Ordinanza 306/1989 (ECLI:IT:COST:1989:306)
Giudizio:  GIUDIZIO PER LA CORREZIONE DI OMISSIONI E/O ERRORI MATERIALI
Presidente: SAJA - Redattore:  - Relatore: DELL'ANDRO
Camera di Consiglio del 17/05/1989;    Decisione  del 17/05/1989
Deposito de˙l 25/05/1989;    Pubblicazione in G. U. 31/05/1989 n.22
Norme impugnate:  
Massime:  24505
Atti decisi: 
Correzione di errore materiale delle seguenti pronunce:  1989/78   

Pronuncia

N. 306

ORDINANZA 17-25 MAGGIO 1989

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, avv. Mauro FERRI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio per la correzione di errori materiali contenuti nella sentenza n. 78 del 3 marzo 1989;

Udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1989 il Giudice relatore Renato Dell'Andro;

Ravvisata la necessità di correggere errori materiali occorsi nella motivazione e nel dispositivo del testo depositato della sentenza n. 78 del 1989;

Visto l'art. 21 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dispone che nella sentenza n. 78 del 1989 siano corretti i seguenti errori materiali:

1) nel "Considerato in diritto", il secondo periodo del terzo capoverso del numero 7 (che comincia con le parole "Ma, di più, appena circa undici anni prima..."; e termina con le parole "...costituzione di parte civile") va letto nel seguente modo: "Ma, di più, appena circa undici anni prima dell'emanazione del c.p.m.p., il legislatore aveva ribadito, in sede di procedimento penale ordinario, l'ammissibilità della costituzione di parte civile";

2) nel dispositivo, all'ultimo capoverso, dopo le parole "risarcimento del danno", deve leggersi, in aggiunta, la seguente frase: "restando superata, dalla precedente declaratoria d'illegittimità costituzionale, ex art. 27 della legge n. 87 del 1953, del secondo comma dell'art. 373 del codice penale militare di pace, la declaratoria d'inammissibilità della questione relativa al secondo comma del predetto articolo, proposta con la stessa ordinanza".

Così deciso in Roma, in Camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 maggio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: DELL'ANDRO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 25 maggio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI