Ordinanza 294/1989 (ECLI:IT:COST:1989:294)
Giudizio:  GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente: SAJA - Redattore:  - Relatore: GALLO E.
Camera di Consiglio del 12/04/1989;    Decisione  del 17/05/1989
Deposito de˙l 25/05/1989;    Pubblicazione in G. U. 31/05/1989 n.22
Norme impugnate:  
Massime:  15366
Atti decisi: 

Pronuncia

N. 294

ORDINANZA 17-25 MAGGIO 1989

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 26 settembre 1986, n. 599 (Revisione legislazione valutaria), promosso con ordinanza emessa il 26 gennaio 1988 dal Giudice istruttore presso il Tribunale di Roma nel procedimento penale a carico di Merloni Vittorio ed altri, iscritta al n.103 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.14, prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visti l'atto di costituzione di Ninno Mario ed altri, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 12 aprile 1989 il Giudice relatore Ettore Gallo;

Ritenuto che il Giudice istruttore presso il Tribunale di Roma, con l'ordinanza in epigrafe ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2 della legge 26 settembre 1986 n. 599 (Revisione legislazione valutaria), in riferimento agli articoli 3 e 25 della Costituzione, assumendo che la norma denunziata, con l'espressione "violazione di divieto legalmente dato" viene a punire nello stesso modo comportamenti diversi, quali quelli posti in essere nella vigenza della normativa precedente (ispirata al divieto generale di esportazione della valuta) e di quella attuale (ispirata alla libertà dei rapporti monetari);

Vi sarebbe poi anche contrasto col principio di tassatività, data la portata così ampia e generica della norma da ricomprendere precetti scaturenti da principi opposti;

Considerato che dopo l'ordinanza di rimessione è stata emanata la legge 21 ottobre 1988, n. 455, che depenalizza anche per il passato le violazioni previste dalla norma denunziata, in modo che si rende necessario un nuovo esame della rilevanza;

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al giudice a quo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 maggio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GALLO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 25 maggio 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI