Ordinanza 32/1989 (ECLI:IT:COST:1989:32)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: SAJA - Redattore:  - Relatore: BORZELLINO
Camera di Consiglio del 14/12/1988;    Decisione  del 25/01/1989
Deposito de˙l 02/02/1989;    Pubblicazione in G. U. 08/02/1989 n.6
Norme impugnate:  
Massime:  15091
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 32

ORDINANZA 25 GENNAIO-2 FEBBRAIO 1989

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma primo, del d.l. 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria), convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516, promossi con due ordinanze emesse il 3 ottobre 1986 dalla Commissione tributaria di primo grado di Mantova, rispettivamente iscritte ai nn. 384 e 385 del registro ordinanze 1988 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 14 dicembre 1988 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che, con ordinanze emesse il 3 ottobre 1986 (pervenute il 7 luglio 1988) dalla Commissione tributaria di primo grado di Mantova, è stata sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 25 Cost., questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma primo, d.l. 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria), convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 1982, n. 516, nella parte in cui vieta, in deroga all'art. 3 c.p.p., la sospensione del procedimento tributario in pendenza di un giudizio penale la cui decisione potrebbe influire sulla vertenza in atto e nella parte in cui sancisce la prevalenza del giudicato penale su quello del procedimento tributario, creando ex art. 3 Cost. ingiustificata disparità di trattamento tra cittadini, per effetto della rilevanza o meno del giudicato penale a seconda che questo sia preesistente o meno a quello tributario, nonché lesione degli artt. 2 e 25 "nella parte in cui distoglie al giudice naturale precostituito per legge, nel caso di specie penale - dotato di maggiore e più qualificato potere d'accertamento -, un soggetto indiziato di reato";

che è intervenuta l'Avvocatura generale dello Stato per il Presidente del Consiglio dei ministri, deducendo la manifesta infondatezza della questione;

Considerato che i giudizi vanno riuniti in quanto concernenti un'identica questione;

che la medesima questione è già stata dichiarata non fondata da questa Corte con la sentenza n. 349 del 1987 (confermata dalle ordinanze numeri 432 e 988 del 1988), senza che risultino dedotti profili e argomenti diversi da quelli già presi in esame, o comunque tali da indurre questa Corte a modificare il precedente orientamento;

Visti gli artt. 26 legge 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma primo, d.l. 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria), convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 1982, n. 516, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 25 Cost., dalla Commissione tributaria di primo grado di Mantova con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 gennaio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI