Ordinanza 298/1989 (ECLI:IT:COST:1989:298)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: SAJA - Redattore:  - Relatore: BORZELLINO
Camera di Consiglio del 12/04/1989;    Decisione  del 17/05/1989
Deposito de˙l 25/05/1989;    Pubblicazione in G. U. 31/05/1989 n.22
Norme impugnate:  
Massime:  15369
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 298

ORDINANZA 17-25 MAGGIO 1989

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 23, ultimo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili), promosso con ordinanza emessa il 2 marzo 1988 dalla Commissione tributaria di secondo grado di La Spezia sul ricorso proposto dalla S.r.l. Nuova Spezia contro l'Ufficio del Registro di Sarzana, iscritta al n. 29 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 aprile 1989 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 2 marzo 1988 (pervenuta il 14 gennaio 1989) dalla Commissione tributaria di secondo grado di La Spezia sul ricorso proposto da S.r.l. Nuova Spezia contro l'Ufficio del Registro di Sarzana è stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 23, ultimo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili), nella parte in cui parifica, quanto al trattamento sanzionatorio, la tardiva dichiarazione all'omessa dichiarazione, per contrasto con l'art.76 della Costituzione (in relazione all'art. 10 n. 11 della legge 9 ottobre 1971, n. 825);

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la manifesta infondatezza della questione;

Considerato che con sentenza n. 84 del 1989 questa Corte ha dichiarato l'inammissibilità della medesima questione, auspicando peraltro una più ragionevole graduazione del regime sanzionatorio da parte del legislatore;

che pertanto non ravvisandosi ragioni di sorta per modificare quanto già deciso, va dichiarata la manifesta inammissibilità della sollevata questione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, dell'art. 23, ultimo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili), in riferimento all'art. 76 della Costituzione (in relazione all'art. 10 n. 11 della legge 9 ottobre 1971, n. 825), sollevata dalla Commissione tributaria di secondo grado di La Spezia con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 maggio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 25 maggio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI