Ordinanza 382/1989 (ECLI:IT:COST:1989:382)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: SAJA - Redattore:  - Relatore: CASAVOLA
Camera di Consiglio del 14/06/1989;    Decisione  del 03/07/1989
Deposito de˙l 06/07/1989;    Pubblicazione in G. U. 12/07/1989 n.28
Norme impugnate:  
Massime:  13512
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 382

ORDINANZA 3-6 LUGLIO 1989

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 64 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali), promosso con ordinanza emessa il 2 giugno 1988 dal Tribunale amministrativo regionale per la Liguria sul ricorso proposto da Tarabotto Luciana contro la Regione Liguria, iscritta al n. 116 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 giugno 1989 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per la Liguria, con ordinanza emessa il 2 giugno 1988 (pervenuta a questa Corte il 28 febbraio 1989) ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 64 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, laddove, in relazione alle modalità di svolgimento delle operazioni di primo inquadramento nel ruolo unico regionale del Servizio sanitario nazionale, fanno riferimento a quella parte dell'allegato 2 dello stesso d.P.R. n. 761 del 1979, in cui, per quanto riguarda il profilo professionale di "assistente sociale coordinatore", vengono disposti criteri difformi (anzianità di servizio - otto anni - nella qualifica, per gli assistenti sociali provenienti da enti ospedalieri, regioni od enti parastatali, ovvero possesso di una specifica posizione funzionale - assistente sociale capo - per i provenienti dagli enti locali), in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione;

che nel giudizio dinanzi a questa Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri il quale ha eccepito l'inammissibilità della questione;

Considerato che, peraltro, con sentenza n. 827 del 1988, questa Corte ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale della tabella di cui all'allegato 2 al predetto d.P.R. n. 761 del 1979, nella parte, "in cui non prevede l'inquadramento nella posizione funzionale di assistente sociale coordinatore del personale proveniente dagli enti locali e trasferito alle UU.SS.LL. che, alla data del 20 dicembre 1979, abbia prestato attività di servizio per almeno otto anni con la qualifica di assistente sociale nell'ente di provenienza";

che, pertanto, la presente questione risulta sostanzialmente carente di oggetto, onde deve, sotto tale profilo, essere dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, sollevata in relazione agli artt. 3 e 97 della Costituzionale, degli artt. 2 e 64 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle unità sanitarie locali), nella parte in cui fanno riferimento alla tabella - relativa alla qualifica di assistente sociale di cui all'allegato 2 dello stesso d.P.R. - già dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza n. 827 del 1988.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 6 luglio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI