Sentenza  387/1989 (ECLI:IT:COST:1989:387)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: SAJA - Redattore:  - Relatore: CORASANITI
Camera di Consiglio del 17/05/1989;    Decisione  del 04/07/1989
Deposito de˙l 11/07/1989;    Pubblicazione in G. U. 19/07/1989 n.29
Norme impugnate:  
Massime:  13526
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 387

SENTENZA 4-11 LUGLIO 1989

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie) promosso con ordinanza emessa il 5 giugno 1987 dalla Commissione tributaria di primo Grado di Milano sul ricorso proposto da De Scalzi Ugo, contro l'Ufficio dell'Intendenza di Finanza di Milano, iscritta al n. 81 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima Serie speciale dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1989 il Giudice relatore Aldo Corasaniti.

Ritenuto in fatto

1. - Nel giudizio promosso da De Scalzi Ugo contro l'Intendente di finanza di Milano, per conseguire il rimborso delle somme trattenute alla fonte a titolo di I.R.P.E.F. sulla pensione privilegiata ordinaria erogatagli a causa di lesione invalidante subita nel corso del servizio militare di leva, la Commissione tributaria di primo grado di Milano ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dell'art. 34 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie), nella parte in cui non estende l'esenzione dall'I.R.P.E.F. alle pensioni privilegiate ordinarie "militari tabellari".

Osserva il giudice a quo che tali particolari pensioni, corrisposte ai militari di leva vittime di infortunio, sono nettamente distinte, in quanto hanno natura risarcitoria, dalle pensioni privilegiate ordinarie dei dipendenti civili e militari, che hanno natura reddituale e previdenziale.

Dette pensioni, rappresentando un minimo ed uniforme indennizzo assistenziale, hanno esclusivamente funzione e natura risarcitoria, e, come tali, non debbono essere assoggettabili all'I.R.P.E.F., così come non sono soggette ad I.R.P.E.F.: le pensioni erogate dal Ministro degli Interni agli invalidi civili; le pensioni di guerra; le pensioni erogate dall'I.N.A.I.L. agli invalidi del lavoro.

2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, contestando la fondatezza della questione.

Osserva l'Avvocatura dello Stato che, ove si consideri che privilegiate "tabellari" e privilegiate "comuni" hanno identici presupposti costituiti da un rapporto di servizio e da un evento invalidante dipendente dal servizio stesso, non v'è ragione per ritenere che si tratti di prestazioni diverse. Cade, di conseguenza, il sospetto di violazione dell'art. 3 della Costituzione, giacché l'assoggettamento ad identico trattamento fiscale trova sicura giustificazione nella eguaglianza di natura e di funzione che accumuna le pensioni privilegiate "tabellari" e quelle privilegiate "comuni".

Del pari infondata, ad avviso dell'Avvocatura dello Stato, appare la denuncia di violazione dell'art. 53 della Costituzione. A confutare la pretesa funzione esclusivamente risarcitoria delle pensioni privilegiate tabellari basta il rilevo che, ricorrendone i presupposti, l'interessato potrebbe pacificamente godere di tutela aquiliana nei confronti dell'amministrazione che col suo comportamento gli avesse arrecato danno: ciò che evidentemente induce a negare al trattamento pensionistico de quo l'asserita, esclusiva funzione indennitaria, per riconoscergli invece prevalenti scopi assistenziali e di previdenza.

Considerato in diritto

1. - Con l'ordinanza di rimessione è sollevata questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dell'art. 34 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie), nella parte in cui non estende l'esenzione dall'I.R.P.E.F. alle pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva vittime di infortunio (c.d. "pensioni militari tabellari").

Osserva il giudice a quo che il trattamento pensionistico in esame non postula, per un verso, l'esistenza di un rapporto di lavoro, in quanto il militare che presta servizio obbligatorio di leva è sottoposto ad un vincolo di soggezione speciale, e si sostanzia, per altro verso, nell'attribuzione di una pensione commisurata, secondo una "Tabella", alla sola gravità della lesione invalidante (art. 67, ultimo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092). La pensione privilegiata ordinaria tabellare, pertanto, non rivestendo natura reddituale, bensì di indennizzo assistenziale, con funzione risarcitoria, dovrebbe essere esentata dall'I.R.P.E.F. alla stessa stregua delle pensioni di guerra e di quelle erogate dall'I.N.A.I.L. agli invalidi del lavoro.

Replica l'Avvocatura dello Stato che le pensioni privilegiate ordinarie tabellari, pur se non postulano un rapporto di impiego, si innestano tuttavia su di un rapporto di servizio (la cui origine può essere anche coattiva), il che le riconduce nell'ambito delle pensioni privilegiate ordinarie comuni, sottoposte ad I.R.P.E.F.. Osserva, fra l'altro, che le dette pensioni non hanno funzione esclusivamente risarcitoria, poiché con esse può concorrere la tutela aquiliana verso la pubblica amministrazione, qualora l'invalidità trovi causa in un comportamento illecito a quest'ultima riferibile.

2. - La questione è fondata.

Anzitutto non costituisce precedente difforme la sentenza n. 151 del 1981, la quale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dello stesso art. 34 del d.P.R. n. 601 del 1973, prendendo tuttavia in esame soltanto le pensioni privilegiate ordinarie comuni, che ha contrapposto alle pensioni di guerra.

La Corte ha osservato in quell'occasione che i suddetti trattamenti pensionistici sono tra loro nettamente differenziati: la pensione di guerra - che presuppone l'invalidità o la morte, per causa di guerra, dei militari delle forze armate e dei cittadini estranei all'apparato della difesa ed è commisurata solo all' entità del danno subìto - ha carattere risarcitorio e non reddituale; la pensione privilegiata ordinaria - che presuppone infermità o lesioni, ascrivibili a causa di servizio, sofferte da dipendenti, civili o militari, dello Stato ed è commisurata alla base pensionabile, costituita dall'ultimo trattamento economico - non presenta invece carattere risarcitorio, bensì reddituale. Di qui la negata irragionevolezza di un trattamento fiscale che esenta la pensione di guerra, quale erogazione di indennità a titolo di risarcimento di danni, dall'imposizione sul reddito delle persone fisiche, mentre ricomprende in tale imposizione, quale reddito (differito) di lavoro dipendente, le pensioni privilegiate ordinarie (civili e militari).

Le considerazioni ora richiamate, tuttavia, se si attagliano all'ipotesi - allora sottoposta all'esame della Corte - della pensione privilegiata ordinaria, che ha il suo titolo in un rapporto di dipendenza, volontariamente costituito, e rappresenta la proiezione di un precedente trattamento economico di servizio, del quale condivide la natura reddituale, non appaiono estensibili all'ipotesi - sulla quale ora la Corte deve pronunciarsi - della pensione privilegiata ordinaria tabellare erogata in caso di menomazioni riportate a causa del servizio militare di leva. Questa pensione, invero, costituisce un trattamento del tutto peculiare, sia perché si innesta su un rapporto di servizio obbligatorio (art. 52, comma secondo, della Costituzione), sia perché la sua entità non è correlata al pregresso trattamento retributivo, ma alla gravità della menomazione della capacità di lavoro subìta in occasionalità necessaria con la prestazione del servizio di leva.

Emerge, quindi, la natura non reddituale della pensione privilegiata ordinaria "militare tabellare" (prevista dall'art. 67, ultimo comma, del d.P.R. n. 1092 del 1973). Natura che la diversifica dalle pensioni privilegiate ordinarie "comuni", le quali presentano invece carattere reddituale (di retribuzione differita), mentre la rende assimilabile alle pensioni di guerra in ragione della comune funzione risarcitoria.

L'assimilazione non è esclusa dal fatto che la pensione di guerra sia riconosciuta anche a "soggetti civili", cioè non appartenenti alle forze armate. Se, come appare con particolare evidenza nel caso dei "soggetti civili", ragioni di solidarietà connesse al carattere straordinario dell'evento bellico, rendono irrilevante sia l'esistenza che la qualità di un rapporto di servizio del soggetto danneggiato con lo Stato, non per questo l'esistenza di tale rapporto, e la riferibilità ad esso e all'adempimento dei relativi specifici doveri della menomazione riportata, acquistano rilevanza negativa nel senso di escludere per sé stessi il carattere risarcitorio di una pensione tabellare (cioè non correlata al trattamento di attività).

Né l'assimilazione è esclusa dalla prospettata configurabilità di un rimedio risarcitorio per il caso di colpa della pubblica amministrazione, e ciò per la specificità di questo, che coprirebbe un'area diversa e comunque più ristretta.

La natura non reddituale della pensione privilegiata ordinaria "militare tabellare", del resto, è concordemente riconosciuta dalla giurisprudenza, ponendosi in risalto l'indifferenza di un preesistente trattamento economico di attività, e ravvisandosi il titolo preminente di detta pensione nella menomazione sofferta nell'adempimento di un obbligo legalmente imposto in attuazione dell'art. 52 della Costituzione.

Dal ravvisato carattere non reddituale delle pensioni in esame discende la non assoggettabilità di esse, ai sensi dell'art. 53 della Costituzione, all'imposta sul reddito delle persone fisiche alla stessa stregua di altre erogazioni di analoga natura (come le pensioni di guerra, espressamente considerate dall'art. 34 del d.P.R. n. 601 del 1973 e le rendite vitalizie erogate dall'I.N.A.I.L. alle vittime di infortuni sul lavoro, alle quali l'amministrazione finanziaria ha esteso l'esenzione).

Ne consegue la dichiarazione di illegittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3 e 53 della Costituzione, dell'art. 34, comma primo, del d.P.R. n. 601 del 1973, nella parte in cui non dichiara esenti dall'IRPEF le pensioni privilegiate ordinarie "militari tabellari" erogate ai militari che prestino servizio di leva.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma primo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie) nella parte in cui non estende l'esenzione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche alle pensioni privilegiate ordinarie tabellari spettanti ai militari di leva.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria l'11 luglio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI