Ordinanza 296/1989 (ECLI:IT:COST:1989:296)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: SAJA - Redattore:  - Relatore: BORZELLINO
Camera di Consiglio del 12/04/1989;    Decisione  del 17/05/1989
Deposito de˙l 25/05/1989;    Pubblicazione in G. U. 31/05/1989 n.22
Norme impugnate:  
Massime:  15545
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 296

ORDINANZA 17-25 MAGGIO 1989

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, terzo comma, della legge 11 novembre 1983, n. 638, rectius del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638, con modificazioni, promosso con ordinanza emessa il 21 maggio 1988 dal Pretore di Novi Ligure nel procedimento civile vertente tra Frascaroli Anna e la Ditta Sival S.p.a., iscritta al n. 5 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Visto l'atto di costituzione della Ditta Sival, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 aprile 1989 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

Ritenuto che con ordinanza emessa il 21 maggio 1988 il Pretore di Novi Ligure, nel procedimento civile vertente tra Frascaroli Anna e Ditta Sival S.p.a., ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 4 e 41 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, terzo comma, della legge 11 novembre 1983, n. 638, rectius del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638, con modificazioni, là dove prevede che i dipendenti assunti nelle forme ordinarie e divenuti invalidi non concorrono nella quota del 15% di cui all'art. 11 della legge 2 aprile 1968, n. 482, se non quando hanno un grado di invalidità superiore al 60% della capacità lavorativa;

che con memoria depositata il 19 gennaio 1989 si è costituita la Sival S.p.a. rappresentata e difesa dall'avvocato Giorgio Pavari;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile e comunque non fondata;

Considerato che la Corte, quanto all'asserita violazione degli artt. 3 e 4 della Costituzione, ha già avuto modo di rilevare come sia ben diversa la posizione dei lavoratori assunti in via ordinaria successivamente divenuti invalidi, il cui rapporto di lavoro è assistito da specifiche normative, rispetto a quella dei lavoratori già minorati nella loro capacità lavorativa e assistiti, perciò, dalle disposizioni sulle assunzioni obbligatorie (sentenza n.130 del 1984);

che ancora, per ciò che attiene all'asserito contrasto con l'art. 41, i principi in tal contesto racchiusi sono intesi a preservare l'iniziativa economica da restrizioni abnormi nelle scelte operative del relativo svolgimento, onde applicando - per come si vorrebbe - le percentuali di legge nei loro originari contenuti si creerebbero ingiustificati squilibri in ordine agli obblighi del datore di lavoro, (cfr. sentenza n. 130 del 1984 e sentenza n. 622 del 1987);

che non si ravvisano ulteriori argomenti tali da indurre a riesaminare la questione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, terzo comma, della legge 11 novembre 1983, n. 638 rectius del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini), convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638, con modificazioni, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 4 e 41 della Costituzione, dal Pretore di Novi Ligure con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 maggio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: BORZELLINO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 25 maggio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI