N. 315
ORDINANZA 18-26 MAGGIO 1989
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, avv. Mauro FERRI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4, n. 7 della legge 7 agosto 1982, n. 516 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 10 luglio 1982, n. 429, recante norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria. Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari) promossi con ordinanze emesse il 6, il 9 ed il 13 dicembre 1988 dal Tribunale di Forlì (n. 8 ordd.); il 30 novembre 1988 dal Tribunale di Lucca; il 14 dicembre 1988 dal Giudice istruttore presso il Tribunale di Firenze; il 22 novembre 1988 dal Tribunale di Trieste; il 29 giugno 1988 dal Giudice istruttore presso il Tribunale di Bologna e il 13 maggio 1988 dal Tribunale di Tolmezzo, iscritte ai nn. 46, 47, 48, 49, 50, 51, 58, 59, 60, 61, 63, 64 e 84 del registro ordinanze 1989 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 7, 8 e 10, prima serie speciale dell'anno 1989;
Visto l'atto di costituzione di Magagnoli Mario ed altri nonché gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1989 il Giudice relatore Renato Dell'Andro;
Ritenuto che il Tribunale di Forlì con otto ordinanze emesse, rispettivamente, il 6 dicembre 1988 (Reg. ord. nn. 46, 47 e 48/89); il 13 dicembre 1988 (Reg. ord. nn. 49 e 50/89) ed il 9 dicembre 1988 (Reg. ord. n. 58, 59 e 60/89); il Tribunale di Lucca, con ordinanza 30 novembre 1988 (Reg. ord. n. 51/89); il Giudice istruttore presso il Tribunale di Firenze, con ordinanza 14 dicembre 1988 (Reg. ord. n. 61/89); il Tribunale di Trieste, con ordinanza 22 novembre 1988 (Reg. ord. n. 63/89) ed il Tribunale di Tolmezzo, con ordinanza 13 maggio 1988 (Reg. ord. n. 84/89) hanno sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, n. 7, della legge 7 agosto 1982, n. 516 (rectius: art. 4, primo comma, n. 7 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, come convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516) nella parte in cui prevede come elemento costitutivo del reato l'alterazione "in misura rilevante" del risultato della dichiarazione;
che identica declaratoria di legittimità costituzionale è stata chiesta, in riferimento al solo art. 25, secondo comma, Cost., dal Giudice istruttore presso il Tribunale di Bologna, con ordinanza 29 giugno 1988 (Reg. ord. n. 64/89);
che in tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato concludendo per l'inammissibilità o, comunque, per l'infondatezza della questione;
che nel giudizio promosso dal Tribunale di Bologna si sono costituite le parti private Magagnoli Mario ed altri, chiedendo l'accoglimento della questione di legittimità costituzionale prospettata nell'ordinanza di rimessione.
Considerato che, in ragione dell'identità delle questioni sollevate, i relativi giudizi possono essere riuniti;
che, con la sentenza n. 247 del 1989, questa Corte ha dichiarato la non fondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, Cost. della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, n. 7 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, come convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516;
che le ordinanze di rimessione non prospettano argomenti nuovi o diversi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte con la precitata decisione;
che, pertanto, la sollevata questione di legittimità costituzionale va dichiarata manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, n. 7 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria) come convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516, sollevata dal Tribunale di Forlì, con otto ordinanze emesse, rispettivamente, il 6 dicembre 1988 (Reg. ord. nn. 46, 47 e 48/89) il 13 dicembre 1988 (Reg. ord. nn. 49 e 50/89) e il 9 dicembre 1988 (Reg. ord. nn. 58, 59 e 60/89); dal Tribunale di Lucca, con ordinanza 30 novembre 1988 (Reg. ord. n. 51/89); dal Tribunale di Tolmezzo con ordinanza 13 maggio 1988 (Reg. ord. n. 84/89); dal Giudice istruttore presso il Tribunale di Firenze, con ordinanza 14 dicembre 1988 (Reg. ord. n. 61/89); dal Tribunale di Trieste, con ordinanza 22 novembre 1988 (Reg. ord. n. 63/89) nonché dal Giudice istruttore presso il Tribunale di Bologna, con ordinanza 29 giugno 1988 (Reg. ord. n. 64/89).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: DELL'ANDRO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 26 maggio 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI