N. 290
ORDINANZA 17-25 MAGGIO 1989
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, prof. Luigi MENGONI, avv. Mauro FERRI;
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma, n. 1, del regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022 (Ordinamento giudiziario militare); degli artt. 1, cpv. e 2, primo e secondo comma, della legge 7 maggio 1981, n. 180 (Modifiche all'ordinamento giudiziario militare di pace) e degli artt. 2, 7, 9 e 16 della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati) promossi con ordinanze emesse il 26 ed il 25 maggio 1988 dal Tribunale militare di La Spezia nei procedimenti penali a carico di Gallidabino Massimo e Zingaretti Riccardo, iscritte ai nn. 805 e 806 del registro ordinanze 1988 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1989.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1989 il Giudice relatore Renato Dell'Andro.
Ritenuto che, con le ordinanze indicate in epigrafe, il Tribunale militare di La Spezia ha sollevato, in riferimento agli artt. 101, 103, terzo comma, e 108 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma, n. 1, del regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022 e degli artt. 1, capoverso e 2, primo e secondo comma, della legge 7 maggio 1981, n. 180, nella parte in cui non prevedono un organo d'autogoverno della magistratura militare;
che, con le stesse ordinanze, il giudice a quo ha sollevato, in riferimento agli artt. 101, secondo comma e 108, secondo comma, Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, 7, 9 e 16 della legge 13 aprile 1988, n. 117;
che le ordinanze di rimessione assumono, in particolare, che incida sulle garanzie d'indipendenza ed imparzialità dei giudici non togati la previsione dell'obbligo di compilazione d'un sommario processo verbale contenente la menzione dell'unanimità della decisione od il dissenso eventualmente espresso da qualche giudice, con la conseguente possibilità che, sia pur entro i limiti fissati dalla legge, siano rese note "all'esterno" le posizioni dei singoli giudici;
Considerato che le ordinanze del Tribunale militare di La Spezia prospettano questioni identiche e pertanto i relativi giudizi possono essere riuniti;
che, con la sentenza n. 41 del 1989, la Corte costituzionale ha dichiarato la non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale relative alla disciplina della responsabilità civile dei giudici non togati chiamati a far parte dei Tribunali militari;
che, in ogni caso, la legge 30 dicembre 1988, n. 561, istituendo il "Consiglio della magistratura militare", ha dato vita ad un organo d'autogoverno dei magistrati militari, la cui mancanza viene lamentata dal giudice a quo;
che, pertanto, è necessario restituire gli atti al Tribunale militare di La Spezia, affinché il medesimo valuti, alla luce della sopravvenuta normativa, se le sollevate questioni di legittimità costituzionale siano tuttora rilevanti.
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al Tribunale militare di La Spezia.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 maggio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: DELL'ANDRO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 25 maggio 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI