Ordinanza 304/1989 (ECLI:IT:COST:1989:304)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: SAJA - Redattore:  - Relatore: MENGONI
Camera di Consiglio del 12/04/1989;    Decisione  del 17/05/1989
Deposito de˙l 25/05/1989;    Pubblicazione in G. U. 31/05/1989 n.22
Norme impugnate:  
Massime:  24503
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 304

ORDINANZA 17-25 MAGGIO 1989

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 69, 10° comma, legge 27 luglio 1978 n. 392, nella nuova formulazione di cui alla legge 6 febbraio 1987 n. 15, ("Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 382, recante misure urgenti in materia di contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione"); dell'art. 2, 4° comma legge 6 febbraio 1987 n. 15 promosso con ordinanza emessa il 14 novembre 1988 dal Pretore di Napoli nel procedimento civile vertente tra S.p.A. ICE SNEI e Fiorillo Salvatore ed altro iscritta al n. 812 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3 prima serie speciale dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 aprile 1989 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

Ritenuto che nel corso di un processo civile promosso dal locatore di un immobile ad uso non abitativo contro il conduttore per ottenere "la determinazione giudiziale del canone e dell'indennità di occupazione" per il periodo successivo alla scadenza del regime transitorio, il Pretore di Napoli, con ordinanza del 14 novembre 1988, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, decimo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392, nel testo stabilito dalla legge 6 febbraio 1987, n. 15, e dell'art. 2, quarto comma, di quest'ultima legge, "nella parte in cui si stabilisce che il conduttore di immobili ad uso diverso da abitazione, per il periodo di occupazione successivo alla scadenza del vecchio contratto e fino alla data di rilascio fissata dal giudice o alla decorrenza di un nuovo contratto, non è tenuto a corrispondere se non il canone, maggiorato di un aumento in misura prefissata dalla legge e neppure a risarcire il danno ex art. 1591 cod. civ.";

che nel giudizio davanti alla Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o, in subordine, infondata;

Considerato che nell'indicazione della norma impugnata il giudice a quo è caduto in una falsa demostratio, tale norma non essendo contenuta nel combinato disposto dell'art. 69, decimo comma, della legge n. 392 del 1978, modificato dall'art. 1 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832, convertito nella legge 6 febbraio 1987, n. 15, e dell'art. 2, quarto comma, del medesimo decreto n. 832, bensì nell'art. 2 del decreto-legge 25 settembre 1987, n. 393, convertito nella legge 25 novembre 1987, n. 478;

che la questione è già stata, con argomenti analoghi, sottoposta a questa Corte, che l'ha dichiarata non fondata con la sentenza n. 22 del 1989;

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953 n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità dell'art. 2 del decreto-legge 25 settembre 1987, n. 393, convertito nella legge 25 novembre 1987, n. 478 (Norme in materia di locazioni di immobili ad uso non abitativo, nonché di cessione e di assegnazione di alloggi di edilizia agevolata-convenzionata) - erroneamente indicato come art. 69, decimo comma, della legge 27 luglio 1987, n. 392, modificato dalla legge 6 febbraio 1987, n. 15, combinato con l'art. 2, quarto comma, di quest'ultima legge - sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione, dal Pretore di Napoli con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 maggio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 25 maggio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI