Ordinanza 352/1989 (ECLI:IT:COST:1989:352)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: SAJA - Redattore:  - Relatore: CONSO
Camera di Consiglio del 17/05/1989;    Decisione  del 14/06/1989
Deposito de˙l 22/06/1989;    Pubblicazione in G. U. 28/06/1989 n.26
Norme impugnate:  
Massime:  13487
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 352

ORDINANZA 14-22 GIUGNO 1989

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco P. CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 384 del codice penale, promosso con ordinanza emessa il 21 ottobre 1988 dalla Corte d'assise di Rovigo nel procedimento penale a carico di Major Laura, iscritta al n. 67 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1989 il Giudice relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che la Corte d'assise di Rovigo, con ordinanza del 21 ottobre 1988, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 384 del codice penale, "nella parte in cui non prevede che in relazione all'art. 378 c.p. non sia punibile chi è stato costretto dalla necessità di salvare, oltre a sé e ad un prossimo congiunto, anche il convivente more uxorio";

Considerato che un'analoga questione, avente ad oggetto il combinato disposto degli artt. 307, quarto comma, e 384 del codice penale, è già stata dichiarata inammissibile, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, con sentenza n. 237 del 1986;

e che in tale decisione la Corte ha preso altresì in considerazione la conformità della norma denunciata all'art. 2 della Costituzione, osservando che, se pure "un consolidato rapporto, ancorché di fatto, non appare - anche a sommaria indagine - costituzionalmente irrilevante quando si abbia riguardo al rilievo offerto al riconoscimento delle formazioni sociali e alle conseguenti intrinseche manifestazioni solidaristiche", la "parificazione della convivenza e del coniugio" coinvolgerebbe automaticamente altri istituti, anche "di ordine processuale penale", così da comportare "scelte e soluzioni di natura discrezionale", sulle quali "questa Corte non avrebbe facoltà di pronunciarsi senza invadere quelle competenze che spettano al Parlamento, nel normale esercizio di un potere che il solo legislatore è chiamato ad esercitare";

che nell'ordinanza di rimessione non sono addotti argomenti nuovi rispetto a quelli allora esaminati;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 384 del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 2 e 3 della Costituzione, dalla Corte di assise di Rovigo con ordinanza del 21 ottobre 1988.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 22 giugno 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI