. 12 dell'una legge parla di "reati che siano stati commessi o la cui permanenza sia iniziata entro il 31 gennaio 1982", mentre l'art. 8, primo comma, dell'altra parla di "delitti che sono stati commessi o la cui permanenza è cessata entro il 31 dicembre 1983", non può del tutto negarsi l'applicabilità delle disposizioni della seconda legge a reati che siano stati commessi o la cui permanenza sia iniziata entro il 31 gennaio 1982.

Del pari, non basta a precludere qualsiasi confronto e qualsiasi integrazione reciproca il fatto che ognuna delle due leggi "disegna un sistema compiuto". La "compiutezza" dei due sistemi rispettivamente "disegnati" non implica che si tratti di sistemi del tutto isolati ed incomunicabili. Anzi, le analogie sia nella sistematica sia nella struttura delle rispettive disposizioni risultano talmente notevoli da fare apparire i due interventi legislativi come interventi per nulla disomogenei nell'evolversi delle risposte al fenomeno del terrorismo in rapporto al variare dei suoi atteggiamenti, delle sue forze attive, delle sue lacerazioni. Lo riconosce, in definitiva, la stessa Avvocatura, parlando, per l'uno e per l'altro caso, di "benefici volti ad indurre i responsabili di fatti di eversione ad abbandonare la lotta armata". Ed è proprio l'esattissimo rilievo, secondo cui la ratio sottostante alla legge n. 34 del 1987 è "quella di apportare benefici a coloro che non avessero ritenuto di far luogo a comportamenti dissociativi o collaborativi del tipo di quelli indicati negli artt. 2 e 3" della legge n. 304 del 1982, a contraddire l'altro, non condivisibile, asserto, secondo cui la legge n. 34 del 1987 non sarebbe un completamento della legge precedente.

A quest'ottica propensa a considerare nettamente separati i due sistemi normativi non è estranea la contrapposizione altrettanto netta che non solo politicamente, ma anche giuridicamente, si è soliti tracciare fra i cosiddetti "pentiti", intesi quali destinatari della legge n. 304 del 1982, e i cosiddetti "dissociati", intesi quali destinatari della legge n. 34 del 1987. Proprio lo specifico caso che ha dato origine all'attuale questione sta a dimostrare come ciò non sempre trovi concreto riscontro: vi sono stati, infatti, autori di reati commessi con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale che, a seconda dei momenti e dei processi, hanno tenuto, dapprima, in relazione a certi addebiti, comportamenti idonei a fruire dei benefici introdotti dalla legge n. 304 del 1982 e, poi, in relazione ad altri addebiti, comportamenti idonei a fruire dei benefici introdotti dalla legge n. 34 del 1987. Uno sdoppiamento, questo, non così contraddittorio come potrebbe sembrare a prima vista, se si considera che, tra gli svariati comportamenti enucleati a fini premiali dalla legge del 1982, figurano, accanto a quelli di vera e propria collaborazione previsti dall'art. 3, quelli di fattiva dissociazione previsti dall'art. 2, assai meno lontani dalle condotte di semplice dissociazione oggetto della legge del 1987.

In verità, all'inizio del lungo iter parlamentare, poi sfociato nella legge 18 febbraio 1987, n. 34, i rapporti con la legge 29 maggio 1982, n. 304, si erano profilati come di netta contrapposizione, tanto che i primi progetti, presentati già nel 1983, risultavano impostati su misure di carattere non premiale, ispirate ad una logica notevolmente diversa da quella alla base delle misure precedenti. Ma - anche per l'evolversi delle prese di posizione riscontrabili nei documenti provenienti dalle aree dei dissociati, ivi compresa la modifica del loro giudizio, inizialmente infamante, sui "pentiti" - le varie proposte si erano via via orientate verso la stessa logica di scambio che aveva guidato il legislatore del 1982, essendo innegabile che pure dalla semplice dissociazione si attendeva un forte contributo alla sconfitta del terrorismo. Di qui il progressivo delinearsi di nuove misure premiali dirette a favorire, quanto più possibile, la dissociazione, così da far dire a qualche critico che, legiferando in tal modo, il relativo fenomeno avrebbe finito con il ridursi al rango di "piccolo pentitismo". Misure comunque tutte, le nuove non meno delle precedenti, volte a superare, si sperava e si spera per sempre, una tragica emergenza, rispetto alla quale la dissociazione - fenomeno obiettivamente scaturito dal pentitismo - si presentava come lo stadio terminale di una disgregazione che era stata fortemente accelerata proprio da quanti, collaborando con le autorità inquirenti, avevano consentito di dare avvio allo smantellamento delle strutture e dei supporti organizzativi del terrorismo.

5. - Così ribadita la possibilità di confrontare le due normative nell'ottica dell'art. 3 della Costituzione, viene ad emergere con ancora maggior evidenza la violazione del principio di eguaglianza ad opera della norma denunciata dal giudice a quo per il trattamento di sfavore da essa derivante proprio ai comportamenti processuali rivelatisi più meritevoli nella lotta contro il terrorismo. La sconfitta operativa dell'eversione è, infatti, maturata per la maggior parte attraverso le informazioni fornite dai pentiti ai sensi degli artt. 2 e 3 della legge n. 304 del 1982 nel periodo ivi utilmente previsto, informazioni risultate determinanti nell'esasperare la crisi latente all'interno dei gruppi terroristici e nel favorire, allo stesso tempo, il concreto verificarsi delle condizioni (crollo verticale delle formazioni terroristiche e definitiva incrinatura delle loro convinzioni ispiratrici) alle quali si deve l'innesco del processo di revisione autocritica assurta a comune denominatore della dissociazione. Il non aver equiparato, ai fini del cumulo previsto dall'art. 7 della legge n. 34 del 1987, la sentenza di condanna cui è stata applicata un'attenuazione di pena per lo svolgimento di un ruolo attivo da parte dell'imputato ( con il rischio, per giunta, di incorrere in vendette dirette o indirette) alle sentenze cui è stata applicata un'attenuazione di pena per essersi l'imputato o il condannato limitato a rendere dichiarazioni di principio si traduce in una violazione dell'art.3 della Costituzione.

Né si può - come vorrebbe l'Avvocatura dello Stato con il suo ultimo argomento difensivo - muovere al condannato, venutosi a trovare in una situazione del tipo di quella che ha dato luogo alla questione in esame, l'addebito di aver operato una scelta di pentimento "soltanto parziale". Le cause di un pentimento limitato ad uno o più dei processi instaurati contro una medesima persona possono essere svariate. In ogni caso, si sarebbe in presenza di una scelta pur sempre suscettibile di un addebito minore rispetto a quella operata da chi nemmeno parzialmente si era avvalso della legge n. 304 del 1982, utilizzando, poi, in toto la legge n. 34 del 1987. Una scelta di parziale pentimento può giustificare una disciplina meno favorevole rispetto a chi abbia effettuato una scelta di totale pentimento (in tal caso troverebbe, invero, applicazione l'ancor più favorevole cumulo di cui all'art. 4 della legge n. 304 del 1982), ma non certo rispetto a chi abbia effettuato una scelta contraria all'adozione di qualsiasi comportamento "da pentito".

Pertanto, il disposto degli artt. 7 e 8, secondo comma, della legge 18 febbraio 1987, n. 34, viene a risultare costituzionalmente illegittimo in quanto esclude dallo speciale cumulo delle pene applicabile nei confronti di due o più sentenze di condanna pronunciate ai sensi degli artt. 2 e 3 della legge n. 34 del 1987 anche l'una o le più sentenze di condanna eventualmente pronunciate contro la stessa persona ai sensi degli artt. 2 e 3 della legge 29 maggio 1982, n. 304.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 7 e 8, secondo comma, della legge 18 febbraio 1987, n. 34 (Misure a favore di chi si dissocia dal terrorismo), nella parte in cui esclude che il cumulo delle pene previsto dal primo di tali articoli possa essere applicato anche nei confronti di una o più sentenze di condanna pronunciate contro la stessa persona ai sensi degli artt. 2 e 3 della legge 29 maggio 1982, n. 304.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 13 luglio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI