N. 29
SENTENZA 25 GENNAIO-2 FEBBRAIO 1989
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 15 febbraio 1958, n. 46 (Nuove norme sulle pensioni ordinarie e civili dello Stato) e dell'art. 83 t.u. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 15 aprile 1987 dalla Corte dei conti sul ricorso proposto da Porri Felice Maria, iscritta al n. 371 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno 1988;
Udito nell'udienza pubblica del 13 dicembre 1988 il giudice relatore Giuseppe Borzellino;
Ritenuto in fatto
Con ordinanza emessa il 15 aprile 1987 (pervenuta il 5 luglio 1988) la Corte dei conti, sezione III giurisdizionale (pensioni civili), sul ricorso proposto da Porri Felice Maria, ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale degli artt. 11 della legge 15 febbraio 1958, n. 46 (Nuove norme sulle pensioni ordinarie e civili dello Stato) e 83 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), in relazione agli artt. 3, 36 e 38 Cost., "in quanto non prevedono il diritto dei genitori inidonei o ultrasessantenni, nullatenenti e conviventi a carico del dipendente o del pensionato deceduto alla riversibilità dell'indennità una tantum ordinaria".
In punto di fatto, si desume che con il decreto impugnato è stato negato il diritto ad indennità una tantum ordinaria (in luogo di pensione) in favore della ricorrente nella qualità di madre di Bonalumi Manilia (insegnante elementare, deceduta dopo aver maturato un servizio di anni 14, mesi 7 e gg. 26), in quanto l'art. 11 della legge n. 46 del 1958 non prevede gli ascendenti quali soggetti del detto diritto.
Il Collegio a quo dubita della legittimità costituzionale delle disposizioni della legge n. 46 del 1958, nonché di quelle del T.U. n. 1092/1973, che non prevedono il diritto di cui trattasi in favore dei genitori (per i quali è possibile il solo riconoscimento della pensione, in presenza delle condizioni di legge).
Il limitare il diritto all'indennità una tantum soltanto alla vedova e agli orfani minori sembrerebbe configurare - si osserva una irrazionale ed arbitraria discriminazione nei confronti dei genitori, una volta che questi, in presenza delle condizioni soggettive, sono stati equiparati per la pensione al coniuge e ai figli minori superstiti.
Nell'ambito della legislazione pensionistica e in attuazione dell'art. 36 della Costituzione (tenendo conto dell'inquadramento del trattamento di quiescenza come "retribuzione differita"), non sarebbe razionale la disposizione che limita il trattamento stesso alla pensione, escludendo quella che altro non è che una diversa forma di liquidazione.
In conclusione, la normativa viene censurata "in relazione agli artt. 3 (per disparità di trattamento con la vedova e gli orfani minori) e 36 della Costituzione (perché una volta che il legislatore abbia riconosciuto che - a certe condizioni - i genitori fanno parte della famiglia del lavoratore al fine di assicurare loro i mezzi di sussistenza attraverso la retribuzione dello stesso... appare arbitrario e irrazionale escluderne alcuni per determinare categorie dei soggetti membri della famiglia in senso previdenziale)".
Considerato in diritto
1.1 - Il trattamento di quiescenza per i dipendenti statali, allorché non siano stati raggiunti i minimi di servizio prestabiliti, si concretizza nella liquidazione di una indennità, cioè di una certa somma per una sola volta.
L'indennità è reversibile limitatamente al coniuge superstite e agli orfani minorenni, così differenziandosi dal trattamento di pensione esteso, alle condizioni di legge, agli orfani maggiorenni ovvero, in mancanza d'altri aventi diritto, ai genitori inabili già a carico del dipendente, come pure ai fratelli e sorelle di questi.
1.2 - Il Collegio remittente dubita della legittimità della mancata estensione nei confronti dei genitori, ravvisando contrasto - una volta che ai trattamenti di quiescenza va riconosciuta una connotazione retributiva differita - con gli artt. 3 e 36 Cost.
2. - La questione non è fondata.
In ordine alla fattispecie odierna si è qui sopra posto in rilievo come i soggetti aventi diritto alla reversibilità dell'una tantum restino circoscritti al coniuge superstite e ai figli minori, non disponendo la normativa neppure a favore degli orfani maggiorenni, quando inabili e nullatenenti, i quali - ai fini di pensione - precedono, escludendoli, gli ascendenti.
Ed è da soggiungere che le quote di riparto fra comuni aventi titolo ai due trattamenti (coniuge e figli minori) sono diverse nella liquidazione di indennità rispetto alla pensione.
Può così evincersi che il legislatore - lungi dal limitarsi ad una mera (arbitraria, secondo i remittenti) esclusione nei confronti di una sola categoria di soggetti - ha posto in essere, all'incontro, una disciplina compiutamente articolata ed omogenea nell'ambito dell'una tantum, con uno spiccato rilievo alla composizione familiare tipica. Il sistema delineato, d'altronde, risulta comunque collegato in apice, per quel che concerne cioè il lavoratore, ai trattamenti pensionistici propri, essendo prevista la costituzione, se pure in altra sede previdenziale (INPS), di un'apposita posizione assicurativa: art. 124 e seguenti del testo unico 29 dicembre 1973 n. 1092.
Conclusivamente, non emergono valide ragioni di contrasto con i denunciati parametri (supra 1,2); e quanto all'art. 38 Cost., apoditticamente enunciato solo nel dispositivo dell'ordinanza di rimessione, è appena il caso di rilevare, per quel che qui interessa, come i principi ivi enunciati non confliggono di per sé con una disciplina adeguatrice alle particolarità specifiche delle situazioni considerate (sent. n. 120 del 1985).
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11 legge 15 febbraio 1958, n. 46 (Nuove norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato) e dell'art. 83 d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), sollevata dalla Corte dei conti con l'ordinanza in epigrafe, in relazione agli artt. 3, 36 e 38 Cost.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 gennaio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 2 febbraio 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI