N. 388
SENTENZA 4-11 LUGLIO 1989
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 5 del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, convertito, con modificazioni, nella legge 11 luglio 1977, n. 395 (Revisione generale dei prezzi dei medicinali), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 1° luglio 1988 dal Pretore di Catania nel procedimento civile vertente tra Guarnaccia Sossio e la Cassa di assistenza per il personale della Cassa di Risparmio di V.E. iscritta al n. 641 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima serie speciale dell'anno 1988;
2) ordinanza emessa il 30 settembre 1988 dal Pretore di Lucca nel procedimento civile vertente tra Sodini Luciano e l'E.N.P.A.F. iscritta al n. 794 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, prima serie speciale dell'anno 1989;
Visti gli atti di costituzione di Guarnaccia Sossio, di Sodini Luciano e dell'E.N.P.A.F. nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 7 marzo 1989 il Giudice relatore Aldo Corasaniti;
Uditi gli avvocati Paolo Barile per Guarnaccia Sossio e Sodini Luciano, Massimo S. Giannini e Walter Prosperetti per l'E.N.P.A.F. e l'Avvocato dello Stato Luigi Siconolfi per il Presidente del Consiglio dei ministri;
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un giudizio civile promosso da Sossio Guarnaccia nei confronti della Cassa di assistenza per il personale della Cassa di risparmio, il Pretore di Catania, con ordinanza del 1° luglio 1988, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dell'art. 5, secondo comma, del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, convertito, con modificazioni, nella legge 11 luglio 1977, n. 395 (Revisione generale dei prezzi dei medicinali).
La norma denunciata dispone che le farmacie corrispondano all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei farmacisti lo 0,90% dell'importo lordo richiesto agli istituti ed enti erogatori dell'assistenza di malattia per i medicinali forniti agli assistiti di detti enti in regime di assistenza diretta.
Ad avviso del giudice a quo la questione non appare manifestamente infondata in quanto, mentre l'ENPAF corrisponde a tutti i suoi iscritti la pensione in eguale misura, il fondo che la eroga viene alimentato dai contributi dovuti in eguale misura da tutti i farmacisti e, in forza della norma denunciata, da un ulteriore contributo dovuto da soli farmacisti titolari. Si realizzerebbe così una disparità di trattamento a danno dei farmacisti titolari, in quanto alla diversa e maggiore contribuzione prevista per tale categoria non corrisponde un diverso trattamento pensionistico.
La norma, secondo l'autorità remittente, si pone altresì in contrasto con l'art. 53 della Costituzione "in quanto il contributo posto a carico del titolare incide sull'ammontare lordo del ricavo (compresa l'aliquota I.V.A.)".
2. - Si è costituito in giudizio Sossio Guarnaccia concludendo per l'accoglimento della questione.
3. - Nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.
Osserva anzitutto l'Avvocatura che la norma impugnata pone il contributo a carico dell'impresa farmacia - che, ai sensi degli artt. 9 e 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, non sempre ha per titolare un farmacista - e non del suo titolare, sicché appare inconferente il richiamo all'art. 3 della Costituzione.
Nella legislazione previdenziale, in ogni caso, non vi è parallelismo fra prestazioni e contribuzioni, svolgendo l'ente previdenziale le perequazioni derivanti dalla applicazione del princi'pio di collaborazione e di sicurezza sociale.
L'onere previsto dalla norma impugnata, deduce poi l'Avvocatura, va visto nel contesto della legge n. 187 del 1977 che, agli artt. 1, primo comma, e 2, primo comma, abroga le disposizioni che imponevano alle farmacie lo sconto del 5% sul prezzo al pubblico delle specialità medicinali a carico degli enti mutualistici.
Rileva poi che la natura di contributo dell'onere in esame, determinato in percentuale sul fatturato della farmacia, esclude l'applicazione dell'art. 53, comma secondo, della Costituzione, che attiene al sistema tributario.
4. - Nel giudizio è altresì intervenuto l'ENPAF, eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza della questione.
5. - Nel corso di un procedimento civile promosso da Luciano Sodini nei confronti dell'ENPAF per sentire dichiarare non dovuto all'Ente il contributo previdenziale di cui all'art. 5 del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, convertito nella legge 11 luglio 1977 n. 385, il Pretore di Lucca, su eccezione dell'attore, ha sollevato questione di legittimità costituzionale della norma racchiusa in tale articolo in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Rileva il giudice a quo che delle prestazioni previdenziali dell'ENPAF si giovano tutti gli iscritti all'Ordine dei Farmacisti - anche coloro i quali versano il solo contributo fisso e svolgono altre attività o non ne svolgono alcuna - mentre il fatturato mutualistico, su cui viene determinato, ai sensi della norma denunciata, il contributo dello 0,90% è, rispetto al fatturato da vendita libera, in larga misura maggiore nelle farmacie rurali.
Ad avviso dell'autorità remittente, dipendendo il contributo da varie circostanze di fatto ed, in particolare, dalla diversa ubicazione della farmacia e dal diverso tipo di clientela, la norma censurata, nell'ambito della disciplina previdenziale della categoria professionale, determina una irragionevole disparità di trattamento a danno dei titolari di farmacie rurali, quale è l'attore del giudizio a quo.
La base imponibile del contributo, poi, è costituita dal fatturato mutualistico al lordo dell'IVA sicché varia in relazione all'aliquota IVA per i medicinali. Ciò viola "il principio costituzionale di ragionevolezza, essendo il regime IVA del tutto estraneo alla disciplina del contributo in esame".
6. - Si è costituito con memoria Luciano Sodini che ha concluso per la fondatezza della questione.
7. - Si è altresì costituito in giudizio l'ENPAF, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile ovvero infondata.
8. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, che ha formulato i medesimi rilievi svolti in relazione all'ordinanza del Pretore di Catania.
Considerato in diritto
1. - Le questioni sollevate con le ordinanze in epigrafe sono connesse. Infatti esse concernono la legittimità costituzionale della medesima norma, e cioè quella - contenuta nell'art. 5, secondo comma, del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, convertito, con modificazioni, nella legge 11 luglio 1977, n. 395 - con la quale è stabilito che le "farmacie" corrispondano all'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei farmacisti (ENPAF) lo 0,90% dell'importo lordo da esse richiesto agli istituti ed enti erogatori dell'assistenza di malattia (oggi erogata dal Servizio sanitario nazionale) per i medicinali forniti agli assistiti in regime di assistenza diretta. E la norma è impugnata in riferimento a parametri e sotto profili in parte coincidenti. I relativi giudizi possono pertanto essere riuniti e definiti con unica decisione.
2. - La norma impugnata - tenuto conto che tanto i farmacisti titolari di imprese farmaceutiche che quelli dipendenti da imprese farmaceutiche corrispondono all'ENPAF contributi previdenziali di misura eguale per entrambe le categorie e che l'ENPAF, in relazione a tali contributi, eroga prestazioni previdenziali di base di misura eguale per entrambe le categorie - determinerebbe una ingiustificata discriminazione sfavorevole (art. 3 della Costituzione) in danno dei farmacisti titolari di imprese farmaceutiche. Soltanto i farmacisti appartenenti a tale categoria sarebbero infatti tenuti verso l'ENPAF a un contributo ulteriore - quello, appunto, previsto dalla norma impugnata - senza per questo aver diritto a prestazioni previdenziali ulteriori (ordinanza del Pretore di Catania).
La previsione del contributo determinerebbe altresì ingiustificata disparità di trattamento (art. 3 della Costituzione) in danno dei titolari di farmacie "rurali" rispetto ai titolari delle altre farmacie, per essere il contributo stesso gravante sul "fatturato convenzionato", e cioè sul ricavo delle vendite ad enti assistenziali di medicinali destinati all'assistenza diretta e per essere tale fatturato costitutivo pressoché dell'intero reddito delle prime, laddove il reddito delle altre sarebbe costituito prevalentemente dal "fatturato" libero, e cioè dal ricavo delle vendite di medicinali a privati (ordinanza del Pretore di Lucca).
La imposizione di un contributo commisurato (percentualmente) all'ammontare lordo del ricavo, compresa l'aliquota IVA (imposta sul valore aggiunto), sarebbe infine in contrasto con l'art. 53 della Costituzione, per essere il contributo non correlato alla capacità contributiva (ordinanza del Pretore di Catania) e ancora con l'art. 3 della Costituzione, per essere il contributo stesso irragionevolmente variabile in relazione alle variazioni della aliquota IVA (Pretore di Lucca).
3. - Le questioni attinenti alle denunciate discriminazioni sfavorevoli dei farmacisti titolari di imprese farmaceutiche rispetto ai farmacisti dipendenti da tali imprese non sono fondate.
L'assoggettamento di una soltanto delle due categorie inserite nel medesimo sistema previdenziale - inserimento in sé non censurato - a un ulteriore contributo, e quindi a un maggiore sacrificio, non compensato dalla percezione di maggiori prestazioni previdenziali, deriva dall'adozione del principio di solidarietà piuttosto che di quello della rigorosa proporzionalità fra contributi e prestazioni, adozione che questa Corte ha più volte ritenuto esente da analoghe censure espresse nei confronti dei sistemi previdenziali concernenti altre categorie professionali (sentenze nn. 146 del 1972, 62 del 1977, 132, 133 del 1984, 431 del 1987), almeno fino a che sia varcato il limite della ragionevolezza (sentenza n. 1008 del 1988). Limite da ritenere superato nel caso che nel trattamento previdenziale complessivamente considerato una data categoria sia assoggettata a mancata percezione o a grave decurtazione dei benefici previdenziali o ad imposizione di maggiori sacrifici assolutamente ingiustificata. Ed è evidente che qui non ricorre alcuno dei due casi, giacché ai professionisti titolari di imprese farmaceutiche sono assicurate prestazioni previdenziali di misura eguale a quella riconosciuta agli altri, mentre l'imposizione solo ad essi del contributo trae la sua giustificazione dalla percezione del reddito di impresa.
4. - La questione concernente la denunciata discriminazione sfavorevole dei farmacisti titolari di farmacie rurali rispetto ai farmacisti titolari di altre farmacie è, anche essa, non fondata.
Anzitutto la circostanza dalla quale deriva la maggiore incidenza del contributo sui redditi delle farmacie rurali - e cioè l'essere il "fatturato convenzionato" la parte di gran lunga prevalente del loro reddito globale - non è frutto di una discriminazione operata dalla legge in danno delle farmacie rurali, ma semmai della stipulazione della convenzione da parte dei titolari di esse. E tale stipulazione: a) è prevista da una legge qui non impugnata; b) non può considerarsi imposta (la disposizione, contenuta nel primo comma dell'art. 28 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, secondo la quale "l'unità sanitaria locale eroga l'assistenza farmaceutica attraverso le farmacie di cui sono titolari enti pubblici e le farmacie di cui sono titolari i privati, tutte convenzionate secondo i criteri e le modalità di cui agli artt. 43 e 48", si limita a far carico all'unità sanitaria locale di erogare l'assistenza farmaceutica attraverso le farmacie, sia "pubbliche" che "private", e quindi di promuovere convenzioni secondo eguali criteri e modalità con entrambe tali categorie senza distinzione fra loro); c) in ogni caso, non sarebbe imposta ai titolari delle sole farmacie rurali, ma ai titolari di tutte le farmacie.
Senza dire che la prospettata causa prossima della prevalente effettuazione di vendite convenzionate da parte delle farmacie rurali (quelle, cioè, aventi sede in comuni, frazioni o centri abitati non superiori a cinquemila abitanti, ai sensi dell'art. 1 della legge 8 marzo 1968, n. 221), e particolarmente il reddito medio non elevato della clientela stanziale - tenuto conto che l'assistenza sanitaria farmaceutica non è riservata ai meno abbienti e che in ogni caso il carattere non elevato del reddito medio della clientela stanziale può ipotizzarsi anche per farmacie non rurali (si pensi a quelle ubicate in grandi agglomerati urbani a carattere industriale) - non appare elemento di cui la norma impugnata avrebbe dovuto necessariamente tener conto per non incorrere in irragionevolezza.
5. - Le questioni concernenti le denunciate violazioni dell'art. 53 e dell'art. 3 della Costituzione in riferimento alla commisurazione del contributo al ricavo lordo delle vendite convenzionate comprensivo della aliquota IVA sono parimenti non fondate.
La commisurazione percentuale di un contributo a un reddito al lordo dell'aliquota IVA null'altro importa che la determinazione di una misura più elevata del contributo stesso. Mentre la circostanza che l'aliquota sia variabile (nel tempo) nulla cambia, ove si consideri che il reddito stesso è un'entità variabile.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dell'art. 5, secondo comma, del decreto-legge 4 maggio 1977, n. 187, convertito, con modificazioni, nella legge 11 luglio 1977, n. 395 (Revisione generale dei prezzi dei medicinali), sollevate con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CORASANITI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria l'11 luglio 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI