Ordinanza 344/1989 (ECLI:IT:COST:1989:344)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente: SAJA - Redattore:  - Relatore: BALDASSARRE
Camera di Consiglio del 17/05/1989;    Decisione  del 13/06/1989
Deposito de˙l 15/06/1989;    Pubblicazione in G. U. 21/06/1989 n.25
Norme impugnate:  
Massime:  13485
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 344

ORDINANZA 13-15 GIUGNO 1989

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 547 (Disposizioni urgenti in materia di trasporti e di concessioni marittime) promossi con ricorsi delle Regioni Sardegna ed Emilia-Romagna, notificati il 28 e il 30 gennaio 1989, depositati in cancelleria il 3 e l'8 febbraio successivi ed iscritti ai nn. 4 e 11 del registro ricorsi 1989.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1989 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

Ritenuto che la Regione Sardegna, con ricorso notificato il 28 gennaio 1989 e depositato il 3 febbraio 1989 ha sollevato questione di legittimità costituzionale del decreto legge 30 dicembre 1988, n. 547 (Disposizioni urgenti in materia di trasporti e di concessioni marittime) per violazione degli artt. 47 e 53 del suo Statuto speciale e relative norme di attuazione (artt. 65, 66 e 67 d.P.R. 12 giugno 1977, n. 348);

che la Regione Emilia Romagna, con ricorso notificato il 30 gennaio 1989 e depositato l'8 febbraio 1989 ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 dello stesso decreto legge n. 547 del 1988 per violazione, degli artt. 5, 117, 118, 119 e 125 Cost.;

che si è costituito, in entrambi i giudizi, il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo la reiezione dei ricorsi;

Considerato che i due ricorsi, proposti contro lo stesso decreto legge, vanno riuniti per essere decisi congiuntamente;

che il decreto legge 30 dicembre 1988, n. 547 non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51, serie generale, del 2 marzo 1989;

che, pertanto, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (v., da ultimo, ord. n. 642 del 1988), la questione di legittimità costituzionale deve essere dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti, l'art. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e gli artt. 25 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del decreto legge 30 dicembre 1988, n. 547 (Disposizioni urgenti in materia di trasporti e di concessioni marittime), sollevata, con i ricorsi indicati in epigrafe, dalla Regione Sardegna, per violazione degli artt. 47 e 53 del suo Statuto speciale e relative norme di attuazione (artt. 65, 66 e 67 d.P.R. 19 giugno 1977, n. 348), e dalla Regione Emilia Romagna per violazione degli artt. 5, 117, 118, 119 e 125 Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 giugno 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 15 giugno 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI