Ordinanza 339/1989 (ECLI:IT:COST:1989:339)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: SAJA - Redattore:  - Relatore: DELL'ANDRO
Camera di Consiglio del 08/03/1989;    Decisione  del 13/06/1989
Deposito de˙l 15/06/1989;    Pubblicazione in G. U. 21/06/1989 n.25
Norme impugnate:  
Massime:  13480
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 339

ORDINANZA 13-15 GIUGNO 1989

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, avv. Mauro FERRI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) promosso con ordinanza emessa il 9 maggio 1988 dal Pretore di Capri nel procedimento penale a carico di Califano Antonietta ed altro, iscritta al n. 652 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1989 il Giudice relatore Renato Dell'Andro;

Ritenuto che con ordinanza 9 maggio 1988 il Pretore di Capri ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) nella parte in cui consente di ritenere dolosamente infedele e quindi di sanzionare penalmente la richiesta di sanatoria per manufatti ultimati il 1° ottobre 1983 e successivamente parzialmente demoliti in ottemperanza di provvedimenti sanzionatori del Sindaco;

che, in particolare, il giudice a quo ritiene che la disposizione impugnata determini un'ingiustificata disparità di trattamento fra l'autore di un manufatto abusivo completato prima del 1° ottobre 1983, che lo abbia dopo tale data parzialmente demolito, in ottemperanza di ordine di demolizione del Sindaco e lo abbia poi ricostruito e l'autore d'un uguale manufatto, che invece non abbia ottemperato all'ingiunzione di demolizione, il quale può conseguire la sanatoria, persino per le opere non ultimate (alla data del 1° ottobre 1983) per effetto di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali (art. 43 legge n. 47 cit.);

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile per irrilevanza;

Considerato che dall'ordinanza di rimessione risulta che gli imputati sono stati tratti a giudizio per aver presentato una dichiarazione dolosamente infedele, in quanto attestante che la costruzione abusiva era stata ultimata entro il 1° ottobre 1983 mentre in realtà essa, pur essendo stata ultimata entro tale data, era stata, successivamente, parzialmente abbattuta, in ottemperanza ad un ordine di demolizione del Sindaco e quindi abusivamente ricostruita;

che l'assunto, secondo il quale il reato di cui all'art. 40 della legge n. 47 del 1985 è diverso da quello di (ri)costruzione abusiva, non rileva al fine di giustificare la mancata indicazione, nella domanda tesa ad ottenere il condono di cui alla legge n. 47 del 1985, dell'avvenuta ricostruzione, sia pur parziale, del manufatto in discorso dopo il 1° ottobre 1983;

che questa Corte non ha da esaminare questioni di merito, essendo stato impugnato, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, soltanto l'art. 40;

che ogni questione sulla rilevanza delle omissioni o delle inesattezze e, pertanto, sulla natura "dolosamente infedele" della domanda di cui al primo comma dell'art. 40 della legge n. 47 del 1985 spetta al giudice a quo;

che, pertanto, la sollevata questione di legittimità costituzionale deve essere dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 40 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) in riferimento all'art. 3 Cost., sollevata dal Pretore di Capri con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 giugno 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: DELL'ANDRO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 15 giugno 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI