N. 356
SENTENZA 14-27 GIUGNO 1989
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 46, ultimo comma, dell'allegato A al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 (Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione), nel testo già emendato dalla sentenza n. 168 del 1973 della Corte costituzionale, promosso con ordinanza emessa il 20 settembre 1988 dalla Corte di cassazione nel procedimento civile vertente tra Cirino Filippo e A.T.M. di Messina ed altro, iscritta al n. 39 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.7/19, prima serie speciale, dell'anno 1989;
Udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1989 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;
Ritenuto in fatto
1.1. - Con ordinanza del 20 settembre 1988 la Corte di cassazione ha sollevato, nel procedimento civile vertente tra Cirino Filippo e A.T.M. di Messina ed altro, questione di legittimità costituzionale - con riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 46, ultimo comma, dell'allegato A al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 - contenente disposizioni sullo stato giuridico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione - nel testo già emendato dalla sentenza n. 168 del 1973 della Corte costituzionale, "nella parte in cui esclude in ogni caso dal diritto all'indennizzo, in esso previsto, l'agente sospeso in via preventiva e successivamente prosciolto in sede di procedimento penale per amnistia".
Dall'ordinanza si evince che il Cirino, sospeso dal servizio e dalla retribuzione ai sensi del citato art. 46, dopo che il Tribunale penale di Messina, con sentenza del 15 maggio 1978, lo aveva ritenuto colpevole dei reati di falso e peculato e lo aveva condannato alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione, era stato prosciolto, in grado d'appello, dalla Corte d'Appello di Messina con sentenza del 27 ottobre 1982 per estinzione dei reati ascrittigli a seguito di amnistia. L'Azienda aveva ritenuto opportuno non promuovere nei confronti del dipendente un procedimento disciplinare e, revocando il provvedimento di sospensione, lo aveva riammesso in servizio "con decorrenza immediata".
Da qui la richiesta dell'interessato di ottenere dall'A.T.M. la retribuzione maturata nel periodo di sospensione, pari alla differenza tra l'intero ammontare e l'assegno alimentare effettivamente corrisposto, giusto quanto previsto dall'art. 46 citato: tanto dovuto, si oppone da parte dell'Azienda convenuta, in caso di assoluzione con formula ampia ovvero dubitativa, non però nell'ipotesi di proscioglimento per amnistia. Il Pretore del lavoro di Messina e il Tribunale, poi (in sede di gravame), rigettavano la domanda.
1.2. - La Corte di cassazione, alla quale ha ricorso il Cirino, afferma di condividere la tesi del ricorrente secondo cui la revoca del provvedimento cautelare della sospensione, che faccia seguito al proscioglimento dell'agente per estinzione del reato ascrittogli a seguito di amnistia, comporterebbe il diritto alla corresponsione della retribuzione maturata durante la sospensione, sul rilievo che la revoca del provvedimento farebbe riprendere il suo corso al rapporto di lavoro dal momento in cui questo è stato sospeso; ma a ciò contrasta, nel caso specifico, il disposto dell'art. 46 anzicennato.
Il Giudice a quo richiama la sentenza n. 168 del 1973 della Corte costituzionale e quanto ivi affermato circa la riconducibilità al sistema del pubblico impiego dell'intera materia disciplinare prevista per gli autoferrotranvieri, ivi compreso l'istituto della sospensione preventiva o cautelare. E poiché con tale pronuncia si è esteso l'ambito dell'art. 46, ultimo comma, anche all'ipotesi di assoluzione per insufficienza di prove, un ulteriore dubbio in ordine alla legittimità costituzionale della norma sussisterebbe nella parte in cui si perpetua una irrazionale disparità di trattamento con il generale settore del pubblico impiego: all'agente sospeso in via preventiva e prosciolto poi per amnistia viene ad essere negato, in ogni caso, il diritto a percepire gli emolumenti non riscossi per la durata della sospensione, a prescindere da ogni ulteriore esame in sede disciplinare dei fatti addebitatigli; cioè, non solo quando successivamente al proscioglimento non venga attivato nei suoi confronti (come nella specie) il procedimento disciplinare, ma anche quando questo, se iniziato o proseguito, si concluda con la discriminazione piena dell'agente stesso.
Nel settore del pubblico impiego, invece, se il procedimento penale ha termine con sentenza irrevocabile di proscioglimento per motivi diversi dall'assoluzione con formula piena, e quindi non solo per insufficienza di prove, ma anche per amnistia o altra causa estintiva del reato, l'impiegato, osserva la Corte remittente, ha diritto agli emolumenti non percepiti se nei suoi confronti non viene attivato il procedimento disciplinare entro un termine perentorio (che solo consente il mantenimento della sospensione) ovvero se, a seguito di procedimento disciplinare, egli viene prosciolto anche in tale sede (artt. 96 e 97 del d.P.R. n. 3 del 1957).
Onde, una duplice, irrazionale sperequazione di trattamento nel caso prospettata - ex art. 3 Cost. - sia in termini generali di confronto con l'enunciato sistema, sia anche nell'ambito dello stesso art. 46, nella veste assunta a seguito della richiamata sentenza n. 168 della Corte costituzionale: l'agente prosciolto con formula dubitativa, infatti, non perde, sia pure a certe condizioni, il diritto a percepire gli emolumenti non riscossi durante la sospensione cautelare, mentre l'agente prosciolto per amnistia resta escluso dal suddetto diritto.
Considerato in diritto
1.1. - L'art.46, ultimo comma, dell'allegato A al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, contenente disposizioni sullo stato giuridico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione, dispone che l'agente sospeso per arresto dovuto a cause di servizio "ha diritto all'indennizzo di quanto ha perduto per effetto della sospensione, sempreché sia assolto per non aver commesso il fatto, per inesistenza di reato o perché il fatto non costituisce reato".
Questa Corte, in considerazione che l'intera materia disciplinare nell'area di cui trattasi si riconduce al generale sistema del pubblico impiego, ha già ritenuto con sentenza n. 168 del 1973, che la riferita normativa trova applicazione anche nell'ipotesi di proscioglimento per insufficienza di prove, per effetto e con le identiche modalità contemplate nell'art. 97 dello Statuto degli impiegati dello Stato approvato con d.P.R. n. 3 del 1957.
1.2. - La Corte remittente, in presenza di quanto qui ricordato, dubita ora della legittimità del disposto del cennato articolo anche per il caso di proscioglimento a seguito di intervenuta amnistia.
2. - La questione è fondata.
Esattamente il Collegio a quo rileva il perpetuarsi di una disparità di trattamento, ex art. 3 Cost., per una ipotesi che si rivela analoga a quella di proscioglimento per insufficienza di prove in un'area - quella del rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri - che è contigua a quella del pubblico impiego.
E trattandosi dell'immediata reintegrazione nella posizione lavorativa ex ante, finalità sovrattutto di natura economica cui ovviamente tende l'agente già sospeso, non sembra trovar rilievo la considerazione che l'interessato potrebbe rinunciare in sede penale all'amnistia onde ottenere, in tempo successivo, il proscioglimento ad altro titolo.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 46, ultimo comma, dell'allegato A, annesso al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 (Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione), nella parte in cui esclude, in ogni caso, dal diritto all'indennizzo in esso previsto l'agente sospeso in via preventiva e successivamente prosciolto in sede di procedimento penale per amnistia.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 27 giugno 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI