Sentenza  307/1989 (ECLI:IT:COST:1989:307)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: SAJA - Redattore:  - Relatore: SPAGNOLI
Camera di Consiglio del 08/03/1989;    Decisione  del 18/05/1989
Deposito de˙l 26/05/1989;    Pubblicazione in G. U. 31/05/1989 n.22
Norme impugnate:  
Massime:  12014 12015
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 307

SENTENZA 18-26 MAGGIO 1989

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità dell'art. 3, ottavo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica), e dell'art. 10 del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1432 (Riordinamento della prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e per la tubercolosi), promosso con ordinanza emessa il 6 luglio 1988 dal Pretore di Torino nel procedimento civile vertente tra Curati Anna Maria e l'I.N.P.S., iscritta al n. 685 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1989 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio promosso da Curati Anna Maria nei confronti dell'I.N.P.S. per ottenere la corresponsione di una pensione di importo superiore a quella liquidatale nonché la restituzione delle somme versate a titolo di contribuzione volontaria, il Pretore di Torino, con ordinanza del 6 luglio 1988, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., due questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, ottavo comma, l. 29 maggio 1982, n. 297 e 10 d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1432.

Nel caso di specie, premette il giudice a quo, la ricorrente vantava, ai fini della pensione di vecchiaia, decorrente dal 31 marzo 1986, 21 anni di contribuzione obbligatoria (fino al 10 novembre 1973) e 12 anni di contribuzione volontaria (per il periodo successivo), per i quali aveva complessivamente versato L. 10.870.522. Secondo le risultanze istruttorie, essa avrebbe dovuto percepire, tenendo conto dell'anzianità contributiva sia obbligatoria che volontaria, nonché delle modalità di calcolo indicate nell'art. 3 della legge 297 del 1982, una pensione di importo mensile - inferiore al minimo - di L. 320.519; laddove, eliminando i contributi volontari sia dal calcolo della retribuzione media annua pensionabile sia dal moltiplicatore che esprime le settimane complessive di contribuzione, avrebbe percepito la somma mensile di L. 817.304.

Ciò premesso, il Pretore esclude innanzitutto che, nel sistema introdotto con l'art. 3 della legge n. 297 del 1982 (utilizzazione invariabile degli ultimi cinque anni di contribuzione), sia consentito sia di calcolare la pensione omettendo o meno i contributi volontari, a seconda del risultato più favorevole per l'assicurato - possibilità, questa, prevista in via transitoria dall'art. 15 d.P.R. n. 1432 del 1971 -; sia di scegliere i periodi contributivi più favorevoli, come consentito in precedenza dall'art. 14 della legge n. 153 del 1969, come modificato dall'art. 26 della legge n. 160 del 1975 (tre migliori anni nell'arco degli ultimi dieci).

Osservato quindi che nella specie l'interessata, se non avesse effettuato la prosecuzione della contribuzione nella forma volontaria, avrebbe conseguito una pensione superiore al doppio del trattamento minimo ed evitato l'esborso di oltre 10 milioni, il giudice a quo dubita che il citato art. 3, ottavo comma, contrasti con i suddetti disposti costituzionali "nella parte in cui non consente l'utilizzo, per il calcolo della retribuzione pensionabile e per la determinazione della stessa anzianità contributiva, della sola contribuzione obbligatoria, tralasciando quella volontaria; e ciò tutte le volte in cui detto calcolo, effettuato utilizzando anche la contribuzione volontaria, comporti un risultato pensionistico inferiore a quello che si otterrebbe solo con i contributi obbligatori".

Per effetto di tale mancata previsione, infatti, risulterebbe non solo alterato il necessario rapporto, se non di proporzionalità, quanto meno di equilibrio tra contribuzioni e trattamento pensionistico, ma ne deriverebbe anche un decremento pensionistico, proprio laddove si è avuto un maggiore sforzo contributivo.

Con ciò, inoltre, si perverrebbe a risultati irrazionali e contrastanti con la finalità perseguita dal legislatore con l'istituto della contribuzione volontaria, che mira ad ampliare i diritti dell'assicurato e non già a danneggiarlo o a reperire risorse a fondo perduto.

Il giudice a quo rileva inoltre che - salva la possibilità di fruire della pensione d'invalidità, peraltro ottenibile col versamento di solo 52 contributi settimanali nell'ultimo quinquennio (art. 9 della legge n. 218 del 1952) - nel caso di specie l'interessata non ha tratto alcun vantaggio dalla contribuzione volontaria, né sotto il profilo del quantum pensionistico né sotto quello dell'anzianità contributiva. A suo avviso, tale risultato dovrebbe indurre a ritenere contrastante con gli artt. 3 e 38 Cost. l'art. 10 del d.P.R. n. 1432 del 1971, nella parte in cui tale norma, nel disciplinare i casi di ripetizione dei contributi volontari, non la consente ove essi siano divenuti indebiti perché non utilizzati né utilizzabili nel calcolo della retribuzione pensionabile e dell'anzianità contributiva, in quanto non idonei, nel caso concreto, ad arrecare alcun beneficio all'assicurato; ovvero, in subordine, nella parte in cui non consente la ripetizione di quella porzione di contributi volontari non necessari per tenere in vita l'assicurazione sull'invalidità, in quanto eccedenti quanto previsto dal predetto disposto della legge n. 218 del 1952.

2. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto a mezzo dell'Avvocatura dello Stato, ha chiesto che le suesposte questioni siano dichiarate manifestamente inammissibili, in ragione della mancata illustrazione - a suo avviso - sia del meccanismo di calcolo alla stregua del quale la liquidazione della pensione in base ai contributi volontari risulterebbe pregiudizievole all'assicurato, sia dei motivi e profili del denunciato contrasto con i parametri costituzionali invocati. Inoltre, la questione concernente l'art. 10 d.P.R. n. 1432 del 1971 sarebbe comunque infondata "tenuto conto del possibile beneficio comportato dalla prosecuzione volontaria (eventuale pensione di invalidità) nonché del criterio solidaristico cui è improntato il sistema previdenziale".

Considerato in diritto

1. - Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Pretore di Torino solleva, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., due distinte questioni di costituzionalità - concernenti, rispettivamente, l'art. 3, comma ottavo, della legge 29 maggio 1982, n. 297 e l'art. 10 del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1432 - ancorate ai medesimi presupposti di fatto, costituiti dal raffronto tra i risultati del calcolo della pensione spettante alla ricorrente effettuato, in applicazione della prima di tali norme, nell'un caso computando sia i contributi obbligatori che quelli volontari, nell'altro solo quelli obbligatori. Nella specie, sulla base dei calcoli effettuati in istruttoria da un funzionario dell'I.N.P.S. e non contestati da tale Istituto, resistente nel giudizio a quo, è emersa la spettanza, nel primo caso, di una pensione di importo (L. 320.519) addirittura inferiore al trattamento minimo (L. 384.650) tanto da dover essere integrata fino a tale livello; nel secondo, di una pensione più che doppia rispetto a detto minimo (L. 817.704).

Tratto caratteristico della fattispecie considerata è che la ricorrente, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, aveva maturato un'anzianità contributiva (21 anni) sufficiente per la maturazione del diritto a pensione: che quindi, al raggiungimento dell'età pensionabile, avrebbe potuto esserle liquidata sulla base dei soli contributi obbligatori, anche a prescindere, cioè, dagli ulteriori anni (12) di contribuzione volontaria da essa effettuata nella misura prescritta dall'Istituto assicuratore.

In base a tali presupposti, il giudice a quo lamenta che il meccanismo predisposto dall'impugnato art. 3 conduca ad un decremento pensionistico proprio laddove si è avuto un maggiore sforzo contributivo: risultato, questo, a suo avviso irrazionale e discriminatorio, che altera sia il necesssario equilibrio tra contribuzione e trattamento pensionistico, sia le finalità della contribuzione volontaria, preordinata all'ampliamento e non alla compressione dei diritti dell'assicurato. Di qui, la censura del citato art. 3, comma ottavo, "nella parte in cui non consente l'utilizzo, per il calcolo della retribuzione pensionabile e per la determinazione della stessa anzianità contributiva, della sola contribuzione obbligatoria, tralasciando quella volontaria; e ciò tutte le volte in cui detto calcolo, effettuato utilizzando anche la contribuzione volontaria, comporti un risultato pensionistico inferiore a quello che si otterrebbe solo con i contributi obbligatori".

Nell'ordinanza di rimessione sono sufficientemente delineati sia i presupposti di fatto e giuridici dell'impugnativa, sia le ragioni del denunciato contrasto con i parametri costituzionali invocati; né l'Avvocatura sostiene che vi siano stati errori di calcolo o inesattezze nell'applicazione dei meccanismi di calcolo previsti dalla disposizione censurata. A torto, dunque, l'Avvocatura lamenta, deducendola come motivo di inammissibilità, l'insufficiente illustrazione delle ragioni per le quali quei meccanismi conducono ai risultati evidenziati nell'ordinanza. Ciò, invero, forma oggetto dell'indagine demandata a questa Corte, che non può non vagliare il merito della questione laddove - come nella specie - ne siano chiare le premesse e le conseguenze.

2. - Va preliminarmente precisato che oggetto del giudizio non è la congiunta considerazione, ai fini del calcolo della retribuzione pensionabile, tanto della contribuzione obbligatoria che di quella volontaria, bensì l'esclusione di un'autonoma valutazione della prima nella specifica ipotesi in cui essa sia di per sé sufficiente a radicare il diritto a pensione. A prescindere dalla sua frequenza nella pratica, tale particolare ipotesi rientra tra quelle astrattamente contemplate dalla disposizione impugnata; di conseguenza, la questione sollevata non può essere riguardata come mera questione di fatto, e l'evenienza che tale valutazione autonoma conduca a risultati più favorevoli va considerata come possibile vizio discendente dalla sua mancata previsione.

Tanto premesso circa i limiti dell'impugnativa, è opportuno ricordare che nel sistema retributivo adottato dal d.P.R. 27 aprile 1968 n. 488 (in attuazione del principio enunziato nell'art. 6 lett. b) della legge 18 marzo 1968, n. 238) l'ammontare della pensione viene determinato in percentuale sulla retribuzione pensionistica e in proporzione all'anzianità contributiva. Per quanto più specificamente riguarda il primo dato - che costituisce la principale base nel calcolo della pensione - diversi sono stati i parametri indicati dalle varie leggi succedutesi nel tempo. Il sistema adottato dalla legge n. 297 del 1982 per le pensioni erogate dal fondo pensioni per i lavoratori dipendenti decorrenti dal 1° luglio 1982, innovando rispetto alla precedente legislazione, dispone, nell'ottavo comma dell'art. 3, che la retribuzione annua pensionabile è costituita dalla quinta parte della somma delle retribuzioni risultanti dalle ultime duecentosessanta settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione; precisando poi che le retribuzioni settimanali da sommare tra di loro e da dividere per cinque sono quelle percepite in costanza di rapporto di lavoro o corrispondenti a periodi riconosciuti figurativamente ovvero ad eventuale contribuzione volontaria.

Nei commi successivi (dal nono al dodicesimo), sono specificate le modalità di determinazione della retribuzione media settimanale di ciascuno degli anni solari in cui si collocano le ultime duecentosessanta settimane di contribuzione, nonché della retribuzione complessiva di ciascun anno; la somma delle retribuzioni annuali divisa per cinque costituisce la retribuzione annua pensionabile, che forma, insieme all'anzianità contributiva, la base di calcolo della pensione.

Di particolare rilievo, ai fini che qui interessano, è il disposto dell'undicesimo comma, che provvede all'indicizzazione delle retribuzioni pregresse, stabilendo che la retribuzione media settimanale di ciascuno degli anni solari considerati va "rivalutata in misura corrispondente alla variazione dell'indice annuo del costo della vita calcolata dall'ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria, tra l'anno solare cui la retribuzione si riferisce e quello precedente la decorrenza della pensione": sicché non vanno rivalutate né le retribuzioni comprese nell'anno solare di decorrenza della pensione, né quelle dell'anno solare immediatamente precedente, che è quello preso a riferimento per la rivalutazione.

Ora, se si tiene conto delle ben note dinamiche del processo inflazionistico, è agevole osservare che la base di calcolo della retribuzione pensionabile è assoggettata a coefficienti di rivalutazione tendenzialmente crescenti quanto maggiore è la distanza temporale rispetto all'epoca di decorrenza della pensione, e correlativamente decrescenti quanto più ci si approssima a questa. Ove, come di norma, la contribuzione volontaria segua quella obbligatoria, la base di calcolo verrà a determinarsi in relazione alla retribuzione media settimanale corrispondente alla classe di contribuzione assegnata dall'I.N.P.S.. Benché tale retribuzione media sia ragguagliata a quella percepita in costanza di rapporto di lavoro e assoggettata essa stessa a rivalutazione in virtù di altre disposizioni (cfr. artt. 6 e 8 d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1432, 21 legge 21 dicembre 1978, n. 843, 2 decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito con modificazioni nella legge 26 settembre 1981, n. 53 e allegata tabella F, 7 decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 1983, n. 638), ben può avvenire - come la documentazione prodotta nel giudizio principale esemplarmente dimostra - che, anche in riferimento alla classe di contribuzione assegnata, ed all'evoluzione nella struttura dei salari, la retribuzione pensionabile in tal modo determinata risulti inferiore a quella calcolata sulle pregresse retribuzioni percepite in costanza di rapporto di lavoro, assoggettata a più marcata rivalutazione. In definitiva, quindi, il meccanismo rivalutativo predisposto nel citato comma undicesimo dell'art. 3, interagendo con quelli dettati per la determinazione della contribuzione volontaria, può rendere più vantaggiosa la retribuzione pensionabile determinata alla stregua della contribuzione obbligatoria, vanificando anche gli effetti della maggiore anzianità contributiva raggiunta con la contribuzione volontaria.

Nell'ipotesi - che è la sola qui considerata - in cui la contribuzione obbligatoria sia di per sé sufficiente ai fini del diritto a pensione, il paradossale risultato per cui alla contribuzione volontaria consegue l'attribuzione all'assicurato di una pensione inferiore a quella spettantigli ove essa fosse stata omessa è certamente irrazionale e privo di ogni giustificazione: ciò che ridonda in irragionevolezza della norma impugnata, in quanto ha omesso di dare congrua regolazione a tale ipotesi.

Tale valutazione risalta ancor più ove si consideri la finalità propria della contribuzione volontaria che, per ovviare agli effetti negativi, ai fini previdenziali, della mancata prestazione di attività lavorativa, mira a far raggiungere i requisiti minimi di anzianità contributiva per il diritto a pensione ed a "mantenere costante e intangibile in capo al lavoratore, ai fini del pensionamento, il livello retributivo attinto in tutto l'arco della sua attività lavorativa" (sent. n. 574 del 1987). Ed è a questo fine che l'art. 9 del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1432, equipara i contributi volontari a quelli obbligatori, ai fini del diritto alle prestazioni, dell'anzianità contributiva e della determinazione della retribuzione annua pensionabile. Tale funzione di salvaguardia dei contenuti economici della retribuzione pensionabile percepita in costanza di rapporto di lavoro è infatti evidentemente frustrata ove la contribuzione volontaria consegua l'effetto di farla decrescere, così vanificando le aspettative legittimamente nutrite dal lavoratore per il tempo successivo alla cessazione della propria attività (sent. n. 822 del 1988).

Tale svuotamento della precipua finalità della contribuzione volontaria - che concorre alla compiuta attuazione della tutela previdenziale garantita dall'art. 38 Cost. - non può essere giustificato né con l'aumento dell'anzianità contributiva, che nell'ipotesi considerata è insufficiente a compensare il decremento della retribuzione pensionabile; né col beneficio che la prosecuzione volontaria offre all'assicurato di consentirgli - ricorrendone i presupposti - di conseguire la pensione di invalidità. Questo beneficio vale, in effetti, a dar ragione del concorrente rilievo che la contribuzione volontaria conserva anche in situazioni come quella qui esaminata; ma non è sufficiente a giustificare il depauperamento della prestazione pensionistica principale che quella contribuzione tende a salvaguardare o incrementare.

Alla così accertata violazione degli artt. 3 e 38 Cost. consegue che l'impugnato art. 3, ottavo comma, va dichiarato costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede che la pensione del lavoratore dipendente che - dopo aver conseguito, in pendenza di rapporto di lavoro, il requisito dell'anzianità assicurativa e contributiva - ha proseguito nella contribuzione volontaria, non possa comunque essere inferiore a quella che avrebbe maturato, al momento del raggiungimento dell'età pensionabile, per effetto della sola contribuzione obbligatoria.

3. - Muovendo dal medesimo presupposto dianzi illustrato (cfr. par. 1), il Pretore di Torino ha altresì sollevato, in riferimento agli stessi parametri, un questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1432, nella parte in cui non consente la ripetizione dei contributi volontari, divenuti indebiti perché non utilizzati né utilizzabili nel calcolo della retribuzione pensionabile e della anzianità contributiva, in quanto non idonei - nel caso concreto - ad arrecare alcun beneficio all'assicurato: ovvero in subordine nella parte in cui non consente la ripetizione di quella porzione di contributi volontari non necessari per tenere in vita l'assicurazione sulla invalidità.

Tale questione è infondata sotto entrambi i profili prospettati. Evidente è innanzitutto, in riferimento all'art. 3 Cost., la disomogeità delle situazioni poste a raffronto. La norma impugnata, invero, autorizza il rimborso dei contributi allorché questi non possono neppure essere computati ai fini del conseguimento dell'utilità a cui sono destinati, come nel caso dei contributi versati in ritardo, o in contrasto con le disposizioni di legge, o per periodi coperti da contribuzione effettiva o figurativa. Si tratta cioè, di ipotesi di versamenti indebiti perché erroneamente effettuati e ricevuti in violazione della normativa vigente.

Nel caso qui in esame, il versamento dei contributi, frutto di libera scelta dell'interessato, non è indebito né erroneo ed è in ogni caso potenzialmente computabile e utilizzabile ai fini del conseguimento della pensione di invalidità. Anche ai fini della pensione di vecchiaia, inoltre, la mancata utilizzazione dei contributi volontari non è frutto di una preclusione normativa a priori, bensì della verifica a posteriori dei risultati del raffronto tra gli effetti dei due tipi di contribuzione, che per di più si è nella specie reso necessario solo per l'incidenza di una norma sopravvenuta.

Quanto poi alla censura riferita all'art. 38 Cost., è sufficiente ricordare che la Corte ha ripetutamente affermato che la norma costituzionale non comporta, anche in ossequio al principio di solidarietà, la corrispondenza tra prestazioni e contributi versati, essendo sufficiente che - in forza dei contributi obbligatori e volontari - al lavoratore siano attribuite adeguate prestazioni previdenziali.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara la illegittimità costituzionale dell'ottavo comma dell'art. 3 della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica), nella parte in cui non prevede che, in caso di prosecuzione volontaria nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti da parte del lavoratore dipendente che abbia già conseguito in costanza di rapporto di lavoro la prescritta anzianità assicurativa e contributiva, la pensione liquidata non possa comunque essere inferiore a quella che sarebbe spettata al raggiungimento dell'età pensionabile sulla base della sola contribuzione obbligatoria;

2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 del d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1432 (Riordinamento della prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e per la tubercolosi), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione dal Pretore di Torino con ordinanza del 6 luglio 1988 (r.o. n. 685/1988).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 26 maggio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI