N. 350
SENTENZA 14-22 GIUGNO 1989
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio promosso con ricorso della Regione Toscana, notificato il 2 marzo 1989, depositato in Cancelleria il 9 marzo 1989 ed iscritto al n. 4 del registro ricorsi 1989, per conflitto di attribuzione sorto a seguito della richiesta per citazione direttissima del Procuratore della Repubblica di Firenze del 5 gennaio 1989, per l'udienza del 3 marzo 1989 nei confronti del Consigliere regionale prof. Rinaldo Innaco;
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 16 maggio 1989 il Giudice relatore Ettore Gallo;
Uditi l'avvocato Giuseppe Stancarelli per la Regione e l'Avvocato dello Stato Ivo M. Braguglia per il Presidente del Consiglio dei ministri;
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso 27 febbraio 1989, la Regione Toscana sollevava conflitto di attribuzione nei confronti del Governo "in relazione" all'attività del Procuratore della Repubblica di Firenze. Questi, infatti, con decreto 5 gennaio 1989, aveva ordinato, fra gli altri, al Consigliere regionale Rinaldo Innaco di presentarsi davanti al Tribunale di Firenze, Sezione promiscua, all'udienza penale del 3 maggio 1989 per essere giudicato in via direttissima. Gli si contestava il delitto di cui agli articoli 585, comma I e III codice penale e 13 legge 8 febbraio 1948 n. 47 per avere consegnato al giornalista Gherardeschi del quotidiano "La Nazione" di Firenze il testo di una interrogazione da lui presentata alla Giunta regionale: testo che il giornalista pubblicava il 2 agosto 1988 in cronaca di Prato del predetto giornale, e nel quale si accusava il dott. Ferone, reggente dell'Ufficio IVA di Prato, di condotta immobilistica e di comportamento arbitrario, e così diffamandolo.
In realtà, l'interrogante chiedeva di conoscere se la Giunta regionale fosse al corrente delle gravi preoccupazioni economiche della zona del pratese, che vedeva accresciuta la sua già critica situazione dalla lentissima gestione dei rimborsi I.V.A. da parte dell'Ufficio statale competente. Infatti, delle circa 3.300 pratiche giacenti, fra rimborsi annuali del 1987 e trimestrali del 1988, per un complessivo importo di lire 138 miliardi, ne erano state esaurite appena 390 per complessive lire 13 miliardi: sicché all'economia della zona mancavano 125 miliardi che avevano gettato lo sconcerto fra i contribuenti. Ciononostante il titolare dott. Ferone, che era stato assegnato ad altro ufficio di Firenze, non passava le consegne al funzionario che doveva sostituirlo all'Ufficio I.V.A. di Prato, in quanto asseriva di essere ammalato con una prognosi di quaranta giorni. Chiedeva, perciò, l'interrogante se la Giunta intendesse assumere le opportune iniziative del caso per sollecitare provvedimenti atti ad assicurare un rapido espletamento dei rimborsi, anche verificando l'autenticità della malattia.
2. - Lamentava la Regione nel ricorso la violazione dell'art. 122, IV comma, della Costituzione in quanto il Procuratore della Repubblica chiamava il Consigliere regionale a rispondere penalmente di un atto, quale l'interrogazione, che il Consigliere aveva compiuto nell'esercizio della sua pubblica funzione di componente del Consiglio regionale, e perciò in condizioni di insindacabilità. Sul punto veniva richiamata nel ricorso giurisprudenza di questa Corte e della Corte di Cassazione, nonché dottrina penalistica e costituzionalistica.
A conclusione del ricorso, chiedeva la Regione che fosse dichiarato il difetto di giurisdizione dell'Autorità giudiziaria ad accertare la penale responsabilità del Consigliere regionale per i fatti di cui alla citazione del Procuratore della Repubblica del 5 gennaio 1989, annullando gli atti processuali del detto procedimento.
3. - Pubblicata, comunicata e notificata, secondo il rito, l'ordinanza de qua, con atto 21 marzo 1989 si costituiva nel giudizio innanzi a questa Corte il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato. Nell'atto stesso, l'Avvocatura Generale eccepiva l'inammissibilità del ricorso perché proposto in relazione all'attività del Procuratore della Repubblica di Firenze, "che non concreta esercizio di potere giurisdizionale", trattandosi di semplice promovimento dell'azione penale.
Successivamente, con memoria 26 aprile 1989, l'Avvocatura Generale rilevava che il privilegio stabilito nell'art. 122, IV comma, della Costituzione ha natura sostanziale, come affermato anche dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione: il che comporta che i Consiglieri regionali sieno bensì sottratti, nelle situazioni previste, all'esercizio del potere giurisdizionale ma non ad atti del processo che non comportino ancora quell'esercizio. Tant'è vero che i Consiglieri regionali non godono nemmeno della garenzia che l'art. 68, II comma, prevede invece per i membri del Parlamento. Del resto, la sentenza di questa Corte, citata nel ricorso della Regione, riguarda appunto - continua l'Avvocatura - un conflitto sollevato nei confronti del Giudice istruttore. E di ciò si sarebbe resa conto la stessa Regione ricorrente, che ha, infatti, concluso chiedendo declaratoria di "difetto di giurisdizione dell'Autorità giudiziaria": conclusione coerente con il sistema ma non con il presente conflitto sollevato nei confronti del pubblico ministero, che organo giurisdizionale non è. Ma - secondo l'Avvocatura - il ricorso è anche infondato nel merito.
L'imputazione, infatti - si osserva - non è quella di avere formulato l'interrogazione, ma bensì di essere concorso nel reato di diffamazione, commesso poi dal giornalista, per avergli consegnato il testo dell'interrogazione stessa: e quest'ultimo atto, posto a base dell'imputazione, non potrebbe essere fatto rientrare tra le "funzioni" dei Consiglieri regionali di cui al IV comma, dell'art. 122 Costituzione.
È ben vero - si soggiunge - che poi un tale comportamento sarebbe, comunque, scriminato dalla pubblicità dei lavori parlamentari, ma - precisa l'Avvocatura - questa sarebbe causa di non punibilità diversa dalla precedente, così come opina la stessa dottrina citata dalla Regione, là dove appunto è stato scritto che "...è una scriminante che si fa risalire più alla pubblicità dei lavori parlamentari, sancita sin dall'Editto sulla stampa, che non alla funzione del parlamentare...".
Il che - dice l'Avvocatura - è questione di merito che va accertata dal giudice, senza che ciò implichi invasività delle competenze della Regione Toscana, costituzionalmente garentite.
All'udienza, il relatore dava atto che, con sentenza 14 aprile 1989, il Tribunale di Firenze aveva frattanto assolto il Consigliere regionale perché non punibile avendo, mediante l'interrogazione, compiuto atto insindacabile della sua pubblica funzione, ed il giornalista per avere agito nell'esercizio del diritto di cronaca. La sentenza è passata in giudicato il 14 maggio 1989.
Le parti hanno insistito nelle loro conclusioni.
Considerato in diritto
1. - Lamenta la Regione Toscana, mediante il sollevato conflitto, che la giurisdizione sia stata chiamata a conoscere della rilevanza penale di un atto, l'interrogazione, che un suo Consigliere ha compiuto nell'esercizio delle sue funzioni insindacabili, coperte dalla tutela costituzionale di cui all'art. 122, quarto comma, della Costituzione.
Eccepisce l'Avvocatura Generale dello Stato, in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, l'inammissibilità del ricorso perché proposto in relazione all'attività del Procuratore della Repubblica, che non concreta esercizio di potere giurisdizionale, trattandosi di semplice promuovimento dell'azione penale. Si sostiene, infatti, che l'insindacabilità sancita nel citato art. 122 della Costituzione ha natura sostanziale, e perciò non potrebbe essere sottratta ad atti del processo che non comportino ancora esercizio del potere giurisdizionale.
In ogni caso, secondo l'Avvocatura, il ricorso sarebbe infondato anche nel merito perché al Consigliere regionale non è stato contestato alcun atto delle sue funzioni come elemento del delitto di diffamazione. Spetta, quindi, alla giurisdizione conoscere del comportamento del Consigliere regionale.
2. - Come si è detto, con sentenza divenuta irrevocabile il 14 maggio 1989, il Tribunale di Firenze ha assolto il Consigliere Innaco dall'imputazione mossagli perché il fatto non costituisce reato.
Si è così esaurita l'azione penale intentata contro il Consigliere regionale, con la conseguenza che il conflitto di attribuzione sorto nei confronti dell'attività inquirente, in relazione ad una citazione per direttissima, non è più sorretto da un interesse attuale.
Da ciò consegue la pronuncia d'inammissibilità del proposto conflitto.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'inammissibilità del conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Toscana con ricorso 27 febbraio 1989 in relazione all'atto 5 gennaio 1989 del Procuratore della Repubblica di Firenze.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GALLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 22 giugno 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI