Ordinanza 31/1989 (ECLI:IT:COST:1989:31)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: SAJA - Redattore:  - Relatore: BORZELLINO
Camera di Consiglio del 14/12/1988;    Decisione  del 25/01/1989
Deposito de˙l 02/02/1989;    Pubblicazione in G. U. 08/02/1989 n.6
Norme impugnate:  
Massime:  15109
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 31

ORDINANZA 25 GENNAIO-2 FEBBRAIO 1989

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, lett. e) della Tariffa allegato A al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 (Disciplina dell'imposta di registro), promosso con ordinanza emessa il 4 marzo 1987 dalla Commissione tributaria di primo grado di Milano sul ricorso proposto dalla S.p.a. Ghezzi Angelo e C. contro l'Ufficio del Registro di Milano, iscritta al n. 375 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Udito nella camera di consiglio del 14 dicembre 1988 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 4 marzo 1987, la Commissione tributaria di primo grado di Milano, sul ricorso proposto da S.p.a. Ghezzi Angelo contro l'Ufficio del Registro di Milano, ha sollevato, in riferimento all'art. 76 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, lett. e) della Tariffa allegato A al d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 634, nella parte in cui dispone la tassazione con imposta proporzionale delle delibere assembleari portanti l'emissione di prestiti obbligazionari;

Considerato che, come evidenziato anche da recente sentenza di questa Corte (n. 156 del 1987), è stato emanato in precedenza il d.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 (Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), il quale all'art. 4 della Tariffa ha eliminato la tassazione dell'emissione di obbligazioni;

che l'art. 79 dello stesso testo unico stabilisce l'applicazione retroattiva di tale disposizione modificativa, disponendo che essa ha effetto anche per gli atti anteriori se vi è controversia pendente alla data di entrata in vigore del suddetto provvedimento;

che pertanto, la proposta questione risulta manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 lett. e) della Tariffa allegato A al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634, sollevata, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Milano con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 gennaio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI