N. 293
ORDINANZA 17-25 MAGGIO 1989
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza pubblica e la pubblica moralità), come modificato dall'art. 8 della legge 14 ottobre 1974, n. 497 (Nuove norme contro la criminalità), promosso con ordinanza emessa il 13 aprile 1988 dal Pretore di Cosenza nel procedimento penale a carico di Musacco Mario, iscritta al n. 4 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell'anno 1989.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 12 aprile 1989 il Giudice relatore Ettore Gallo;
Ritenuto che il Pretore di Cosenza -con ordinanza del 13 aprile 1988, pervenuta alla Corte il 3 gennaio 1989- ha sollevato, in riferimento all'art. 13 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza pubblica e la pubblica moralità), come modificato dall'art. 8 della legge 14 ottobre 1974, n. 497 (Nuove norme contro la criminalità);
che la norma impugnata è censurata nella parte in cui consente l'arresto per violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale anche fuori dei casi di flagranza;
che tale previsione - se è giustificata quando la contravvenzione agli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale abbia carattere permanente - limita invece oltre misura il diritto allo status libertatis, anche sul piano della repressione per coloro che siano sottoposti a misure di prevenzione, quando l'evento da reprimere ha carattere istantaneo e per di più configura una fattispecie in sé contravvenzionale (guida di autoveicolo);
Considerato che questioni analoghe sono state già dichiarate non fondate dalla Corte con le sentenze nn. 64/1970 e 126/1983;
che in particolare la sentenza n. 64/1970 ha non solo precisato che nella norma impugnata ricorrono tutti gli estremi richiesti dall'art.13 della Costituzione, ma anche chiarito che, nella specifica situazione descritta in detta norma è pienamente ragionevole la previsione che possa ricorrere, fuori della flagranza, "una situazione di urgenza che renda necessario l'intervento restrittivo della libertà personale, ove si tenga presente che il provvedimento si rivolge a soggetti nei cui confronti già si sono verificate le condizioni di pericolosità sociale... e che hanno, per di più, contravvenuto agli obblighi relativi; che hanno cioè trasgredito ad una - quale che sia - delle prescrizioni stabilite nel provvedimento di applicazione della sorveglianza speciale";
che dall'ordinanza di rimessione non emergono elementi che rendano opportuno un riesame delle decisioni citate;
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come modificato dall'art. 8 della legge 14 ottobre 1974, n. 497, sollevata, in riferimento all'art. 13 della Costituzione dal Pretore di Cosenza con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 maggio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GALLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 25 maggio 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI