N. 299
ORDINANZA 17-25 MAGGIO 1989
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), così come correlato alla normativa degli artt. 2 e 3 del D.M. 21 luglio 1983 (Determinazione, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, degli indici e coefficienti presuntivi di reddito o di maggior reddito in relazione agli elementi indicativi di capacità contributiva di cui al secondo comma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600), promosso con ordinanza emessa il 30 luglio 1988 dalla Commissione tributaria di primo grado di Sondrio sul ricorso proposto da Secchi Primo contro l'Ufficio Imposte Dirette di Tirano, iscritta al n. 6 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell'anno 1989;
Visto l'atto di intervento del Presidente del consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 12 aprile 1989 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;
Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Sondrio, con ordinanza 30 luglio 1988 (R.O. n. 6 del 1989) ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dell'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 "così come correlato con quanto disposto dal D.M. 21 luglio 1983", sotto il profilo che esso "facendo riferimento a coefficienti rigidi", ai fini degli accertamenti presuntivi, "senza distinzioni di classe nell'ambito di ciascuna categoria di elementi considerati nell'art. 2 dello stesso d.P.R. n. 600 del 1973", violerebbe il principio della capacità contributiva;
Considerato che questa Corte, con la sentenza n. 283 del 1987, ha escluso il contrasto dell'art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973 con gli artt. 3 e 53 della Costituzione, sotto il profilo della lesione del principio della capacità contributiva, affermando altresì che la valutazione della legittimità del D.M. 21 luglio 1983 esula dalla sua competenza, trattandosi di un atto amministrativo il quale, come tale, non può formare oggetto di giudizio di legittimità costituzionale;
che non sono stati addotti motivi che possano indurre a discostarsi da detta decisione;
Visti gli artt. 26 legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado di Sondrio, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 maggio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 25 maggio 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI