N. 345
ORDINANZA 13-15 GIUGNO 1989
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto legge 8 febbraio 1988, n. 26 (Misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitative), convertito in legge 8 aprile 1988, n. 108, promosso con ordinanza emessa il 17 novembre 1988 dal Pretore di Noto nel procedimento civile vertente tra Belforte Amalia e Villari Cecilia, iscritta al n. 77 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1989.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1989 il Giudice relatore Luigi Mengoni;
Ritenuto che, nel corso di un giudizio di opposizione all'esecuzione di un provvedimento di rilascio di un immobile ad uso abitativo, il Pretore di Noto, con ordinanza del 17 novembre 1988, ha sollevato, in riferimento agli artt. 24 e 42 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.-l. 8 febbraio 1988, n. 26, convertito in legge 8 aprile 1988, n. 108, nella parte in cui, richiamando l'art. 1, primo comma, del d.-l. n. 708 del 1986, individua l'ambito territoriale di applicazione della disposta sospensione dell'esecuzione degli sfratti in base alla delibera del CIPE del 30 maggio 1985, anziché alla successiva delibera n. 152 dell'8 aprile 1987;
che nel giudizio davanti alla Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, domandando che la questione sia dichiarata inammissibile o, in subordine, infondata;
Considerato che l'efficacia temporale della norma impugnata è cessata il 31 dicembre 1988;
che è pure scaduta la successiva proroga al 30 aprile 1989 dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili ad uso abitativo, disposta dall'art. 1 del d.-l. n. 551 del 1988, convertito nella legge n. 61 del 1989, nel cui ambito normativo, del resto, non era incluso il Comune di Noto;
che pertanto la sollevata questione di costituzionalità risulta attualmente irrilevante per la definizione del giudizio a quo;
Visti gli artt. 26 della legge 12 marzo 1953, 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto legge 8 febbraio 1988, n. 26 convertito nella legge 8 aprile 1988, n. 108 (Misure urgenti per fronteggiare l'eccezionale carenza di disponibilità abitative), sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 42 della Costituzione, dal Pretore di Noto con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 giugno 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 15 giugno 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI