Sentenza  349/1989 (ECLI:IT:COST:1989:349)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: SAJA - Redattore:  - Relatore: CORASANITI
Camera di Consiglio del 12/04/1989;    Decisione  del 14/06/1989
Deposito de˙l 22/06/1989;    Pubblicazione in G. U. 28/06/1989 n.26
Norme impugnate:  
Massime:  13016
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 349

SENTENZA 14-22 GIUGNO 1989

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 3 dicembre 1931, n. 1580 (Nuove norme per la rivalsa delle spese di spedalità e manicomiali), promosso con ordinanza emessa il 10 maggio 1988 della Corte d'appello di Trento nel procedimento civile vertente tra Ricovero Giovannelli e Trettel Francesco ed altri, iscritta al n. 774 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 1, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Udito nella camera di consiglio del 12 aprile 1989 il Giudice relatore Aldo Corasaniti;

Ritenuto in fatto

Nel procedimento civile promosso dall'istituto Ricovero Giovanelli, per ottenere il rimborso delle spese di spedalità, anticipate in favore di Deflorian Giulio, nei confronti di Trettel Francesco, beneficiario di donazione di tutti i beni dell'assistito, la Corte d'appello di Trento, con ordinanza emessa il 10 maggio 1988, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 1 della legge 3 dicembre 1931, n. 1580 (Nuove norme per la rivalsa delle spese di spedalità e manicomiali) nella parte in cui non prevede tra gli obbligati alla rivalsa delle rette di assistenza, spedalità e ricovero il donatario, e non lo pone con precedenza sugli altri obbligati, eccettuata l'ipotesi della donazione remuneratoria.

Afferma infatti il giudice a quo - dopo aver richiamato la sentenza di questa Corte n. 112 del 1975, che ha riconosciuto la legittimità della rivalsa, ex art. 1 della legge citata, nei confronti dei congiunti dell'assistito indigente, in quanto tenuti agli alimenti - che è irragionevole la mancata previsione, con precedenza su ogni altro obbligato, del donatario, che è chiamato, ai sensi dell'art. 437 c.c., a prestare gli alimenti al donante come primo obbligato; tanto più che la norma censurata impone una prestazione patrimoniale ai congiunti dell'assistito indigente, che di nulla beneficiano, laddove il donatario ha realizzato un arricchimento.

La questione è ritenuta rilevante perché il Trettel non è compreso tra i soggetti elencati nell'attuale formulazione della norma impugnata, mentre è beneficiario di donazione di tutti i beni dell'assistito Deflorian.

Considerato in diritto

1. - È sollevata, in via incidentale, questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 1, terzo comma, della legge 3 dicembre 1931, n. 1580 recante Nuove norme per la rivalsa delle spese di spedalità e manicomiali, nella parte in cui non comprende fra i soggetti obbligati alla rivalsa il donatario del ricoverato che fosse tenuto per legge agli alimenti durante il periodo del ricovero.

Secondo l'ordinanza di rimessione la norma, con l'indicare quali obbligati alla rivalsa i congiunti dei ricoverati tenuti agli alimenti nell'ordine stabilito dall'art. 142 del codice civile (del 1865), non farebbe gravare l'obbligo della rivalsa sul donatario malgrado che questi, a norma dell'art. 433 del codice civile ora vigente, sia tenuto agli alimenti con precedenza rispetto ai congiunti del ricoverato, con manifesta discriminazione sfavorevole di tali obbligati rispetto al donatario.

2. - In realtà la norma è testualmente concepita in modo da individuare gli obbligati alla rivalsa e l'ordine in cui essi sono obbligati mediante un rinvio a quella, racchiusa nell'art. 142 del codice civile abrogato, che poneva gli alimenti a carico di soggetti tutti qualificabili come congiunti del ricoverato, e per questo essa qualifica in tal modo i soggetti individuati.

Ma si tratta evidentemente di un rinvio non già alla disciplina codicistica degli alimenti allora in vigore considerata nel suo specifico contenuto, bensì alla disciplina codicistica degli alimenti vigente al tempo di avveramento della fattispecie, e ciò in considerazione del carattere sostitutivo che l'onere delle spese di spedalità e manicomiali a carico delle amministrazioni pubbliche presenta rispetto all'adempimento dell'obbligo alimentare da parte dei soggetti sui quali esso grava nei confronti del ricoverato.

Segue che, una volta modificata la disciplina dell'obbligo alimentare ad opera del combinato disposto degli artt. 433, 437 e 438, ultimo comma, del nuovo codice, che include fra gli obbligati, e con precedenza rispetto agli altri, il donatario - a meno che si tratti di donazione fatta in riguardo di matrimonio, o remuneratoria - è a tale disciplina che si deve avere riguardo per l'individuazione degli obbligati alla rivalsa ai fini della norma ora impugnata.

Questa, così interpretata, si sottrae dunque alla censura prospettata con l'ordinanza di rimessione.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 1, terzo comma, della legge 3 dicembre 1931, n. 1580 (Nuove norme per la rivalsa delle spese di spedalità e manicomiali), sollevata con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CORASANITI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 22 giugno 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI