N. 371
SENTENZA 3-6 LUGLIO 1989
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 16 della legge 23 aprile 1981, n. 155 (Adeguamento delle strutture e delle procedure per la liquidazione urgente delle pensioni e per i trattamenti di disoccupazione, e misure urgenti in materia previdenziale e pensionistica), e 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193 (Misure per la razionalizzazione del settore siderurgico e di intervento della GEPI S.p.a.), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 14 dicembre 1988 dal Pretore di Genova nel procedimento civile vertente tra Boero Marisa ed altra e l'I.N.P.S., iscritta al n. 62 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie speciale dell'anno 1989;
2) ordinanza emessa il 16 dicembre 1988 dal Pretore di Taranto nel procedimento civile vertente tra Colombo Giuseppina e l'I.N.P.S., iscritta al n. 76 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1989;
Visti gli atti di costituzione di Boerio Marisa ed altra e dell'I.N.P.S. nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella udienza pubblica del 16 maggio 1989 il Giudice relatore Francesco Greco;
Uditi gli avv.ti Luciano Ventura per Boerio Marisa ed altra e Pasquale Vario per l'I.N.P.S., e l'Avvocato dello Stato Paolo D'Amico per il Presidente del Consiglio dei ministri;
Ritenuto in fatto
1. - Boero Marisa e Viglione Maria, già dipendenti della S.p.A. Nuova Italsider, avendo interrotto il rapporto di lavoro rispettivamente in data 31/1/1986 e 31/7/1986, dopo aver raggiunto i cinquanta anni di età previsti dalla legislazione in materia per il pensionamento anticipato, hanno chiesto al Pretore di Genova che fosse dichiarato il proprio diritto all'attribuzione dell'anzianità contributiva fino alla data del compimento del sessantesimo anno di età.
Il giudice adito, con ordinanza emessa il 14 dicembre 1988 (R.O. n. 62 del 1989), ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 37, primo comma, della Costituzione, del combinato disposto dell'art. 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193, e dell'art. 16 della legge 23 aprile 1981, n. 155, in quanto tali norme non consentono alla lavoratrice del settore siderurgico di conseguire la medesima anzianità contributiva massima riconosciuta al lavoratore.
Ha osservato che l'art. 16 della legge n. 155 del 1981 prevede, per i dipendenti di aziende industriali che abbiano compiuto l'età di cinquanta anni, se donne, ovvero di cinquantacinque, se uomini, e che possano far valere una determinata anzianità contributiva, di usufruire del pensionamento anticipato con un "accredito" di tale anzianità per un periodo pari a quello compreso fra la data del collocamento a riposo ed il compimento del sessantesimo anno di età per gli uomini, e del cinquantacinquesimo per le donne, e cioè, in ogni caso, per un periodo pari a non oltre cinque anni.
L'art. 1 della legge n. 193 del 1984 ha anticipato, per i lavoratori, uomini e donne, del settore siderurgico, l'età per il prepensionamento ai cinquanta anni, senza, peraltro, modificare la restante disciplina di cui all'art. 16 della legge n. 155 del 1981, con la conseguenza che, mentre per i lavoratori è previsto, ai fini della determinazione della pensione, un aumento dell'anzianità contributiva fino al compimento del sessantesimo anno di età, pari, quindi, ad un massimo di dieci anni, per le lavoratrici l'aumento è limitato al raggiungimento del cinquantacinquesimo anno di età, e cioè, ad un periodo massimo di cinque anni.
L'evidenziata differenziazione di trattamento, basata solo sul sesso, ad avviso del giudice a quo, violerebbe l'art. 3 della Costituzione, oltre a porsi in contrasto con la rimanente legislazione in materia di prepensionamento (legge 23 aprile 1981, n. 155, e decreto-legge 3 ottobre 1986, n. 619) la quale prevede un aumento dell'anzianità contributiva per un uguale periodo sia per gli uomini che per le donne.
Essendo l'età lavorativa uguale per l'uomo e per la donna, come chiarito dalla giurisprudenza della stessa Corte costituzionale, è irragionevole che per l'uno possa essere fittiziamente considerata una determinata anzianità lavorativa e per l'altra una diversa anzianità.
Inoltre, la normativa in questione si porrebbe in contrasto con l'art. 37, primo comma, della Costituzione, inteso quale specifica applicazione, nel campo dell'attività lavorativa, del principio di uguaglianza fra uomo e donna, in riferimento alla possibilità per entrambi di conseguire i medesimi benefici per effetto dell'identità dell'età lavorativa.
2. - Nel giudizio si sono costituite le parti private, che si sono richiamate alle conclusioni del giudice remittente, e l'I.N.P.S., che ha sostenuto la infondatezza della questione, rilevando la ragionevolezza della disciplina differenziata, dettata dall'art. 1 della legge n. 183 del 1984, in relazione al disomogeneo limite anagrafico pensionabile.
Poiché, in materia di pensionamento anticipato non esiste un principio generale assunto a tertium comparationis, è riservata al legislatore la scelta degli strumenti normativi che meglio si adeguino alle particolarità delle singole situazioni: la ravvisata necessità di adozione di misure di sostegno sociale, ai fini dell'attuazione del piano di risanamento del settore siderurgico, ha suggerito in tale comparto l'emanazione di provvedimenti legislativi particolari.
3. - Nel giudizio è, altresì, intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, che ha concluso per la infondatezza della questione, osservando che la differenza di trattamento tra uomo e donna censurata dal giudice a quo altro non sarebbe che un semplice riflesso di quella differenza della normale età pensionabile, cui ha fatto riferimento la sentenza della Corte costituzionale n. 498 del 1988.
Ha, inoltre, rilevato che la legge n. 193 del 1984 è intesa a favorire la ripresa del settore siderurgico, attraverso una riduzione dei posti di lavoro in esubero soprattutto nelle attività direttamente collegate con il ciclo produttivo, nelle quali più difficilmente presta servizio la lavoratrice, proprio per quelle esigenze di tutela cui si riferisce l'art. 37 della Costituzione.
4. - Analoga questione di legittimità costituzionale è stata sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dal Pretore di Taranto, con ordinanza emessa il 16 dicembre 1988 (R.O. n. 76 del 1989), nel corso del procedimento civile promosso nei confronti dell'I.N.P.S. da Colombo Giuseppina, già dipendente della Nuova Italsider S.p.A., la quale, compiuti i cinquanta anni, aveva rassegnato le dimissioni con decorrenza dal 22 luglio 1985, per godere dei benefici di cui agli artt. 16 legge n. 155 del 1981 e 1 legge n. 193 del 1984, ed aveva chiesto di poter fruire di una contribuzione virtuale pari alla misura massima di dieci anni, come previsto per gli uomini.
Ad avviso del giudice a quo, il combinato disposto degli artt. 16 della legge n. 155 del 1981 e 1 della legge n. 193 del 1984, si porrebbe in contrasto con l'art. 3, in relazione all'art. 38 della Costituzione, secondo quanto si desume dalla motivazione della sentenza della stessa Corte costituzionale n. 137 del 1986.
5. - Anche in tale giudizio si è costituito l'I.N.P.S., che ha concluso per la inammissibilità della questione, con riferimento all'art. 3 della Costituzione, perché il relativo richiamo sarebbe stato apodittico e privo della individuazione dell'oggetto della questione.
Quanto alla violazione dell'art. 38 della Costituzione, la questione sarebbe manifestamente infondata, non essendo in contestazione l'adeguatezza delle prestazioni previdenziali alle esigenza di vita dei lavoratori.
6. - Nel giudizio è, altresì, intervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, che ha rassegnato le conclusioni già riferite in ordine al precedente giudizio.
Nell'imminenza della udienza pubblica, la difesa dell'I.N.P.S. ha prodotto una memoria, con la quale insiste nelle conclusioni già rassegnate, osservando che il meccanismo delineato nella norma impugnata è conseguenziale alla diversificazione - nell'ordinamento pensionistico privato, a differenza degli ordinamenti previdenziali del settore pubblico - dell'età pensionabile per l'uomo e per la donna, che giustifica una differente anzianità contributiva allorché il legislatore, nell'esercizio di insidacabile scelta di politica socio-economica, allinei l'età lavorativa dell'uomo e della donna al cinquantesimo anno di età. Del resto, si rileva nella memoria, l'abbassamento dell'età lavorativa dell'uomo a 50 anni, attestato eccezionalmente al livello ordinariamente previsto per la donna lavoratrice nelle ipotesi di prepensionamento, rispetta il principio costituzionale della parità lavorativa tra uomo e donna, sul rilievo che "non si rinviene nell'ordinamento giuridico una regola generale rispetto alla quale la normativa denunciata contenga un regolamento arbitrariamente derogatorio".
Considerato in diritto
1. - I due giudizi possono essere riuniti e decisi con un unico provvedimento siccome prospettano la stessa questione.
I Pretori di Genova e di Taranto dubitano della legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 16 della legge 23 aprile 1981, n. 155, e dell'art. 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193, il quale non consente alla lavoratrice del settore siderurgico, in caso di pensionamento anticipato al compimento del cinquantesimo anno di età, di conseguire la medesima anzianità contributiva massima riconosciuta al lavoratore, in quanto risulterebbero violati: gli artt. 3 e 37 della Costituzione, creandosi un differente trattamento basato solo sul sesso e una disuguaglianza fra lavoratrici e lavoratori, in riferimento alla possibilità per entrambi di conseguire i medesimi benefici per effetto della identità dell'età lavorativa; nonché, secondo il Pretore di Taranto, l'art. 38 della Costituzione, attesa la pari età pensionistica dell'uomo e della donna.
2. - La questione è fondata.
L'art. 16 della legge 23 aprile 1981, n. 155, consente ai lavoratori che abbiano raggiunto i cinquantacinque anni di età e alle donne che, invece, abbiano raggiunto i cinquanta anni di chiedere il pensionamento anticipato e conferisce loro il trattamento di pensione sulla base dell'anzianità contributiva aumentata di un periodo pari a quello compreso tra la data della risoluzione e quella del compimento di sessanta anni se uomini o di cinquantacinque se donne.
L'art. 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193, ha fissato il requisito dell'età a cinquanta anni sia per i lavoratori che per le lavoratrici fermo restando, secondo la interpretazione dei giudici remittenti, il riconoscimento dell'anzianità contributiva fino a sessanta anni per gli uni e a cinquantacinque per le altre.
Tale diversità di trattamento è fondata sull'erroneo presupposto che la donna possa lavorare fino a cinquantacinque anni e l'uomo fino a sessanta anni.
Invece, come questa Corte ha più volte affermato, l'età lavorativa è uguale sia per l'uomo che per la donna (sentenze nn. 137 del 1986 e 498 del 1988).
Non rileva che la donna possa ottenere il pensionamento al compimento del cinquantacinquesimo anno di età. Trattasi di una mera possibilità la quale trova adeguata giustificazione nelle necessità della donna di soddisfare esigenze a lei peculiari e proprie di essa, che non hanno riscontro nella condizione dell'uomo, senza che sussista violazione del principio di parità che non esclude speciali profili fondati sulla condizione propria della lavoratrice (ordinanza n. 703 del 1988).
Del resto, non vi è dubbio che il prepensionamento sia una forma di cessazione anticipata del rapporto di lavoro per cause eccezionali e che, quindi, esso incida sull'età lavorativa (sentenza n. 1108 del 1988). In tale situazione l'anzianità contributiva non può non riconoscersi in misura uguale per l'uomo e per la donna avendo essi pari diritto a lavorare fino alla stessa età.
Pertanto, delle norme censurate, siccome manifestano violazione degli artt. 3 e 37 della Costituzione e quindi prevedono un differente e ingiustificato trattamento della donna rispetto all'uomo, va dichiarata la illegittimità costituzionale.
Resta assorbita la violazione dell'art. 38 della Costituzione denunciata dal Pretore di Taranto.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riunisce i giudizi, dichiara la illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 16 della legge 23 aprile 1981, n. 155 (Adeguamento delle strutture e delle procedure per la liquidazione urgente delle pensioni e per i trattamenti di disoccupazione, e misure urgenti in materia previdenziale e pensionistica), e 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193 (Misure per la razionalizzazione del settore siderurgico e di intervento della GEPI S.p.A.), nella parte in cui non riconosce alla lavoratrice del settore siderurgico, in caso di pensionamento anticipato al compimento del cinquantesimo anno di età, di conseguire la medesima anzianità contributiva fino a sessanta anni come per il lavoratore.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 6 luglio 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI