Sentenza  355/1989 (ECLI:IT:COST:1989:355)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: SAJA - Redattore:  - Relatore: GRECO
Camera di Consiglio del 12/04/1989;    Decisione  del 14/06/1989
Deposito de˙l 27/06/1989;    Pubblicazione in G. U. 05/07/1989 n.27
Norme impugnate:  
Massime:  13023
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 355

SENTENZA 14-27 GIUGNO 1989

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 18 del d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488 (Aumento e nuovo sistema di calcolo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 9 febbraio 1988 dal Pretore di Bologna nel procedimento civile vertente tra Masetti Cesarina e l'I.N.P.S., iscritta al n. 655 del regitro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell'anno 1988;

2) ordinanza emessa il 30 settembre 1988 dal Pretore di Agrigento nel procedimento civile vertente tra Zambito Anna e l'I.N.P.S., iscritta al n. 779 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 1, prima serie speciale, dell'anno 1989;

3) ordinanza emessa il 14 ottobre 1988 dal Pretore di Agrigento nel procedimento civile vertente tra Cangialosi Giovanna e l'I.N.P.S., iscritta al n. 780 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 1, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di costituzione di Masetti Cesarina nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 aprile 1989 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto in fatto

1. - Con ricorso depositato il 22 ottobre 1987, Masetti Cesarina conveniva in giudizio l'I.N.P.S. davanti al Pretore di Bologna, chiedendone la condanna alla corresponsione della pensione di invalidità, denegata in sede amministrativa. L'Istituto convenuto contestava il fondamento dell'avversa pretesa in base al duplice rilievo che l'assicurata aveva proposto domanda di pensione di invalidità successivamente al compimento dell'età pensionabile (e perciò tardivamente, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 222 del 1984) e che, comunque, all'epoca di presentazione di tale domanda, l'interessata stessa non poteva vantare i necessari requisiti contributivi, restando irrilevante l'avvenuto perfezionamento di questi nel corso della successiva procedura amministrativa.

Il giudice adito, ritenuta l'infondatezza della prima delle suddette argomentazioni difensive, osservava che l'effettivo ostacolo all'accoglimento della domanda derivava dal fatto che l'art. 18 del d.P.R. n. 488 del 1968, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, costituente "diritto vivente" applicabile alla fattispecie, considera rilevante il perfezionamento del requisito contributivo che, originariamente (all'epoca, cioè, della presentazione della domanda di pensione) insussistente, sopravvenga nelle more del successivo procedimento amministrativo, solamente in riferimento ad alcune categorie di assicurati (coltivatori diretti, mezzadri, coloni e braccianti agricoli, nonché artigiani ed esercenti attività commerciali), imponendo, invece, per tutte le altre, come quella della ricorrente, che, ai fini dell'accoglibilità della domanda, il requisito stesso sia già perfezionato all'epoca suddetta.

Rilevava, poi, lo stesso giudice che la citata norma, così interpretata, suscitava dubbi di illegittimità costituzionale e sollevava, pertanto, la questione in oggetto ritenendone in re ipsa la rilevanza. Osservava, in particolare, che l'esposta discriminazione fra diverse categorie di lavoratori assicurati non ha alcun ragionevole fondamento, tenuto anche conto del fatto che essa non si pone esclusivamente nei rapporti fra lavoratori autonomi e lavoratori subordinati, essendo applicabile altresì nei confronti di taluni di questi ultimi la disposizione che consente di dar rilievo al perfezionamento del requisito contributivo intervenuto in epoca posteriore alla presentazione della domanda amministrativa di pensione: donde la violazione dell'art. 3, primo comma, della Costituzione.

Inoltre, ad avviso del giudice a quo, la sancita esclusione di tale rilievo nei confronti di alcune categorie di assicurati renderebbe, in parte qua, la norma censurata contrastante con l'art. 38, secondo comma, della Costituzione, escludendo tali categorie dall'apprestamento di "mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso... di invalidità".

2. - Nel susseguente giudizio davanti a questa Corte si è costituita la parte privata ed è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri per il tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato.

2.1. - La difesa della parte privata ha preliminarmente insistito sull'erroneità dell'interpretazione della norma alla cui stregua si pone il problema della sua legittimità costituzionale, osservando che una più corretta opzione ermeneutica dovrebbe indurre a ritenere la norma medesima inidonea a fondare la censurata discriminazione ed a estendere a qualsiasi categoria di lavoratori la prevista rilevanza della sopravvenienza del perfezionamento del requisito contributivo. Ciò anche perché detta norma va intesa alla stregua dei principi posti dalla relativa legge di delegazione (legge 18 marzo 1968, n. 238, art. 6, sub d), che sembra escludere qualsiasi possibilità di siffatta discriminazione. Ove non fosse accoglibile tale più corretta interpretazione, conclude detta difesa, ai motivi di illegittimità costituzionale dedotti dal giudice a quo, riguardo alla norma censurata, sarebbe da aggiungere anche quello della violazione degli artt. 76 e 77 della Costituzione, per manifesto eccesso di delega.

2.2. - La difesa dell'Autorità intervenuta ha concluso nel senso della manifesta infondatezza della questione, per essere questa sostanzialmente analoga all'altra già ritenuta tale dalla Corte con l'ordinanza n. 349 del 1988.

3. - Analoga questione è stata poi sollevata dal Pretore di Agrigento con due ordinanze di identico contenuto, rese in altrettanti procedimenti aventi anch'essi ad oggetto la rivendicazione di pensione di invalidità denegata in sede amministrativa per essersi il requisito contributivo perfezionato solo successivamente alla presentazione della relativa domanda.

Il giudice remittente motiva i propri dubbi di illegittimità costituzionale con argomenti sostanzialmente sovrapponibili a quelli sopra esposti, estendendo tuttavia la censura all'intero art. 18 del d.P.R. n. 488 del 1968 e deducendo altresì la violazione dell'art. 35, primo comma, della Costituzione, per la ragione che, a causa della ricordata discriminazione, talune forme di lavoro dipendente resterebbero, solo per questa loro qualità, prive della tutela che il citato precetto costituzionale impone.

3.1. - In entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri per il tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato, che ha concluso nel senso della manifesta infondatezza della questione per le ragioni già ricordate.

Nell'imminenza della Camera di consiglio, ha depositato una memoria la parte privata ribadendo le deduzioni difensive già svolte con l'atto di costituzione ed, in particolare, sottolineando che, oltre ai motivi di illegittimità costituzionale della norma censurata proposti dai giudici remittenti, non può trascurarsi quello derivante dal fatto che detta norma, se interpretata nel senso del divieto di utile spostamento del requisito contributivo in epoca successiva alla proposizione della domanda di pensione, sembra porsi in contrasto con l'opposto principio derivabile dalla norma delegante (art. 6 sub d della legge 18 marzo 1968, n. 238) e da altre disposizioni confermative del principio stesso (art. 6 della legge n. 155 del 1981).

Alla stregua anche di tali rilievi, la suddetta parte insiste per la trattazione della causa in udienza pubblica, nonostante il precedente specifico di cui all'ordinanza di manifesta infondatezza di questa Corte n. 349 del 1988.

Considerato in diritto

I Pretori di Bologna e di Agrigento dubitano della legittimità costituzionale dell'art. 18 del d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, nella parte in cui prevede che il requisito contributivo, ai fini del conseguimento della pensione di invalidità possa perfezionarsi anche nel corso del procedimento amministrativo o giudiziario solo per i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e braccianti agricoli, nonché per gli artigiani e gli esercenti attività commerciali e non anche per i lavoratori dipendenti. A loro parere risulterebbero violati: a) l'art. 3, primo comma, della Costituzione, per l'irrazionale disparità di trattamento che si verifica tra le varie categorie di lavoratori; b) l'art. 35, primo comma, della Costituzione, risultando non tutelate alcune forme di lavoro dipendente; c) l'art. 38, secondo comma, della Costituzione, in quanto, in caso di invalidità, ai lavoratori esclusi dall'ambito di operatività della suddetta norma vengono a mancare mezzi adeguati alle loro esigenze di vita.

La questione è fondata.

Invero, l'esclusione della maggior parte dei lavoratori dipendenti dall'ambito di operatività della norma che prevede la possibilità del conseguimento del requisito contributivo anche durante il procedimento amministrativo o giudiziario che si instaura a seguito del rigetto della domanda di pensione, non trova una razionale giustificazione.

Non rileva la circostanza che trattasi di gestioni speciali poiché queste afferiscono pur sempre all'ordinamento previdenziale generale e la loro peculiarità risiede solo in aspetti contabili-finanziari.

La censurata esclusione non trova fondamento nemmeno nella natura del rapporto, in quanto la norma si applica non solo a lavoratori autonomi ma anche a lavoratori subordinati, quali sono i braccianti agricoli. Essa, quindi, crea irragionevole disparità di trattamento tra categorie di lavoratori subordinati.

Inoltre, l'esclusione riguarda solo la pensione di invalidità poiché l'art. 6 della legge 23 aprile 1981, n. 155, stabilisce che la pensione di vecchiaia a carico del fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, nel caso in cui al raggiungimento dell'età pensionabile manchino i requisiti dell'anzianità assicurativa e contributiva, decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui i requisiti suddetti siano raggiunti.

Del resto, lo stesso Istituto previdenziale aveva instaurato la prassi di concedere la pensione di invalidità anche ai lavoratori dipendenti nel caso in cui essi avessero raggiunto il requisito contributivo durante il procedimento amministrativo o giudiziario, abbandonandola solo a seguito dell'indirizzo giurisprudenziale più rigoroso formatosi sul punto, secondo cui il conseguimento del requisito contributivo in dette fasi procedimentali non produceva effetti in quanto sia la prestazione lavorativa che il versamento dei contributi, quali presupposti di fatto, dovevano preesistere ed essere accertati alla data della domanda amministrativa.

Dette ragioni, comunque, possono valere sul piano interpretativo della norma ma certamente non nel giudizio di verifica della sua conformità ai precetti costituzionali.

Sussistendo la dedotta violazione dell'art. 3 della Costituzione, va dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma censurata nella parte in cui non prevede anche per i lavoratori dipendenti tra quelli per i quali il requisito contributivo, non sussistente alla data della domanda, possa risultare perfezionato prima della definizione di questa o della decisione del ricorso in via amministrativa o giudiziaria.

Le altre censure restano assorbite.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 18 del d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488 (Aumento e nuovo sistema di calcolo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria), nella parte in cui esclude che, ai fini del conseguimento della pensione di invalidità da parte dei lavoratori dipendenti, il requisito contributivo possa essere perfezionato anche posteriormente alla domanda di pensione, nel corso del successivo procedimento amministrativo o giudiziario.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 27 giugno 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI