Ordinanza 332/1989 (ECLI:IT:COST:1989:332)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: SAJA - Redattore:  - Relatore: SAJA
Camera di Consiglio del 17/05/1989;    Decisione  del 18/05/1989
Deposito de˙l 06/06/1989;    Pubblicazione in G. U. 14/06/1989 n.24
Norme impugnate:  
Massime:  13476
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 332

ORDINANZA 18 MAGGIO-6 GIUGNO 1989

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, lett. f), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche) nel testo sostituito dall'art. 5 della legge 13 aprile 1977, n. 114, promosso con ordinanza emessa il 3 ottobre 1988 dalla Commissione tributaria di primo grado di Biella sul ricorso proposto da Machieraldo Silvia contro l'Ufficio imposte dirette di Biella, iscritta al n. 43 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell'anno 1989.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1989 il Giudice relatore Francesco Saja.

Ritenuto che nel corso di un giudizio promosso da Machieraldo Silvia la Commissione tributaria di primo grado di Biella con ordinanza del 3 ottobre 1988, sollevava, in riferimento agli artt. 3 e 33 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, primo comma, lett. f), d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597, come modificato dall'art. 5 l. 13 aprile 1977 n. 114;

che secondo la Commissione la disposizione impugnata, fissando la deducibilità dal reddito, ai fini dell'Irpef, delle spese di frequenza sia delle scuole private che delle scuole statali in unica misura, parificherebbe nel trattamento fiscale situazioni del tutto diverse e lederebbe altresì il diritto del cittadino all'istruzione;

che la violazione delle norme costituzionali di riferimento sarebbe più evidente allorquando, come nella specie, la frequenza della scuola privata si ricollega alla circostanza che "nella zona" manchi un istituto statale del tipo prescelto;

che la Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta, chiedeva dichiararsi la manifesta infondatezza della questione.

Considerato che la questione è stata dichiarata manifestamente infondata con la decisione n. 556 del 1987;

che, non ricorre alcun motivo per discostarsi da tale precedente non essendo stata dedotta alcuna nuova censura;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, primo comma, lett. f), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, nel testo sostituito dall'art. 5 della legge 13 aprile 1977, n. 114, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 33 Cost. dalla Commissione tributaria di Biella con l'ordinanza indicata in epigrafe, in quanto già decisa con ordinanza n. 556 del 1987.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1989.

Il Presidente e redattore: SAJA

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 6 giugno 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI