N. 308
SENTENZA 18-26 MAGGIO 1989
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 76 della legge 20 maggio 1982, n. 270 (Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente), promosso con ordinanza emessa il 5 novembre 1986 dal T.A.R. della Toscana sui ricorsi riuniti proposti da Giuntini Silvia contro il Ministero della Pubblica Istruzione ed altri, iscritta al n. 671 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell'anno 1988;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1989 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;
Ritenuto in fatto
1. - Con ordinanza del 5 novembre 1986 (pervenuta alla Corte il 26 ottobre 1988), il Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, ha sollevato - in riferimento agli artt. 3, 35 e 97 Cost. - questione di legittimità costituzionale dell'art. 76 della legge 20 maggio 1982, n. 270, nella parte in cui - ai fini dell'ammissione alla sessione riservata di esami per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento - non prevede una deroga alla normativa generale sulle classi di abilitazione a favore dei docenti in possesso di un titolo di studio che, già valido e poi escluso ad opera del decreto ministeriale 2 marzo 1972, sia stato conseguito in data anteriore alla pubblicazione di detto decreto nella Gazzetta Ufficiale (24 marzo 1972).
Il giudizio a quo era sorto a seguito dei ricorsi proposti da Giuntini Silvia che, laureata in scienze politiche nell'anno accademico 1968-1969, e insegnante supplente di lingua e letteratura francese presso un Istituto tecnico parificato, aveva superato gli esami di abilitazione indetti ai sensi della norma impugnata, ma si era successivamente vista annullare d'ufficio dal Sovrintendente scolastico per la Toscana sia il provvedimento di inclusione nella graduatoria degli abilitati sia il relativo certificato di abilitazione, sulla base dell'assunto secondo il quale il titolo di studio da essa posseduto non era più idoneo per il conseguimento dell'abilitazione in lingue straniere.
Il Tribunale ritiene corretto tale assunto, ricordando che in effetti il titolo di studio posseduto dalla ricorrente era stato escluso - in occasione della sostituzione del sistema dei corsi abilitanti al precedente esame di Stato - da quelli utili per conseguire l'abilitazione in lingue straniere dal decreto ministeriale 2 marzo 1972, e che ad esso era stata conservata validità per l'ammissione ai detti corsi, purché conseguito prima della pubblicazione del detto decreto in Gazzetta Ufficiale (24 marzo 1972), ad opera dell'art. 3 legge 14 agosto 1974, n. 358. Tale disposizione però era stata successivamente abrogata dalla legge n. 463 del 1978, che, abolendo i corsi abilitanti - peraltro organizzati una sola volta e non annualmente, come in origine previsto (art. 2 legge n. 358 del 1974) - ha introdotto il sistema dell'abilitazione mediante concorso. Il Tribunale pertanto lamenta che previsione identica a quella abrogata non sia contenuta nella legge impugnata, contenente una nuova disciplina della materia del reclutamento degli insegnanti. Questa legge, sarebbe intesa, a suo avviso, ad una generale sanatoria della situazione dei docenti precari, conseguente alle disfunzioni del precedente sistema di reclutamento, e ciò tenendo conto anche e soprattutto della loro esperienza didattica; essa pertanto, escludendo dal beneficio i docenti - come quello del caso di specie - che proprio da tali disfunzioni sarebbero stati particolarmente penalizzati, porrebbe una irragionevole discriminazione a loro danno, non consentirebbe a costoro, pure con numerosi anni di servizio, di mantenere il posto di lavoro dimostrando di aver acquisito nella specifica disciplina insegnata una preparazione sufficiente ad ottenere l'abilitazione all'insegnamento, e permetterebbe che siano espulsi dalla scuola docenti con una notevole esperienza didattica, compromettendo il buon andamento dell'amministrazione.
2. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, per il tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato, che sostiene essere del tutto razionale la scelta del legislatore di lasciare impregiudicato il principio - comune peraltro a tutte le abilitazioni professionali - della corrispondenza dei contenuti formativi che il titolo di studio certifica con la funzione cui il titolo stesso abilita; tanto più considerando che la Costituzione appresta una apposita tutela del cittadino, che si trovi a dover fare affidamento su prestazioni altrui che esigono la sussistenza di particolari abilità professionali, prescrivendo un esame di Stato (v. art. 33, quinto comma, Cost.).
Per quanto in particolare concerne il caso di specie, l'Avvocatura rileva ancora che l'evoluzione della normativa sarebbe nel senso di garantire una preparazione specifica per l'insegnamento delle lingue straniere, data la loro crescente importanza nella società moderna; sostiene che la transitoria conservazione della validità dei vecchi titoli di studio non più idonei, di cui alla abrogata legge n. 358 del 1974, era giustificata perché volta a disciplinare con la necessaria gradualità il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento, mentre il difetto di formazione dei possessori di tali titoli poteva comunque essere integrato dai corsi abilitanti: ciò che, una volta aboliti tali corsi e ripristinato il sistema degli esami, non sarebbe più possibile. Nega inoltre che la legge impugnata abbia la finalità di una sanatoria indiscriminata di tutte le situazioni pregresse anche quando ciò possa pregiudicare la funzionalità della scuola e dei valori costituzionali che vi si connettono. Infine, nota che l'indiretta funzione agevolativa delle sessioni riservate di esame - come quella prevista dalla norma impugnata - richiederebbe di rendere più rigoroso il requisito relativo al titolo di studio, data la sua minore attitudine selettiva rispetto ai normali esami di abilitazione. Conclude chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.
Considerato in diritto
1. - L'art. 76 della legge 20 maggio 1982, n. 270 (Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente) dispone l'indizione di apposite sessioni di esami, ai soli fini del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nelle suddette scuole, riservate agli insegnanti sprovvisti di abilitazione che siano stati in servizio negli anni scolastici 1980-81 e 1981-82 in qualità di supplenti nelle scuole statali ovvero, con nomina di durata almeno annuale, negli istituti e scuole non statali pareggiati o legalmente riconosciuti.
Giudicando sull'annullamento dell'ammissione a tali sessioni riservate di esami di un insegnante supplente di lingua e letteratura francese presso un istituto tecnico parificato, motivata dall'essere costei in possesso di un titolo di studio (laurea in scienze politiche) non idoneo - in base al decreto ministeriale 2 marzo 1972 - al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento delle lingue straniere, il Tribunale amministrativo regionale per la Toscana ha sollevato, con l'ordinanza indicata in epigrafe, una questione di legittimità costituzionale del citato art. 76, assumendone il contrasto con gli artt. 3, 35 e 97 Cost..
A sostegno dell'impugnativa, il giudice a quo richiama la norma di cui all'art. 3 della legge 14 agosto 1974, n. 358 che, introducendo il sistema dei corsi abilitanti in luogo dell'esame di Stato, consentì l'ammissione ad essi, ai fini dell'abilitazione in lingue straniere, dei soggetti in possesso di titoli di studio (lauree in giurisprudenza, scienze politiche ecc.) riconosciuti validi - in base ai dd.P.R. 29 aprile 1957, n. 972 e 21 novembre 1966, n. 1298 - anteriormente al decreto ministeriale 2 marzo 1972, purché conseguiti (come nel caso di specie) anteriormente alla pubblicazione di questo. A suo avviso, la mancata inclusione, nell'impugnato art. 76, di un'analoga disposizione di deroga alla normativa generale sulle classi di abilitazione, da un lato contraddice all'intento di ampia e generale sanatoria delle posizioni dei docenti precari perseguite dal legislatore del 1982; dall'altro determina la perdita del posto di lavoro da parte di soggetti con numerosi anni di servizio e perciò dotati di notevole esperienza didattica, impedendo loro di dimostrare di aver acquisito, pur in carenza di specifico titolo di studio, una preparazione sufficiente ad ottenere l'abilitazione all'insegnamento: il che, realizzerebbe, ad un tempo, un'irragionevole discriminazione in loro danno e la compromissione del buon andamento dell'amministrazione.
2. - La questione non è fondata.
La regola della necessaria, "stretta attinenza" tra i titoli di studio che danno accesso agli esami di abilitazione e le discipline oggetto dell'insegnamento è oggi nell'ordinamento scolastico un principio generale, affermato dal legislatore già con la legge 6 dicembre 1971, n. 1074 (art.1, settimo comma); ed è in attuazione di esso che si è provveduto, col decreto ministeriale 2 marzo 1972, ad escludere che all'insegnamento delle lingue straniere potesse pervenirsi in base a titoli, come la laurea in giurisprudenza o scienze politiche, rispetto ai quali tale nesso è palesemente carente.
Tale principio è espressione dell'esigenza di ragione che vuole che la validità dell'insegnamento - e quindi dell'apprendimento dei discenti - sia assicurata dallo Stato mediante un'idonea, specifica preparazione culturale dei docenti. Il fatto, perciò, che nel caso qui in esame il legislatore abbia salvaguardato tale esigenza non confligge, ma è anzi pienamente coerente col precetto di buon andamento dell'amministrazione dettato nell'art. 97 Cost..
Né può dirsi leso il principio di tutela del lavoro (art. 35 Cost.), genericamente invocato dal giudice a quo, dato che esso, nel caso in esame, va coordinato con quello del buon andamento del servizio scolastico (artt. 33 e 97 Cost.). Del resto, lo stesso T.A.R. rimettente ammette che un affidamento sulla continuità dell'insegnamento precario di lingue straniere non poteva fondatamente nutrirsi da parte di chi era munito di titolo di studio dichiarato invalido fin dal 1972 e che, dopo la transitoria deroga introdotta con l'art. 3 della legge n. 358 del 1974, tale era restato in proseguo di tempo, per effetto della legge 9 agosto 1978, n. 463, abrogativa di quest'ultimo disposto (art. 33).
Né maggior fondamento ha la censura, se riferita all'art. 3 Cost.. Innanzitutto, non giova alla tesi del giudice a quo il richiamo all'ora ricordato art. 3 della legge del 1974. Trattasi, invero, di norma dichiaratamente provvisoria (cfr. artt. 1, 2 e 5, legge n. 358 cit.) e per di più strettamente correlata - come sottolinea l'Avvocatura e la giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 15 novembre 1982, n. 570) - alla funzione di integrazione della formazione iniziale degli abilitandi cui era preordinato il sistema dei corsi abilitanti, introdotto dalla citata legge del 1974 e poi abrogato con la legge n. 463 del 1978.
Tale disposizione perciò, sia perché transitoria ed inserita in un sistema di reclutamento diverso da quello della legge n. 270 del 1982, sia perché derogatoria rispetto ad un principio da questa mantenuto, non può essere assunta a parametro né acquisire valore di principio cui l'ulteriore norma derogatoria contenuta nell'art. 76 di tale legge debba necessariamente attenersi.
Sul piano, poi, del rapporto tra le due fattispecie - quella contenuta e quella esclusa dal testo dell'impugnato art. 76 - è evidente la loro disomogeneità, dato che esse si differenziano proprio in relazione al possesso, o meno, di un titolo di studio specifico per l'insegnamento cui la conseguenda abilitazione è preordinata. La razionalità di tale differenziazione emerge dal già cennato rilievo che alla preparazione culturale specifica va assegnato nel quadro di un ordinato assetto della funzione docente. Se, in quali casi ed in che misura essa sia surrogabile con l'esperienza didattica è questione che non può che essere rimessa alla ponderata e non arbitraria valutazione del legislatore.
Questa Corte ha d'altra parte già sottolineato (cfr. sentenza n. 209 del 1986 e ordinanza n. 687 del 1988) i caratteri, oltre che di transitorietà, di eccezionalità dell'impugnato art. 76, segnalati anche dal suo travagliato iter parlamentare (assente nel progetto originario ed introdotto dal Senato, esso aveva in una prima fase suscitato diffuse perplessità ed era stato perciò soppresso dalla Camera). Da una norma siffatta, per sua natura delimitata alle ipotesi espressamente previste, non può perciò desumersi - come pretende il giudice a quo - l'intenzione del legislatore di pervenire ad un'indiscriminata sanatoria di tutte le pregresse posizioni di precariato; e conseguentemente, non può ascriversi a difetto di coerenza il fatto che si sia voluto tenere fermo il principio della specificità del titolo di studio ai fini dell'abilitazione all'insegnamento.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 76 della legge 20 maggio 1982, n. 270 (Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente) sollevata, in riferimento agli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione dal Tribunale amministrativo regionale della Toscana con ordinanza del 5 novembre 1986.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CORASANITI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 26 maggio 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI