Ordinanza 314/1989 (ECLI:IT:COST:1989:314)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: SAJA - Redattore:  - Relatore: DELL'ANDRO
Camera di Consiglio del 12/04/1989;    Decisione  del 18/05/1989
Deposito de˙l 26/05/1989;    Pubblicazione in G. U. 31/05/1989 n.22
Norme impugnate:  
Massime:  24509
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 314

ORDINANZA 18-26 MAGGIO 1989

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4, n. 7, della legge 7 agosto 1982, n. 516 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 10 luglio 1982, n. 429, recante norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria. Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari) promossi con ordinanze emesse il 28 ottobre 1988 dal Tribunale di Forlì (n. 2 ordd.); il 7, il 14 ed il 17 novembre 1988 dal Tribunale di Trieste ed il 21 novembre 1988 dal Tribunale di Savona, iscritte ai nn. 9, 13, 14, 15, 17 e 26 del registro ordinanze 1989 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 4, 5 e 6, prima serie speciale dell'anno 1989;

Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 aprile 1989 il Giudice relatore Renato Dell'Andro;

Ritenuto che il Tribunale di Forlì con due ordinanze del 28 ottobre 1988 (Reg. ord. nn. 9 e 17/89); il Tribunale di Trieste con ordinanze del 7, 14 e 17 novembre 1988 (Reg. ord. nn. 13, 14 e 15/89) ed il Tribunale di Savona con ordinanza del 21 novembre 1988 (Reg. ord. n. 26/89) hanno sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, n. 7, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, come convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516, nella parte in cui prevede come elemento costitutivo del reato l'alterazione "in misura rilevante" del risultato della dichiarazione;

che in tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'inammissibilità o, comunque, per l'infondatezza della questione.

Considerato che, in ragione dell'identità delle questioni sollevate, i relativi giudizi possono essere riuniti;

che, con la sentenza n. 247 del 1989, questa Corte ha dichiarato la non fondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, Cost. della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, n. 7 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, come convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516;

che le ordinanze di rimessione non prospettano argomenti nuovi o diversi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte con la precitata decisione;

che, pertanto, la sollevata questione di legittimità costituzionale va dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, primo comma, n. 7 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria) come convertito in legge 7 agosto 1982, n. 516, sollevata con le ordinanze 28 ottobre 1988, del Tribunale di Forlì (Reg. ord. nn. 9 e 17/89); 7, 14 e 17 novembre 1988, del Tribunale di Trieste (Reg. ord. nn. 13, 14 e 15/89); 21 novembre 1988, del Tribunale di Savona (Reg. ord. n. 26/89).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: DELL'ANDRO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 maggio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI