Ordinanza 331/1989 (ECLI:IT:COST:1989:331)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: SAJA - Redattore:  - Relatore: SPAGNOLI
Camera di Consiglio del 12/04/1989;    Decisione  del 18/05/1989
Deposito de˙l 06/06/1989;    Pubblicazione in G. U. 14/06/1989 n.24
Norme impugnate:  
Massime:  13475
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 331

ORDINANZA 18 MAGGIO-6 GIUGNO 1989

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 195, del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni), in relazione agli artt. 1 e 183 dello stesso d.P.R., nel testo novellato dall'art. 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva), promosso con ordinanza emessa il 6 luglio 1988 dal Pretore di Cosenza nel procedimento penale a carico di Tenuta Giuseppe Sabatino, iscritta al n. 32 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 aprile 1989 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il Pretore di Cosenza dubita, in riferimento agli artt. 3, 21, 41 e 43 Cost., della legittimità costituzionale dell'art. 195, in relazione anche agli artt. 1 e 183, del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, come novellati dall'art. 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103, nella parte in cui non consentono che possano essere liberamente installati, stabiliti ed esercitati impianti di comunicazione via etere costituiti da apparecchi rice-trasmittenti di debole potenza e comunque funzionanti in ambito locale;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto nel giudizio, ha chiesto che la predetta questione sia dichiarata inammissibile o comunque infondata;

Considerato che la questione, prospettata in relazione all'art. 3 Cost. assumendo a parametro la condizione giuridica degli impianti di diffusione radiofonica e televisiva, è stata dichiarata non fondata con la sentenza n. 237 del 1984 e manifestamente infondata con numerose pronuncie successive (da ultime, sentenza n. 1030 del 1988 e ordinanza n. 13 del 1989);

che la medesima questione, in riferimento all'art. 21 Cost., è stata dichiarata non fondata con quest'ultima sentenza e manifestamente infondata, in riferimento all'art. 41 Cost., con l'ordinanza n. 35 del 1987; che le ragioni che nella citata sentenza n. 1030 del 1988 (paragrafi 10 e 11) sono state poste a base della declaratoria d'illegittimità costituzionale dei predetti artt. 1, 183 e 195 in quanto assoggetta(va)no a concessione, anziché ad autorizzazione, l'impianto ed esercizio degli apparecchi radioelettrici di debole potenza, conducono a ritenere manifestamente infondata anche la questione prospettata in riferimento all'art. 43 Cost.;

che pertanto, non essendo stati addotti argomenti nuovi rispetto a quelli già esaminati, tutte le predette questioni vanno dichiarate manifestamente infondate;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 195, in relazione agli artt. 1 e 183, del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni), come modificati dall'art. 45 della legge 14 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 21, 41 e 43 della Costituzione dal Pretore di Cosenza con ordinanza del 6 luglio 1988.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 6 giugno 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI