Sentenza  375/1989 (ECLI:IT:COST:1989:375)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: SAJA - Redattore:  - Relatore: CAIANIELLO
Udienza Pubblica del 16/05/1989;    Decisione  del 03/07/1989
Deposito de˙l 06/07/1989;    Pubblicazione in G. U. 12/07/1989 n.28
Norme impugnate:  
Massime:  13525
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 375

SENTENZA 3-6 LUGLIO 1989

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 51, ultimo comma, del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra), promosso con ordinanza emessa il 15 giungo 1988 dalla Corte dei conti sul ricorso proposto da Mastrangeli Antonia, iscritta al n. 28 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di costituzione di Mastrangeli Antonia nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 16 maggio 1989 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Uditi l'avv. Antonio Carriero per Mastrangeli Antonio e l'Avvocato delle Stato Luigi Siconolfi per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Ritenuto in fatto

1. - Con atto in data 28 marzo 1985 Antonia Mastrangeli ha ricorso alla Corte dei conti avverso il decreto n. 2698780 del 26 novembre 1983, con il quale il Ministro del Tesoro le aveva negato il ripristino della pensione di reversibilità goduta dal 17 maggio 1966 quale vedova di Angelo Pacelli invalido di guerra deceduto per causa diversa, e successivamente sospesa in ragione del nuovo matrimonio contratto dalla ricorrente in data 12 settembre 1976.

Nel corso del giudizio la medesima ricorrente ha chiesto l'estensione alla fattispecie in esame della pronuncia di incostituzionalità n. 181 del 1975 con la quale questa Corte ha dichiarato illegittima la norma che prevede, a carico della vedova di guerra che contrae nuove nozze, la perdita della pensione indiretta, anche nelle ipotesi in cui il nuovo coniuge non fruisca di reddito assoggettabile ad imposta complementare.

Su conforme richiesta del Procuratore Generale, la Corte dei conti, nel negare l'estensibilità al caso in esame dell'invocata sentenza costituzionale (sul presupposto che la stessa riguarda la sola pensione di guerra indiretta e non anche quella di riversibilità), ha sollevato questione di legittimità dell'art. 51, ultimo comma, del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra) per contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

La norma impugnata, nel disporre che la vedova dell'invalido di guerra, deceduto per causa diversa da quella che ha determinato l'invalidità, perde il diritto alla pensione di riversibilità per il solo fatto che contrae nuovo matrimonio, senza alcun riguardo alle condizioni economiche dell'altro coniuge, violerebbe ad avviso del giudice a quo, il principio di eguaglianza ponendo in essere un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla disciplina prevista per la vedova del soggetto deceduto a causa della guerra, la quale perde invece il diritto alla pensione, solo se, passata a nuove nozze, il marito non fruisca di un certo reddito ("assoggettabile all'imposta complementare" secondo la sentenza n. 184 del 1975, o, superiore al minimo imponibile secondo quanto prevedono gli artt. 42 e 70 del testo unico n.915 del 1978).

Osserva la Corte remittente che la pur ipotizzabile differenza di status, tra la vedova di guerra e la vedova di invalido deceduto, per causa diversa, non può giustificare la denunciata disparità tra i due conseguenti trattamenti pensionistici, dal momento che gli stessi avrebbero entrambi natura risarcitoria.

Si rileva infine, nell'ordinanza di rinvio, che se il legislatore, mediante la riversibilità della pensione ha voluto perpetuare nel tempo, e cioè anche oltre il decesso dell'originario destinatario, la corresponsione dell'indennizzo per causa di guerra, non si comprende per quale motivo, l'altro coniuge che ne usufruisce non possa continuare a beneficiarne per il solo fatto che contrae un nuovo vincolo matrimoniale, prescindendo da considerazioni reddituali.

2. - Dinanzi a questa Corte si è costituita la ricorrente che, ribadendo le argomentazioni svolte nell'atto di rimessione, ha concluso per la fondatezza della questione sollevata.

Conclusioni opposte ha invece formulato l'Avvocatura generale dello Stato che, intervenendo in giudizio, ha evidenziato la diversità di natura giuridica che esiste fra la posizione soggettiva attribuita alla vedova di guerra e la posizione soggettiva riconosciuta alla vedova di invalido di guerra morto per causa diversa; mentre, infatti, la prima consisterebbe in un diritto autonomo e originario, la seconda si sostanzierebbe in un diritto di natura derivativa, strettamente legato alla pensione diretta già fruita in vita dal marito. Tale diritto sarebbe poi considerato dal legislatore unicamente sotto l'aspetto patrimoniale, a differenza della pensione indiretta che troverebbe, invece, giustificazione nella valutazione politico-sociale della situazione in cui viene a trovarsi la donna in seguito al decesso del coniuge per fatti di guerra, in questo caso, infatti, il conseguente scioglimento del matrimonio darebbe luogo ad una condizione di benemerenza, "acquisita con il sacrificio sopportato per il superiore fine comune".

Ed è proprio in base a tale condizione che, ad avviso dell'Avvocatura, può giustificarsi, da un lato, la persistenza del diritto a percepire la pensione indiretta anche in costanza di nuovo matrimonio (subordinatamente all'accertamento delle condizioni economiche dell'altro coniuge), e, dall'altro la diversa disciplina dettata per la pensione di riversibilità che non risponde all'esigenza - espressamente contemplata dall'art. 1 del d.P.R. n. 915 del 1978 - di risarcire il danno subito per la perdita del congiunto a causa della guerra.

Considerato in diritto

1. - È sottoposta all'esame della Corte la questione di legittimità costituzionale dell'art. 51, ultimo comma, del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, nella parte in cui prevede che la vedova del mutilato o invalido di guerra, deceduto per cause diverse da quelle che hanno determinato l'invalidità, perde il diritto alla pensione di riversibilità nel caso in cui contragga nuovo matrimonio, indipendentemente dalle condizioni economiche del coniuge.

La Corte dei conti sospetta che tale previsione contrasti con l'art. 3 della Costituzione, in quanto creerebbe una ingiustificata disparità di trattamento nei confronti della vedova del militare o del civile deceduto per cause di guerra, la quale, invece, passando a nuove nozze, perde il diritto alla pensione indiretta solo se il marito già fruisce o verrà a fruire di un certo reddito, come previsto dagli artt. 42 e 70 del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915.

2. - La questione non è fondata.

Questa Corte con la sentenza n. 184 del 1975 ebbe a dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 59, comma primo, della legge 10 agosto 1950, n. 648 e del corrispondente art. 47, comma primo, della legge 18 marzo 1968, n. 313, nella parte in cui prevedevano che la vedova del militare o del civile deceduto per causa di guerra perdeva la pensione indiretta per il solo fatto del nuovo matrimonio, anche se il marito non fruiva del reddito assoggettabile ad imposta complementare.

L'illegittimità costituzionale fu dichiarata in riferimento all'art. 3 della Costituzione per l'ingiustificata differenziazione del trattamento previsto per la vedova rispetto a quello allora riservato al vedovo di persona deceduta per causa di guerra, per il quale era invece prevista la perdita della pensione indiretta solo se avesse contratto nuove nozze con persona titolare di un reddito superiore a certi limiti.

Successivamente a tale pronunzia è stato approvato con d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, il testo unico in materia di pensioni di guerra che, nel coordinare la disciplina della materia, prevede all'art. 42 che la vedova del militare o del civile deceduto a causa della guerra, la quale contragga nuove nozze, perde il diritto alla pensione indiretta se il coniuge fruisca o venga a fruire successivamente al matrimonio di un reddito superiore ad un certo importo (determinato in base al rinvio all'art. 70 del medesimo testo unico).

L'art. 51, ultimo comma, del testo unico citato, (cioè la disposizione oggetto di censura), prevede invece che la vedova di invalido titolare di pensione di guerra, deceduto per causa diversa da quella che ha determinato l'invalidità, perda il diritto alla pensione di riversibilità se contragga nuove nozze, indipendentemente dalla misura del reddito del nuovo coniuge.

Infine, l'art. 55 del testo unico equipara alla vedova, il vedovo di donna deceduta a causa di guerra o di donna invalida di guerra deceduta per causa diversa.

Di conseguenza, in base alla disciplina vigente, sia il vedovo che la vedova di persona deceduta per causa di guerra, perdono il diritto alla pensione indiretta solo se contraggano matrimonio con persona munita di un reddito superiore ad una certa misura, mentre sia il vedovo che la vedova di persona invalida di guerra, deceduta per causa diversa da quella che aveva dato luogo all'invalidità, perdono la pensione di riversibilità comunque contraggano nuovo matrimonio e cioè indipendentemente dal possesso o meno di un certo reddito da parte del nuovo coniuge.

Da quanto precede risulta dunque come si sia in presenza di una situazione completamente diversa da quella che aveva dato luogo, con la sentenza n. 184 del 1975, alla dichiarazione di illegittimità costituzionale della precedente normativa perché tale pronunzia si era riferita esclusivamente alla differenziazione del trattamento riservato alla vedova rispetto a quella riservata al vedovo, ritenuta ingiustificata in quanto fondata esclusivamente sulla diversità di sesso. La disciplina del trattamento pensionistico, sia esso indiretto che di riversibilità, è invece attualmente identico sia per il vedovo che per la vedova, onde, ai fini della decisione della presente questione, non può costituire precedente la sentenza n. 184 del 1975, richiamata nell'ordinanza di rinvio, in quanto fondata su di un diverso presupposto.

Il giudice a quo pone invero prevalentemente l'accento sulla diversità del trattamento previsto per la vedova (titolare di pensione indiretta) del soggetto deceduto per causa di guerra, rispetto a quello previsto per la vedova (titolare di pensione di riversibilità) di invalido di guerra, deceduto per causa diversa, ponendo però a raffronto situazioni fra loro non omogenee, quali sono, nel quadro della pensionistica di guerra, la pensione indiretta a quella di riversibilità.

La pensione "indiretta" difatti, (allo stesso modo di quella "diretta" spettante all'invalido) ha natura risarcitoria e costituisce un diritto autonomo che sorge iure proprio in capo all'avente titolo in dipendenza della morte di un soggetto - cui l'avente titolo stesso sia legato da rapporti familiari - cagionata da un evento (malattia o fatto) bellico. La pensione di riversibilità, prevista peraltro in favore di una più ristretta categoria di soggetti nell'ambito della famiglia dell'invalido titolare di pensione di guerra "diretta", deceduto per causa diversa da quella che ha dato luogo alla invalidità, è invece un beneficio derivato che, come questa Corte ha precisato (sentenza n. 186 del 1985), "risponde ad esigenze di ordine naturale ed etico", per cui "agli aventi causa del pensionato di guerra deceduto è fatto un trattamento di particolare favore".

Il carattere derivato del beneficio fa assumere perciò particolare rilevanza all'unico presupposto cui esso è subordinato e cioè lo stato di vedovanza il cui venir meno, per consapevole scelta, giustifica, indipendentemente dallo stato di bisogno, la cessazione del beneficio, legato, come già rilevato da questa Corte, ad esigenze d'ordine anche "etico" (sentenza n. 186 del 1985, citata), il che ne fa assimilare la disciplina a quella prevista dall'art. 143- bis del codice civile.

Il trattamento differenziato, circa la perdita della pensione, previsto per i vedovi cui sia stata attribuita a titolo derivato una pensione di riversibilità, rispetto ai vedovi titolari iure proprio di pensione indiretta, la cui perdita, in conseguenza di un nuovo matrimonio tiene invece conto anche delle condizioni economiche del nuovo coniuge, non appare perciò irragionevole in relazione alla diversa natura del titolo.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 51, ultimo comma, del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra), sollevata in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 6 luglio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI